OG.
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
OG decorre il termine per l'impugnativa, il Tribunale federale non dichiara irricevibile il ricorso prematuro, ma ne sospende l'istruzione sino al giorno della pubblicazione (DTF 98 Ia 204 consid. 1 e riferimenti). Dettata da ragioni pratiche, questa giurisprudenza può esser estesa al caso in cui, per la validazione di un decreto adottato da un'autorità comunale, è necessaria l'approvazione dell'autorità cantonale, e questa interviene dopo la presentazione del ricorso, ma prima del giudizio del Tribunale federale. Nel caso in esame, Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo, per una particolarità del diritto cantonale (actio popularis contro tutte le deliberazioni di organi comunali), erano
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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