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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 742.141.1 Oferr Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) - Ordinanza sulle ferrovie Art. 5 [1] Deroghe alle prescrizioni |
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| L'UFT può ordinare, in casi eccezionali, deroghe alle prescrizioni o alle disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza, allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici. [2] | ||||||
| L'UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che in tal modo non è compromessa l'interoperabilità nel traffico internazionale e in quello nazionale e che: | ||||||
| è garantito lo stesso livello di sicurezza; o | ||||||
| non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi. [3] | ||||||
| L'UFT può autorizzare domande di approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio sulla base delle prescrizioni valide al momento della ricezione della domanda completa, sempre che in tal modo non siano compromesse la sicurezza e l'interoperabilità. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 742.141.1 Oferr Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) - Ordinanza sulle ferrovie Art. 5 [1] Deroghe alle prescrizioni |
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| L'UFT può ordinare, in casi eccezionali, deroghe alle prescrizioni o alle disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza, allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici. [2] | ||||||
| L'UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che in tal modo non è compromessa l'interoperabilità nel traffico internazionale e in quello nazionale e che: | ||||||
| è garantito lo stesso livello di sicurezza; o | ||||||
| non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi. [3] | ||||||
| L'UFT può autorizzare domande di approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio sulla base delle prescrizioni valide al momento della ricezione della domanda completa, sempre che in tal modo non siano compromesse la sicurezza e l'interoperabilità. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 742.141.1 Oferr Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) - Ordinanza sulle ferrovie Art. 6 [1] Approvazione dei piani di costruzioni e impianti |
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| I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all'approvazione secondo l'articolo 18 Lferr. La procedura d'approvazione dei piani è disciplinata dall'OPAPIF [2]. [3] | ||||||
| Con l'approvazione dei piani l'UFT certifica che la documentazione approvata permette la realizzazione di una costruzione o di un impianto conformi alle prescrizioni. | ||||||
| L'UFT può procedere esso stesso all'esame della documentazione oppure disporne l'esame da parte di terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati o rapporti di perizia al richiedente. [4] | ||||||
| L'UFT può, nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati attestati di sicurezza conformemente all'articolo 5l. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'approvazione dei piani di costruzioni e impianti riveste valore di licenza di costruzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 apr. 2000, in vigore il 1° mag. 2000 (RU 2000 1386). [2] RS 742.142.1 [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). | ||||||
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RS 742.141.1 Oferr Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) - Ordinanza sulle ferrovie Art. 6 [1] Approvazione dei piani di costruzioni e impianti |
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| I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all'approvazione secondo l'articolo 18 Lferr. La procedura d'approvazione dei piani è disciplinata dall'OPAPIF [2]. [3] | ||||||
| Con l'approvazione dei piani l'UFT certifica che la documentazione approvata permette la realizzazione di una costruzione o di un impianto conformi alle prescrizioni. | ||||||
| L'UFT può procedere esso stesso all'esame della documentazione oppure disporne l'esame da parte di terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati o rapporti di perizia al richiedente. [4] | ||||||
| L'UFT può, nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati attestati di sicurezza conformemente all'articolo 5l. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'approvazione dei piani di costruzioni e impianti riveste valore di licenza di costruzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 apr. 2000, in vigore il 1° mag. 2000 (RU 2000 1386). [2] RS 742.142.1 [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 253 |
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| La locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili e nolo per i mobili). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 253 |
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| La locazione è il contratto per cui il locatore si obbliga a concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo (pigione per gli immobili e nolo per i mobili). | ||||||
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RS 742.141.1 Oferr Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) - Ordinanza sulle ferrovie Art. 6 [1] Approvazione dei piani di costruzioni e impianti |
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| I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all'approvazione secondo l'articolo 18 Lferr. La procedura d'approvazione dei piani è disciplinata dall'OPAPIF [2]. [3] | ||||||
| Con l'approvazione dei piani l'UFT certifica che la documentazione approvata permette la realizzazione di una costruzione o di un impianto conformi alle prescrizioni. | ||||||
| L'UFT può procedere esso stesso all'esame della documentazione oppure disporne l'esame da parte di terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati o rapporti di perizia al richiedente. [4] | ||||||
| L'UFT può, nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi devono essere presentati attestati di sicurezza conformemente all'articolo 5l. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| L'approvazione dei piani di costruzioni e impianti riveste valore di licenza di costruzione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 apr. 2000, in vigore il 1° mag. 2000 (RU 2000 1386). [2] RS 742.142.1 [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3169). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). [6] Abrogato dalla cifra I dell'O del 29 mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 5 |
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| La proposta fatta a persona assente senza fissare un termine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. | ||||||
| Nel computo di questo momento il proponente può ritenere che la sua proposta sia giunta in tempo debito. | ||||||
| Se la dichiarazione di accettazione, spedita in tempo, giunge al proponente dopo quel momento, ove egli non intenda rimanere vincolato, deve comunicare immediatamente la revoca della proposta. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
|
RS 742.141.1 Oferr Ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr) - Ordinanza sulle ferrovie Art. 5 [1] Deroghe alle prescrizioni |
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| L'UFT può ordinare, in casi eccezionali, deroghe alle prescrizioni o alle disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza, allo scopo di prevenire pericoli per le persone, per le cose o per importanti beni giuridici. [2] | ||||||
| L'UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che in tal modo non è compromessa l'interoperabilità nel traffico internazionale e in quello nazionale e che: | ||||||
| è garantito lo stesso livello di sicurezza; o | ||||||
| non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi. [3] | ||||||
| L'UFT può autorizzare domande di approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio sulla base delle prescrizioni valide al momento della ricezione della domanda completa, sempre che in tal modo non siano compromesse la sicurezza e l'interoperabilità. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5991). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 6233). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). [4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1659). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 226m [1] |
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| [1] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Per gli art. 226f a 226k vedi l'art. 3 disp. fin. mod. 23 mar. 1962, alla fine del presente Codice. Abrogato dall'all. 2 cifra II n. 2 della LF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 III 2697). |