SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
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SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 23 - 1 La libertà sindacale è garantita. |
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1 | La libertà sindacale è garantita. |
2 | Nessuno deve subire pregiudizi a causa della sua appartenenza a un sindacato o a causa della sua attività sindacale. |
3 | Nessuno può essere costretto ad aderire a un sindacato. |
4 | Lo sciopero e la serrata sono leciti quando si riferiscano ai rapporti di lavoro e siano conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere a una conciliazione. |
5 | La legge può limitare questi diritti per assicurare un servizio minimo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.231 Costituzione del Cantone di Vaud, del 14 aprile 2003 Cost./VD Art. 23 - 1 La libertà sindacale è garantita. |
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1 | La libertà sindacale è garantita. |
2 | Nessuno deve subire pregiudizi a causa della sua appartenenza a un sindacato o a causa della sua attività sindacale. |
3 | Nessuno può essere costretto ad aderire a un sindacato. |
4 | Lo sciopero e la serrata sono leciti quando si riferiscano ai rapporti di lavoro e siano conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere a una conciliazione. |
5 | La legge può limitare questi diritti per assicurare un servizio minimo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
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