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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni |
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| I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. [7] Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto. [8] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR [10]; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.2 [12] dell'appendice 2 SDR. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. | ||||||
| Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). | ||||||
| Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. [13] | ||||||
| Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate. [14] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli. [15] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [6] Introdotta dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105). [8] Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4241). [10] RS 741.621 [11] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). [12] Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. [13] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). [14] Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [15] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 14 Segnali luminosi, ... colonna [1] |
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| Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) annuncia un impianto di segnali luminosi al quale il conducente deve eventualmente fermarsi. È collocato prima di segnali luminosi fuori delle località e può essere impiegato come segnale avanzato per annunciare segnali luminosi che servono a chiudere temporaneamente certe corsie (art. 69 cpv. 4); all'interno delle località può essere collocato soltanto sulle strade con traffico rapido o quando i segnali luminosi non possono essere scorti per tempo. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Il segnale «Colonna» (1.31) mette in guardia i conducenti sulla presenza di colonne di veicoli fermi o che circolano lentamente. Può essere collocato durevolmente soltanto in quei luoghi dove si prevede spesso la presenza di colonne. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [3] Abrogati dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 748.111.1 OSS Ordinanza del 23 marzo 2005 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) Art. 14 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7561). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 41 |
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| Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. | ||||||
| Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 41 |
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| Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza. | ||||||
| Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni |
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| I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. [7] Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto. [8] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR [10]; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.2 [12] dell'appendice 2 SDR. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. | ||||||
| Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). | ||||||
| Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. [13] | ||||||
| Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate. [14] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli. [15] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [6] Introdotta dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105). [8] Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4241). [10] RS 741.621 [11] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). [12] Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. [13] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). [14] Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [15] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni |
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| I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. [7] Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto. [8] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR [10]; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.2 [12] dell'appendice 2 SDR. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. | ||||||
| Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). | ||||||
| Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. [13] | ||||||
| Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate. [14] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli. [15] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [6] Introdotta dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105). [8] Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4241). [10] RS 741.621 [11] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). [12] Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. [13] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). [14] Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [15] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 74 [1] Corsie |
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| Le corsie sono delimitate da linee di sicurezza, linee di direzione o linee doppie (art. 73). Alla delimitazione delle corsie riservate ai bus e delle corsie ciclabili si applicano gli articoli 74a e 74b. | ||||||
| Le corsie destinate ai veicoli che svoltano a sinistra, ai veicoli che svoltano a destra o a quelli che proseguono diritto sono contrassegnate con frecce bianche di preselezione (6.06) dirette nel senso corrispondente. Il conducente può percorrere le intersezioni stradali solo nella direzione delle frecce di preselezione demarcate sulla sua corsia. Le frecce gialle sono rivolte esclusivamente ai conducenti dei bus pubblici del servizio di linea; esse li autorizzano a circolare nella direzione indicata. | ||||||
| Le frecce di rientro (bianche, oblique; 6.07) indicano al conducente che deve lasciare la corsia nella direzione indicata. | ||||||
| Le frecce bianche di direzione indicano al conducente di un veicolo la direzione da seguire. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 14 Segnali luminosi, ... colonna [1] |
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| Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) annuncia un impianto di segnali luminosi al quale il conducente deve eventualmente fermarsi. È collocato prima di segnali luminosi fuori delle località e può essere impiegato come segnale avanzato per annunciare segnali luminosi che servono a chiudere temporaneamente certe corsie (art. 69 cpv. 4); all'interno delle località può essere collocato soltanto sulle strade con traffico rapido o quando i segnali luminosi non possono essere scorti per tempo. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Il segnale «Colonna» (1.31) mette in guardia i conducenti sulla presenza di colonne di veicoli fermi o che circolano lentamente. Può essere collocato durevolmente soltanto in quei luoghi dove si prevede spesso la presenza di colonne. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [3] Abrogati dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni |
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| I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. [7] Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto. [8] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR [10]; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.2 [12] dell'appendice 2 SDR. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. | ||||||
| Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). | ||||||
| Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. [13] | ||||||
| Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate. [14] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli. [15] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [6] Introdotta dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105). [8] Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4241). [10] RS 741.621 [11] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). [12] Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. [13] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). [14] Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [15] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 19 Divieti parziali di circolazione, divieto per i pedoni |
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| I divieti parziali di circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; hanno il significato seguente: | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per tutti i veicoli a motore pluritraccia, compresi i motoveicoli con carrozzino laterale ed eccettuati i ciclomotori. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i motoveicoli» (2.04) vale per tutti i motoveicoli. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i velocipedi e i ciclomotori» (2.05) vieta la circolazione di velocipedi e ciclomotori; il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) vieta la circolazione di ciclomotori pesanti e veloci. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autocarri» (2.07) vale per tutti gli autoveicoli pesanti per il trasporto di cose. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli autobus» (2.08) vale per tutti gli autobus. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per rimorchi» (2.09) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i rimorchi agricoli e i rimorchi di velocipedi e ciclomotori; il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnale sono esclusi dal divieto. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i rimorchi, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale» (2.09.1) vale per tutti i veicoli a motore con rimorchio, eccettuati i semirimorchi e i rimorchi ad asse centrale. [7] Il peso indicato su un cartello complementare significa che i rimorchi, il cui peso totale iscritto nella licenza di circolazione non supera il peso indicato dal segnate, sono esclusi dal divieto. [8] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli che trasportano merci pericolose» (2.10.1) vale per tutti i veicoli che devono essere segnalati secondo la SDR [10]; nelle gallerie, tale divieto si applica inoltre a tutte le unità di trasporto equiparate a questi veicoli secondo la SDR. Per il transito in galleria, la categoria di galleria secondo l'appendice 2 SDR deve essere indicata su un cartello complementare con la lettera corrispondente. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per i veicoli il cui carico può inquinare le acque» (2.11) vale per tutti i veicoli che trasportano merci pericolose secondo il numero 2.2 [12] dell'appendice 2 SDR. | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per gli animali» (2.12) vieta il transito con animali da traino, da sella e da soma, come anche il passaggio di bestiame. | ||||||
| Due simboli significanti il divieto, o anche tre se si tratta di strade secondarie poco importanti (art. 22 cpv. 4) o dell'interno delle località, possono figurare su un segnale, ad esempio «Divieto di circolazione per gli autoveicoli e i motoveicoli» (2.13), «Divieto di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori» (2.14). | ||||||
| Il segnale «Accesso vietato ai pedoni» (2.15) vieta l'accesso ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. [13] | ||||||
| Il segnale «Divieto di sciare» (2.15.1) vieta qualsiasi impiego di sci, il segnale «Divieto di slittare» (2. 15.2) vieta qualsiasi impiego di slitte. I segnali devono essere tolti quando le condizioni invernali sono cessate. [14] | ||||||
| Il segnale «Divieto di circolazione per mezzi simili a veicoli» (2.15.3) vieta l'uso dei mezzi simili a veicoli. [15] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [2] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 498). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 27). [6] Introdotta dall'all. cifra II n. 5 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2105). [8] Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell'O del 1° apr. 1998, in vigore dal 1° giu. 1998 (RU 1998 1440). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4241). [10] RS 741.621 [11] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4495). [12] Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. [13] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). [14] Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [15] Introdotto dalla cifra I dell'O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1935). | ||||||
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RS 741.21 OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr) Art. 14 Segnali luminosi, ... colonna [1] |
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| Il segnale «Segnali luminosi» (1.27) annuncia un impianto di segnali luminosi al quale il conducente deve eventualmente fermarsi. È collocato prima di segnali luminosi fuori delle località e può essere impiegato come segnale avanzato per annunciare segnali luminosi che servono a chiudere temporaneamente certe corsie (art. 69 cpv. 4); all'interno delle località può essere collocato soltanto sulle strade con traffico rapido o quando i segnali luminosi non possono essere scorti per tempo. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Il segnale «Colonna» (1.31) mette in guardia i conducenti sulla presenza di colonne di veicoli fermi o che circolano lentamente. Può essere collocato durevolmente soltanto in quei luoghi dove si prevede spesso la presenza di colonne. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). [3] Abrogati dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2459). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 438). | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 9 [1] |
||||||
| Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t; nel trasporto combinato il peso massimo consentito è di 44 t; l'altezza massima consentita è di 4 m e la larghezza massima consentita è di 2,55 m o di 2,6 m per i veicoli climatizzati. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente, nonché delle normative internazionali. [3] | ||||||
| Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli. | ||||||
| Può autorizzare un superamento del peso massimo consentito e della lunghezza massima per veicoli e combinazioni di veicoli che presentano particolari caratteristiche costruttive e di equipaggiamento ecologiche. Il superamento massimo consentito è pari all'eccedenza di peso o di lunghezza richiesta da tali caratteristiche. La capacità di carico non può risultarne incrementata. [4] | ||||||
| Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possono, in singoli casi, compiere viaggi imposti dalle circostanze. [5] | ||||||
| Su domanda del detentore del veicolo, il peso totale massimo ammesso di un veicolo a motore o di un rimorchio può essere modificato al massimo una volta all'anno oppure in occasione di un cambio di detentore. Le garanzie di peso fornite dal costruttore non devono essere superate. [6] | ||||||
| Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2877; FF 1999 5092). [2] Nuovo testo giusta l'art. 7 della LF del 13 dic. 2013 sul corridoio di quattro metri, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1111; FF 2013 3185). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [4] Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 (RU 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [6] Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 2767; FF 1999 3837). | ||||||
|
RS 741.11 ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 64 [1] Larghezza - (art. 9 cpv. 1 e 4, 20, 25 LCStr) [2] |
||||||
| La larghezza dei veicoli a motore e dei rimorchi non deve superare 2,55 m; quella dei veicoli climatizzati le cui carrozzerie fisse o amovibili sono equipaggiate appositamente per il trasporto di merci a uno stato di temperatura determinato e le cui pareti laterali, compreso l'isolamento termico, hanno uno spessore di almeno 45 mm, non deve superare 2,60 m. [3] Per lo sbalzo laterale si applica l'articolo 73 capoverso 2. | ||||||
| I veicoli di lavoro, i veicoli adibiti al trasporto di bestiame, i veicoli aventi una velocità massima di 30 km/h, i veicoli agricoli e forestali aventi una velocità massima di 40 km/h e i veicoli a trazione animale aventi una larghezza massima di m 2,55 possono circolare anche sulle strade segnalate con una larghezza massima di m 2,30. [4] | ||||||
| I dispositivi sgombraneve possono essere più larghi del veicolo, con il quale sono usati; tuttavia devono essere contrassegnati in modo ben visibile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 816). [2] Introdotto dall'all. 1 cifra II n. 4 dell'O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RU 1995 4425). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 giu. 2004,in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). [4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 1 dell'O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 58 |
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| Il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. | ||||||
| Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 44 |
||||||
| Il giudice può ridurre od anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. | ||||||
| Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave. | ||||||