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RS 814.20 LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) Art. 27 Sfruttamento del suolo |
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| I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante. | ||||||
| Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 19 mar. 2021 (Modifica della legge sui prodotti chimici, della legge federale sulla protezione delle acque e della legge sull'agricoltura), in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 263; 2023 2; FF 2020 5759, 5967). | ||||||