DAFE ha portata diversa a seconda se si riferisca ad autorità amministrative o ad autorità penali.
DAFE, ancora non ne consegue la possibilità di procedere a perquisizioni o sequestri indiscriminati. L'obbligo di edizione e informazione ha una portata diversa, a secondo se si riferisca ad autorità amministrative o ad autorità penali. Le autorità amministrative fruiscono di un ampio potere di indagine. L'amministratore di una persona giuridica o di una società di persone sprovvista di personalità giuridica non può appellarsi al segreto professionale di cui è detentore per rifiutare le informazioni o l'edizione dei documenti sollecitati dall'autorità amministrativa preposta al rilascio delle autorizzazioni ad acquistare fondi ai sensi del DAFE. In caso di rifiuto di informazioni, l'autorità amministrativa potrà ritenere non provate le circostanze che giustificano il non assoggettamento di un negozio giuridico al regime dell'autorizzazione o che giustificano il rilascio di un'autorizzazione (art. 15 cpv. 2
DAFE; cfr. le dichiarazioni di entrambi i relatori del Consiglio nazionale - Boll.Sten. CN 1972 II
DAFE assume però una portata diversa nell'ambito di un procedimento penale e, considerato il diverso fine perseguito, il potere d'indagine delle autorità penali non si identifica con quello dell'autorità amministrativa. A norma dell'art. 247 cpv. 2
PP, le autorità cantonali sono tenute ad applicare il diritto penale federale. Ma, ove il diritto penale federale non disponga altrimenti, la causa viene istruita secondo le norme della legislazione cantonale (art. 243 cpv. 3
PP; sentenza non pubblicata del 28 novembre 1975 della Corte di cassazione penale in re Kröber e Riva, consid. 1c). Nel caso concreto, stante l'obbligo di edizione previsto dal DAFE, i poteri di indagine dei magistrati inquirenti devono esercitarsi nell'ambito delle norme specifiche del CPP, in particolare dell'art. 123 cpv. 1
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 123 Quantificazione e motivazione |
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| La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'articolo 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati. | ||||||
| La quantificazione e la motivazione devono avvenire entro il termine impartito secondo l'articolo 331 capoverso 2 da chi dirige il procedimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 312.0 CPP Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale Art. 123 Quantificazione e motivazione |
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| La pretesa fatta valere nell'azione civile deve per quanto possibile essere quantificata nella dichiarazione di cui all'articolo 119 e succintamente motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati. | ||||||
| La quantificazione e la motivazione devono avvenire entro il termine impartito secondo l'articolo 331 capoverso 2 da chi dirige il procedimento. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||