|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
||||||
| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 38 |
||||||
| Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. | ||||||
| L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
||||||
| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 560 |
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| Gli eredi acquistano per legge l'universalità della successione dal momento della sua apertura. | ||||||
| Salve le eccezioni previste dalla legge, i crediti, la proprietà, gli altri diritti reali ed il possesso del defunto passano senz'altro agli eredi, ed i debiti del medesimo diventano loro debiti personali. | ||||||
| Per gli eredi istituiti, gli effetti dell'acquisto risalgono al momento dell'apertura della successione, e gli eredi legittimi sono tenuti a consegnar loro l'eredità secondo le regole del possesso. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 567 |
||||||
| Il termine per rinunciare è di tre mesi. | ||||||
| Esso decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui ebbero conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione; per gli eredi istituiti, dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione officiale della disposizione che li riguarda. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 566 |
||||||
| Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. | ||||||
| La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 566 |
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| Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. | ||||||
| La rinuncia si presume quando l'insolvenza del defunto al momento dell'aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 38 |
||||||
| Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. | ||||||
| L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 38 |
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| Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. | ||||||
| L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 38 |
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| Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. | ||||||
| L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 38 |
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| Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. | ||||||
| L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 38 |
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| Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. | ||||||
| L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 13 |
||||||
| Il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 13 |
||||||
| Il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti, che mediante il medesimo rimangono obbligati. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 603 |
||||||
| Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione. | ||||||
| L'equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l'insolvenza di questa. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 603 |
||||||
| Gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione. | ||||||
| L'equa indennità dovuta ai figli o agli abiatici per prestazioni conferite alla comunione domestica del defunto è computata nei debiti della successione, sempreché non ne derivi l'insolvenza di questa. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 6 ott. 1972, in vigore dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
||||||
| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
||||||
| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 204 |
||||||
| Il regime dei beni è sciolto alla morte di un coniuge o allorquando sia convenuto un altro regime. | ||||||
| In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, lo scioglimento si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
||||||
| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 203 |
||||||
| Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi. | ||||||
| Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 203 |
||||||
| Il regime dei beni non influisce sulla scadenza dei debiti fra i coniugi. | ||||||
| Il coniuge debitore può tuttavia chiedere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l'unione coniugale; se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 177 |
||||||
| Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 164 |
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| Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. | ||||||
| Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 164 |
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| Il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. | ||||||
| Al terzo che avesse acquistato il credito sulla fede di un riconoscimento scritto, che non menziona la proibizione della cessione, il debitore non può opporre l'eccezione che la cessione sia stata contrattualmente esclusa. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 635 |
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| I contratti di cessione delle ragioni ereditarie fra coeredi richiedono per la loro validità la forma scritta. [1] | ||||||
| Se tali contratti sono stipulati da uno degli eredi con un terzo, essi non danno a questo il diritto d'intervenire nella divisione, ma solo di pretendere la parte che nella divisione sarà attribuita al cedente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. l; FF 1979 II 1119). | ||||||