KV wird die besondere Stellung und Organisation von Versuchsschulen durch Gesetz geregelt. Dieses gleichzeitig erlassene Gesetz über Schulversuche (kurz SchVG) enthält im wesentlichen folgende Bestimmungen: "§ 1. Im Bereich der Vorschulstufe, der Volksschule und der Mittelschule können unter Abweichung von der ordentlichen Schulgesetzgebung Schulversuche durchgeführt werden. Sie dienen der Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen für den Weiterausbau des Schulwesens. Zu diesem Zweck können kantonale und kommunale Versuchsschulen eingerichtet werden. Innerhalb der bestehenden Schultypen können Versuchsklassen mit besonderem Lehr- und Unterrichtsplan geführt werden. Dabei kann in einzelnen Fächern von der bestehenden Schulorganisation abgewichen werden. Bei allen Versuchen bleiben Bestimmungen über Beginn und Dauer der Schulpflicht vorbehalten. Die Versuche sind zeitlich zu befristen. Der Besuch von Versuchsschulen gilt als Erfüllung der Schulpflicht. § 2. Der Erziehungsrat beschliesst über Zielsetzung und Inhalt der Schulversuche und regelt die Durchführung. § 3. Der Kantonsrat beschliesst über die Einrichtung von kantonalen Versuchsschulen. Der Regierungsrat beschliesst auf Antrag oder mit Zustimmung des zuständigen Gemeindeorgans über die Einrichtung von kommunalen Versuchsschulen. Der Erziehungsrat beschliesst auf Antrag oder mit Zustimmung der Gemeindeschulpflege über die Führung von Versuchsklassen. § 4. Der Regierungsrat erlässt die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderliche Verordnung, welche durch den Kantonsrat zu genehmigen ist." Mit staatsrechtlicher Beschwerde verlangt Urs Blum, Zürich, die Aufhebung dieses Gesetzes wegen Verletzung von Art. 28
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 28 |
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| Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Contenuto, scopo e estensione della limitazione devono essere sufficientemente precisati. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e manifesto, in particolare laddove siano in gioco la vita e la salute di persone, l'esercizio dei diritti democratici o danni ecologici irreparabili. | ||||||
| I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se la protezione di un interesse pubblico preponderante o di un diritto fondamentale altrui lo giustifichi. | ||||||
| Qualsivoglia limitazione dev'essere commisurata allo scopo. | ||||||
| L'essenza dei diritti fondamentali è intangibile. Vi rientrano segnatamente le garanzie che la presente Costituzione dichiara intangibili o per cui essa non ammette limitazioni. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 62 |
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| Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum: | ||||||
| le leggi; | ||||||
| i trattati intercantonali e i trattati internazionali vertenti su un oggetto che nel Cantone sottostà a votazione popolare facoltativa; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese uniche superiori a due milioni di franchi o di spese ricorrenti superiori a 400 000 franchi; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio in materia di concessioni; | ||||||
| le decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di principio; | ||||||
| altre decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di merito, se la legge lo prescrive o se il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri lo richiedono. Il referendum non può però essere chiesto in materia di elezioni, pratiche giudiziarie, rapporto di gestione e bilancio di previsione. | ||||||
| Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF 2009 455art. 1 n. 1, 2008 5277). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 31 |
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| L'ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile. | ||||||
| Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti dell'ingegneria genetica. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi. | ||||||
| I costi dei provvedimenti di protezione dell'ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 31 |
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| L'ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile. | ||||||
| Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti dell'ingegneria genetica. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi. | ||||||
| I costi dei provvedimenti di protezione dell'ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati. | ||||||
KV, für eine bestimmte Materie die Regelung durch Gesetz vorschreibt. Andernfalls könnte die Verfassungsvorschrift ihres Sinnes weitgehend entleert werden (BGE 100 Ia 161, E. 5d mit Hinweisen). Das zulässige Mass der Delegation kann aber nicht ein für allemal generell umschrieben werden, denn es ist in erheblichem Masse von der Art des zu regelnden Sachgebietes abhängig. Ein Verstoss gegen die Verfassungsvorschrift kann im vorliegenden Fall umso weniger angenommen werden, als die Verfassungsergänzung und das auf ihr beruhende Gesetz dem Stimmbürger gleichzeitig vorgelegt wurden, dieser sich also selbst eine Anschauung über das Mass der Delegation, das mit der Verfassung von vornherein als verträglich gehalten wurde, bilden konnte. Zudem leuchtet ein, dass die von Verfassung und Gesetz ermöglichten Schulversuche im Gesetz selber nicht im einzelnen umschrieben werden können, ohne den Gesetzgeber zu überfordern. Das liegt in der Natur des vom Gesetz
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 31 |
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| L'ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile. | ||||||
| Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti dell'ingegneria genetica. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi. | ||||||
| I costi dei provvedimenti di protezione dell'ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati. | ||||||