SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 88 - 1 e 2 ... 82 |
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1 | e 2 ... 82 |
3 | La truppa prende in consegna e restituisce le piazze di tiro se possibile in presenza del proprietario o del suo rappresentante. A costui può essere corrisposta un'indennità forfettaria, stabilita dal Consiglio federale.83 |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 39 - 1 Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
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1 | Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
2 | Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata). |
3 | Nelle indennità versate per l'uso di locali è compreso il compenso per l'utilizzazione e l'usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia.68 |
4 | Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.69 |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 39 - 1 Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
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1 | Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
2 | Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata). |
3 | Nelle indennità versate per l'uso di locali è compreso il compenso per l'utilizzazione e l'usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia.68 |
4 | Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.69 |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 39 - 1 Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
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1 | Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
2 | Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata). |
3 | Nelle indennità versate per l'uso di locali è compreso il compenso per l'utilizzazione e l'usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia.68 |
4 | Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.69 |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 32 - Per l'uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari. |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 39 - 1 Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
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1 | Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
2 | Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata). |
3 | Nelle indennità versate per l'uso di locali è compreso il compenso per l'utilizzazione e l'usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia.68 |
4 | Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.69 |
SR 510.30 Ordinanza dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 sull'amministrazione dell'esercito (OAE-AF) OAE-AF Art. 39 - 1 Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
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1 | Le indennità per l'uso di locali sono corrisposte a contare dal giorno della presa in consegna fino a quello della restituzione. Il fatto di lasciare temporaneamente dei locali inutilizzati non sospende l'obbligo di pagare l'indennità. |
2 | Per il calcolo delle indennità fanno norma gli effettivi della truppa e dei quadrupedi (senza deduzione degli uomini che si trovano in congedo per breve durata). |
3 | Nelle indennità versate per l'uso di locali è compreso il compenso per l'utilizzazione e l'usura normale dei locali, delle installazioni e delle apparecchiature, per lo sgombero e la sistemazione, come pure per la pulizia.68 |
4 | Le controversie inerenti a pretese avanzate dal datore dell'accantonamento verso la Confederazione sono decise dalla Base logistica dell'esercito.69 |