SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 19 Condizioni e documenti per le autorizzazioni e i certificati d'importazione - 1 Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. |
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1 | Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. |
2 | La SECO può in particolare richiedere i seguenti documenti: |
a | descrizioni delle aziende; |
b | conferme delle ordinazioni, contratti d'acquisto o fatture; |
c | dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 19 Condizioni e documenti per le autorizzazioni e i certificati d'importazione - 1 Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. |
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1 | Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. |
2 | La SECO può in particolare richiedere i seguenti documenti: |
a | descrizioni delle aziende; |
b | conferme delle ordinazioni, contratti d'acquisto o fatture; |
c | dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 19 Condizioni e documenti per le autorizzazioni e i certificati d'importazione - 1 Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. |
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1 | Le autorizzazioni e i certificati d'importazione sono rilasciati unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio, la sede o la loro stabile organizzazione nel territorio doganale svizzero o in un territorio escluso dalla linea doganale svizzera. |
2 | La SECO può in particolare richiedere i seguenti documenti: |
a | descrizioni delle aziende; |
b | conferme delle ordinazioni, contratti d'acquisto o fatture; |
c | dichiarazioni del destinatario finale relative alla destinazione finale. |
SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 17 Indicazioni all'atto dell'esportazione - 1 Chiunque esporta beni con un'autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l'autorità preposta all'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.11 |
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1 | Chiunque esporta beni con un'autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l'autorità preposta all'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.11 |
2 | Se si tratta di un'autorizzazione generale d'esportazione, sui documenti commerciali relativi all'esportazione dev'essere apposta l'indicazione «Questi beni sottostanno ai controlli internazionali delle esportazioni». |
3 | Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale12 28-29, 30 (solo le voci 3002.1200-9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 e 93, ma che non soggiacciono all'obbligo dell'autorizzazione secondo l'articolo 3 o che sono esentati dall'obbligo dell'autorizzazione d'esportazione secondo l'articolo 4, deve menzionare nella dichiarazione doganale l'indicazione «esente da autorizzazione».13 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 754 - 1 Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti. |
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1 | Gli amministratori e tutti coloro che si occupano della gestione o della liquidazione sono responsabili, sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, dei doveri loro incombenti. |
2 | Chi in modo lecito, delega a un altro organo l'adempimento di un'attribuzione è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell'istruirlo e nel vigilarlo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 678 - 1 Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d'avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente. |
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1 | Gli azionisti, i membri del consiglio d'amministrazione, le persone che si occupano della gestione e i membri del consiglio consultivo, come pure le persone loro vicine, sono tenuti a restituire dividendi, tantièmes, altre quote di utili, retribuzioni, interessi per il periodo d'avviamento, riserve legali da capitale e da utili o altre prestazioni che abbiano riscosso indebitamente. |
2 | Se la società ha assunto beni da queste persone o ha concluso con esse altri negozi giuridici, queste sono tenute alla restituzione, nella misura in cui vi sia una sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione. |
3 | Si applica l'articolo 64. |
4 | Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all'azionista. La domanda dell'azionista è volta ad una prestazione alla società. |
5 | L'assemblea generale può deliberare che la società proponga azione di restituzione. Può incaricare il consiglio d'amministrazione o un rappresentante di condurre la causa. |
6 | Nel fallimento della società si applica per analogia l'articolo 757. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 679 - 1 Nel fallimento della società gli amministratori devono restituire tutte le quote di utili ricevute nel corso dei tre anni che hanno preceduto la dichiarazione del fallimento, salvo che provino che le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per la distribuzione di tali quote erano soddisfatte; in particolare deve essere provato che la distribuzione si basava su un bilancio allestito con prudenza. |
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1 | Nel fallimento della società gli amministratori devono restituire tutte le quote di utili ricevute nel corso dei tre anni che hanno preceduto la dichiarazione del fallimento, salvo che provino che le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per la distribuzione di tali quote erano soddisfatte; in particolare deve essere provato che la distribuzione si basava su un bilancio allestito con prudenza. |
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SR 946.202.1 Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI) - Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego OBDI Art. 17 Indicazioni all'atto dell'esportazione - 1 Chiunque esporta beni con un'autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l'autorità preposta all'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.11 |
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1 | Chiunque esporta beni con un'autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l'autorità preposta all'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.11 |
2 | Se si tratta di un'autorizzazione generale d'esportazione, sui documenti commerciali relativi all'esportazione dev'essere apposta l'indicazione «Questi beni sottostanno ai controlli internazionali delle esportazioni». |
3 | Chiunque esporta beni che sono enumerati nei capitoli della tariffa doganale12 28-29, 30 (solo le voci 3002.1200-9000), 34, 36-40, 54-56, 59, 62, 65 (solo la voce 6506.1000), 68-76, 79, 81-90 e 93, ma che non soggiacciono all'obbligo dell'autorizzazione secondo l'articolo 3 o che sono esentati dall'obbligo dell'autorizzazione d'esportazione secondo l'articolo 4, deve menzionare nella dichiarazione doganale l'indicazione «esente da autorizzazione».13 |