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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 84 [1] |
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| Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti ripartiti fra i Distretti ed eletti direttamente dal Popolo. | ||||||
| Il Distretto di Rarogne, composto di due Semidistretti dotati ciascuno di propri organi e competenze, forma due circondari elettorali. | ||||||
| Il modo di ripartizione dei seggi fra i Distretti e i Semidistretti è il seguente:Il numero totale dei residenti svizzeri è diviso per 130. Il quoziente così ottenuto è arrotondato al numero intero immediatamente superiore, che costituisce il quoziente elettorale. Ogni Distretto o Semidistretto ottiene tanti deputati e supplenti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi residenti svizzeri. Se dopo questa ripartizione i seggi non sono ancora tutti assegnati, i seggi rimanenti sono attribuiti ai Distretti e ai Semidistretti con i resti maggiori. | ||||||
| Dopo ogni censimento della popolazione, il Consiglio di Stato stabilisce il numero di seggi attribuiti a ogni Distretto e Semidistretto. | ||||||
| La votazione popolare si svolge nei Comuni. | ||||||
| L'elezione avviene per Distretto e Semidistretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell'AF del 21 mar. 1986 (FF 1986 I 747art. 1 n. 5 109). | ||||||
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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 84 [1] |
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| Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti ripartiti fra i Distretti ed eletti direttamente dal Popolo. | ||||||
| Il Distretto di Rarogne, composto di due Semidistretti dotati ciascuno di propri organi e competenze, forma due circondari elettorali. | ||||||
| Il modo di ripartizione dei seggi fra i Distretti e i Semidistretti è il seguente:Il numero totale dei residenti svizzeri è diviso per 130. Il quoziente così ottenuto è arrotondato al numero intero immediatamente superiore, che costituisce il quoziente elettorale. Ogni Distretto o Semidistretto ottiene tanti deputati e supplenti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi residenti svizzeri. Se dopo questa ripartizione i seggi non sono ancora tutti assegnati, i seggi rimanenti sono attribuiti ai Distretti e ai Semidistretti con i resti maggiori. | ||||||
| Dopo ogni censimento della popolazione, il Consiglio di Stato stabilisce il numero di seggi attribuiti a ogni Distretto e Semidistretto. | ||||||
| La votazione popolare si svolge nei Comuni. | ||||||
| L'elezione avviene per Distretto e Semidistretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell'AF del 21 mar. 1986 (FF 1986 I 747art. 1 n. 5 109). | ||||||
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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 84 [1] |
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| Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti ripartiti fra i Distretti ed eletti direttamente dal Popolo. | ||||||
| Il Distretto di Rarogne, composto di due Semidistretti dotati ciascuno di propri organi e competenze, forma due circondari elettorali. | ||||||
| Il modo di ripartizione dei seggi fra i Distretti e i Semidistretti è il seguente:Il numero totale dei residenti svizzeri è diviso per 130. Il quoziente così ottenuto è arrotondato al numero intero immediatamente superiore, che costituisce il quoziente elettorale. Ogni Distretto o Semidistretto ottiene tanti deputati e supplenti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi residenti svizzeri. Se dopo questa ripartizione i seggi non sono ancora tutti assegnati, i seggi rimanenti sono attribuiti ai Distretti e ai Semidistretti con i resti maggiori. | ||||||
| Dopo ogni censimento della popolazione, il Consiglio di Stato stabilisce il numero di seggi attribuiti a ogni Distretto e Semidistretto. | ||||||
| La votazione popolare si svolge nei Comuni. | ||||||
| L'elezione avviene per Distretto e Semidistretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell'AF del 21 mar. 1986 (FF 1986 I 747art. 1 n. 5 109). | ||||||
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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 84 [1] |
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| Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti ripartiti fra i Distretti ed eletti direttamente dal Popolo. | ||||||
| Il Distretto di Rarogne, composto di due Semidistretti dotati ciascuno di propri organi e competenze, forma due circondari elettorali. | ||||||
| Il modo di ripartizione dei seggi fra i Distretti e i Semidistretti è il seguente:Il numero totale dei residenti svizzeri è diviso per 130. Il quoziente così ottenuto è arrotondato al numero intero immediatamente superiore, che costituisce il quoziente elettorale. Ogni Distretto o Semidistretto ottiene tanti deputati e supplenti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi residenti svizzeri. Se dopo questa ripartizione i seggi non sono ancora tutti assegnati, i seggi rimanenti sono attribuiti ai Distretti e ai Semidistretti con i resti maggiori. | ||||||
| Dopo ogni censimento della popolazione, il Consiglio di Stato stabilisce il numero di seggi attribuiti a ogni Distretto e Semidistretto. | ||||||
| La votazione popolare si svolge nei Comuni. | ||||||
| L'elezione avviene per Distretto e Semidistretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell'AF del 21 mar. 1986 (FF 1986 I 747art. 1 n. 5 109). | ||||||
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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 26 |
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| Il Cantone si suddivide in Distretti. | ||||||
| I Distretti sono composti di Comuni. | ||||||
| Sentiti gli interessati, il Gran Consiglio può modificare con una legge il numero e il perimetro dei Distretti e con un decreto il numero e il perimetro dei Comuni. | ||||||
| Ne designa parimenti i capoluoghi. | ||||||
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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 84 [1] |
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| Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti ripartiti fra i Distretti ed eletti direttamente dal Popolo. | ||||||
| Il Distretto di Rarogne, composto di due Semidistretti dotati ciascuno di propri organi e competenze, forma due circondari elettorali. | ||||||
| Il modo di ripartizione dei seggi fra i Distretti e i Semidistretti è il seguente:Il numero totale dei residenti svizzeri è diviso per 130. Il quoziente così ottenuto è arrotondato al numero intero immediatamente superiore, che costituisce il quoziente elettorale. Ogni Distretto o Semidistretto ottiene tanti deputati e supplenti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi residenti svizzeri. Se dopo questa ripartizione i seggi non sono ancora tutti assegnati, i seggi rimanenti sono attribuiti ai Distretti e ai Semidistretti con i resti maggiori. | ||||||
| Dopo ogni censimento della popolazione, il Consiglio di Stato stabilisce il numero di seggi attribuiti a ogni Distretto e Semidistretto. | ||||||
| La votazione popolare si svolge nei Comuni. | ||||||
| L'elezione avviene per Distretto e Semidistretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell'AF del 21 mar. 1986 (FF 1986 I 747art. 1 n. 5 109). | ||||||
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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 84 [1] |
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| Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti ripartiti fra i Distretti ed eletti direttamente dal Popolo. | ||||||
| Il Distretto di Rarogne, composto di due Semidistretti dotati ciascuno di propri organi e competenze, forma due circondari elettorali. | ||||||
| Il modo di ripartizione dei seggi fra i Distretti e i Semidistretti è il seguente:Il numero totale dei residenti svizzeri è diviso per 130. Il quoziente così ottenuto è arrotondato al numero intero immediatamente superiore, che costituisce il quoziente elettorale. Ogni Distretto o Semidistretto ottiene tanti deputati e supplenti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi residenti svizzeri. Se dopo questa ripartizione i seggi non sono ancora tutti assegnati, i seggi rimanenti sono attribuiti ai Distretti e ai Semidistretti con i resti maggiori. | ||||||
| Dopo ogni censimento della popolazione, il Consiglio di Stato stabilisce il numero di seggi attribuiti a ogni Distretto e Semidistretto. | ||||||
| La votazione popolare si svolge nei Comuni. | ||||||
| L'elezione avviene per Distretto e Semidistretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell'AF del 21 mar. 1986 (FF 1986 I 747art. 1 n. 5 109). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 84 Transito alpino [1]* |
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| La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali. | ||||||
| Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge. | ||||||
| La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 Art. 84 [1] |
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| Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti ripartiti fra i Distretti ed eletti direttamente dal Popolo. | ||||||
| Il Distretto di Rarogne, composto di due Semidistretti dotati ciascuno di propri organi e competenze, forma due circondari elettorali. | ||||||
| Il modo di ripartizione dei seggi fra i Distretti e i Semidistretti è il seguente:Il numero totale dei residenti svizzeri è diviso per 130. Il quoziente così ottenuto è arrotondato al numero intero immediatamente superiore, che costituisce il quoziente elettorale. Ogni Distretto o Semidistretto ottiene tanti deputati e supplenti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi residenti svizzeri. Se dopo questa ripartizione i seggi non sono ancora tutti assegnati, i seggi rimanenti sono attribuiti ai Distretti e ai Semidistretti con i resti maggiori. | ||||||
| Dopo ogni censimento della popolazione, il Consiglio di Stato stabilisce il numero di seggi attribuiti a ogni Distretto e Semidistretto. | ||||||
| La votazione popolare si svolge nei Comuni. | ||||||
| L'elezione avviene per Distretto e Semidistretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 9 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell'AF del 21 mar. 1986 (FF 1986 I 747art. 1 n. 5 109). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 84 Transito alpino [1]* |
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| La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali. | ||||||
| Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tramite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge. | ||||||
| La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||