Urteilskopf

102 V 167

40. Sentenza del 26 luglio 1976 nella causa P. contro Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 168

BGE 102 V 167 S. 168

A.- Mentre scontava una pena di reclusione che durò da settembre 1971 al 9 settembre 1973, P. ammalò di tromboflebite alla gamba destra, affezione che rese necessario il suo ricovero in ospedale da gennaio a febbraio 1972. Addì 27 febbraio 1973 egli inoltrò domanda di prestazioni all'assicurazione federale per l'invalidità, che la Cassa di compensazione respinse mediante decisione amministrativa 22 agosto di quell'anno, cresciuta incontestata in giudicato.
B.- Nel settembre 1973 il tutore ufficiale di P. lo riannunciò all'assicurazione federale per l'invalidità, chiedendo l'erogazione di una rendita. Anche quest'istanza venne respinta dalla Cassa di compensazione mediante decisione 17 gennaio 1975 del seguente tenore: "Secondo la documentazione medica specialistica consegnata agli atti, la malattia di cui l'assicurato è affetto non causa incapacità lavorativa alcuna. Non risultano quindi assolti i presupposti di cui ai combinati art. 4 e
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se:
1    L'assicurato ha diritto a una rendita se:
a  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
1bis    La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211
2    ...212
28 LAI quo al diritto alla rendita, il grado d'invalidità non raggiungendo il 50% (1/3 nei casi di rigore)." Adito in primo grado, con giudizio 18 settembre 1975 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino respinse il gravame, considerando in sostanza: "c) che le infermità dell'assicurato si trovano, per loro natura, in uno stato patologico labile, in quanto hanno, prevalentemente, un carattere evolutivo; d) che, fino al settembre 1973 egli era detenuto nel Penitenziario Cantonale, per cui, fino a quella data, non può aver subìto nessuna riduzione della capacità lavorativa; e) che, secondo il certificato 24 settembre 1974 del dott. R., a contare dal 20 settembre 1973 la malattia non gli causa più una incapacità di lavoro; f) che, di conseguenza, non sono dati gli estremi per il riconoscimento della rendita, stante che l'incapacità lavorativa si è risolta prima del decorso del termine legale di attesa."
BGE 102 V 167 S. 169

C.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo il tutore ufficiale di P. chiede l'annullamento del giudizio cantonale impugnato, ribadisce la richiesta di rendita d'invalidità e postula l'erezione di una perizia medica giudiziaria. A sostegno del gravame il tutore invoca le conclusioni contenute nei certificati medici 24 settembre 1974 e 5 febbraio 1975 del dott. R., il quale nell'ultimo di questi due certificati espone quanto segue: "Esiste indubbiamente un'insufficienza arterio-venosa all'arto inferiore dx. che comporta a seconda dell'attività che si presume debba svolgere un'invalidità quasi totale." La Cassa di compensazione propone la reiezione del gravame.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne preavvisa invece l'accoglimento nel senso che, annullati la decisione amministrativa del 17 gennaio 1975 e il giudizio cantonale del 18 settembre dello stesso anno, la pratica sia ritrasmessa al competente organo amministrativo cantonale per complemento d'istruttoria e nuova deliberazione sui diritti di P. nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità per il tempo ulteriore al 9 settembre 1973.
Erwägungen

Diritto:

1. Giusta l'art. 4 cpv. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
1    L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
2    L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49
LAI l'invalidità è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. L'invalidità è considerata sorta quando, per la sua natura e gravità, diventa tale da aprire il diritto a prestazioni giusta la legge in materia (art. 4 cpv. 2
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
1    L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
2    L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49
LAI). Per decidere se - e in quale misura al caso - un determinato danno alla salute renda l'assicurato invalido ai sensi della LAI, occorre dapprima accertare se l'eventuale invalidità debba essere graduata secondo il criterio dell'art. 28 cpv. 2
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28 Principio - 1 L'assicurato ha diritto a una rendita se:
1    L'assicurato ha diritto a una rendita se:
a  la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b  ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA210) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c  al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.
1bis    La rendita secondo il capoverso 1 non è concessa fintantoché non sono esaurite le possibilità d'integrazione secondo l'articolo 8 capoversi 1bis e 1ter.211
2    ...212
LAI (incapacità di guadagno) oppure secondo l'altro criterio enunciato dalla legge all'art. 5 cpv. 1 (impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete). Nel singolo caso l'applicazione dell'uno o dell'altro criterio non è irreversibile: può darsi che l'assicurato cessi di appartenere alla cerchia delle persone

BGE 102 V 167 S. 170

contemplate dall'art. 28 per passare a quella degli assicurati senza attività lucrativa - o viceversa - senza che il suo stato di salute abbia subìto modificazione alcuna (DTF 98 V 262).
2. Nel presente caso, al quale, come rettamente il giudizio impugnato costata, va applicata la variante II dell'art. 29 cpv. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita - 1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
1    Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
2    Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.
3    La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.
4    Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
LAI, si tratta di decidere se durante il periodo decorso fra il 22 agosto 1973 e il 17 gennaio 1975 (data quest'ultima della contestata decisione amministrativa e che delimita nel tempo la cognizione giudiziaria nella presente procedura: DTF 98 V 208), il ricorrente abbia riempito i presupposti cui la LAI subordina il diritto a rendita. Il particolare stato del ricorrente, prima di detenuto fino al 9 settembre 1973, poi di uomo libero, pone la questione di sapere quali dei suenunciati criteri di graduazione dell'invalidità sia applicabile nella fattispecie per stabilire se ed eventualmente quando, alla scadenza del periodo di attesa di 360 giorni imposto dall'art. 29 cpv. 1 variante II LAI, egli possa esigere la prestazione in lite. Chiamata a pronunciarsi su tale questione la Corte plenaria ha statuito che, di regola, il detenuto deve essere considerato persona senza attività lucrativa, onde la graduazione della sua invalidità soggiace alle norme dell'art. 5 cpv. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 5 Casi speciali - 1 L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA51.52
1    L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA51.52
2    Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell'articolo 8 capoverso 2 LPGA.
LAI. Tuttavia la Corte ha ritenuto che giusta la LAI l'assicurato non può aver diritto a rendita durante il periodo di detenzione. Infatti, durante lo stesso egli ha l'obbligo di svolgere il lavoro che gli viene assegnato (art. 37 e
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 5 Casi speciali - 1 L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA51.52
1    L'invalidità degli assicurati di 20 anni compiuti che prima di subire un danno alla salute fisica, psichica o mentale non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere l'esercizio di un'attività lucrativa si determina secondo l'articolo 8 capoverso 3 LPGA51.52
2    Le persone di età inferiore a 20 anni, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base dell'articolo 8 capoverso 2 LPGA.
38 CP), e se a causa di malattia o infortunio egli cade nell'impossibilità di attendere alle proprie mansioni, ciò non interrompe necessariamente l'espiazione della pena, eccetto per gravi motivi (art. 40
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate.
1    La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate.
2    La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
CP). Se l'assicurato realizza l'evento assicurabile giusta la LAI dopo l'espiazione della pena, il decorso periodo d'attesa di 360 giorni può includere anche parti del tempo della detenzione, durante le quali egli - se in libertà - sarebbe stato incapace di lavorare nella misura prevista dall'art. 29 cpv. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 29 Inizio del diritto e versamento della rendita - 1 Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
1    Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA221, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
2    Il diritto non nasce finché l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 22.
3    La rendita è versata dall'inizio del mese in cui nasce il diritto.
4    Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente (art. 13 LPGA) in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche dai congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
LAI. Il calcolo retroattivo dell'incapacità media dell'assicurato dovrà tener conto della sua situazione effettiva od ipotetica dopo la scarcerazione. Nella fattispecie tale calcolo non può tuttavia fondarsi sulla documentazione attualmente raccolta nell'inserto della causa. Infatti, mancano in essa indicazioni precise quanto alle condizioni
BGE 102 V 167 S. 171

di salute, alla misura in cui il ricorrente sarebbe stato incapace al lavoro nei 360 giorni precedenti l'epoca della sua scarcerazione e all'eventuale attività da lui ragionevolmente esigibile - se fosse stato continuamente in libertà - sino alla data in cui venne prolata la decisione amministrativa in lite. Invero, l'inserto della causa contiene due attestazioni del dott. R., dalla prima delle quali i giudici cantonali inferirono che il ricorrente era stato parzialmente incapace al lavoro soltanto sino al 20 settembre 1973. A ragione però nella sua risposta al gravame l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali osserva che, considerate nel loro complesso, le summenzionate attestazioni mediche, contrastanti fra di loro nella graduazione dell'invalidità, consentono un'altra interpretazione circa la durata e il grado dell'incapacità lavorativa parziale o totale del ricorrente. Dato quanto precede la Corte costata che gli atti della pratica non contengono i necessari elementi di giudizio per determinare la durata dell'incapacità al lavoro del ricorrente, né quelli per graduare la sua invalidità. Ciò giustifica la proposta dell'Ufficio federale di rinviare la pratica all'organo amministrativo cantonale competente affinché esso dia luogo agli accertamenti necessari per stabilire, sia retrospettivamente, sia sulla base dell'attuale stato di salute del ricorrente, nonché di dati anamnestici complementari, se e quando al caso dopo il 22 agosto 1973 - e non soltanto successivamente alla data della scarcerazione come esposto dall'Ufficio federale nella sua risposta al gravame - l'affezione invalidante lamentata da P. sia stata di natura e intensità tali da fargli raggiungere gli estremi cui la LAI subordina il diritto a rendita.
Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni dichiara e pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullati la decisione amministrativa e il giudizio impugnati, la pratica viene rinviata alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino per complemento d'istruttoria e nuova decisione nel senso dei considerandi.