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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
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| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 375 |
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| I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
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| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 375 |
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| I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 375 |
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| I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 375 |
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| I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
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| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 110 |
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| Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi. [1] | ||||||
| Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. | ||||||
| Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. | ||||||
| Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali. [2] | ||||||
| Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. | ||||||
| Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. | ||||||
| Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. | ||||||
| È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] RU 2006 3583 | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
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| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 110 |
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| Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi. [1] | ||||||
| Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. | ||||||
| Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni. | ||||||
| Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali. [2] | ||||||
| Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. | ||||||
| Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. | ||||||
| Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune. | ||||||
| È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] RU 2006 3583 | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 375 |
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| I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 75 |
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| L'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e formazione continua [2], sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà. | ||||||
| Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione. | ||||||
| Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d'ambo i sessi. | ||||||
| Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all'atto della liberazione esisteva contro di lui un'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest'ultima non viene più eseguita qualora: | ||||||
| essa non sia stata eseguita simultaneamente all'altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d'esecuzione; | ||||||
| il detenuto potesse presumere in buona fede che all'atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e | ||||||
| l'esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). [2] Nuova espr. giusta l'all. n. 11 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
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| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 375 |
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| I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
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| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
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| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 69 |
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| Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. | ||||||
| Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 375 |
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| I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. | ||||||
| La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. | ||||||