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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
||||||
| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
||||||
| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
||||||
| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 19 |
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| L'oggetto del contratto può essere liberamente stabilito entro i limiti della legge. | ||||||
| Le stipulazioni che derogano alle disposizioni legali sono permesse solo quando la legge non stabilisca una norma coattiva, o quando la deroga non sia contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi od ai diritti inerenti alla personalità. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza, si intende per: | ||||||
| catastrofe: un evento naturale o un evento causato dall'uomo alle cui ripercussioni immediate la comunità che le subisce non può far fronte con le sue sole forze; | ||||||
| aiuto in caso di catastrofe: prestazioni per la gestione delle catastrofi e la preparazione alle catastrofi; | ||||||
| zone limitrofe di Paesi confinanti: zone di Paesi confinanti con la Svizzera in un raggio di circa 30 km dal confine nazionale; | ||||||
| Stato richiedente: lo Stato in cui è fornito l'aiuto; | ||||||
| mezzi: l'insieme delle squadre di soccorso e degli specialisti a disposizione, inclusi l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso, i mezzi di approvvigionamento e le prestazioni. | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 2 |
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| Se i contraenti si accordarono su tutti i punti essenziali, il contratto si presume obbligatorio nonostante le riserve circa alcuni punti secondari. | ||||||
| Non intervenendo alcun accordo sui punti secondari riservati, il giudice decide sui medesimi secondo la natura del negozio. | ||||||
| Restano ferme le disposizioni sulla forma dei contratti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 4 Imparzialità e neutralità |
||||||
| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito in modo neutrale, imparziale ed esente da considerazioni politiche. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 4 Imparzialità e neutralità |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito in modo neutrale, imparziale ed esente da considerazioni politiche. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 62 |
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| Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. | ||||||
| Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
||||||
| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 75 |
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| Può essere chiesto ed eseguito immediatamente l'adempimento di un'obbligazione, pel quale il tempo non sia determinato né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 974.03 OACata Ordinanza del 24 ottobre 2001 sull'aiuto in caso di catastrofe all'estero (OACata) Art. 3 Condizioni e competenze |
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| L'aiuto in caso di catastrofe è fornito: | ||||||
| su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente; | ||||||
| su domanda di un'organizzazione internazionale; | ||||||
| quando una proposta d'aiuto fatta dalla Svizzera è accettata. | ||||||
| Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l'aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti [1] sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati. | ||||||
| Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti. | ||||||
| [1] Nuova epr. giusta il n. I dell'O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 66 |
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| Non vi ha luogo a ripetizione di ciò che fu dato intenzionalmente per uno scopo contrario alla legge od ai buoni costumi. | ||||||