|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 320 [1] |
||||||
| Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti. | ||||||
| Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 320 [1] |
||||||
| Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti. | ||||||
| Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 320 [1] |
||||||
| Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti. | ||||||
| Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 320 [1] |
||||||
| Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti. | ||||||
| Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 319 [1] |
||||||
| I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo richieda, anche per i bisogni dell'economia domestica. | ||||||
| L'avanzo spetta alla sostanza del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 319 [1] |
||||||
| I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo richieda, anche per i bisogni dell'economia domestica. | ||||||
| L'avanzo spetta alla sostanza del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 319 [1] |
||||||
| I genitori possono impiegare i redditi della sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, in quanto l'equità lo richieda, anche per i bisogni dell'economia domestica. | ||||||
| L'avanzo spetta alla sostanza del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 320 [1] |
||||||
| Versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti. | ||||||
| Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione, l'autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||