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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali |
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| Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi. [1] | ||||||
| La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali |
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| Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi. [1] | ||||||
| La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 35 |
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| Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. | ||||||
| L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. | ||||||
| L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali |
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| Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi. [1] | ||||||
| La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali |
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| Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi. [1] | ||||||
| La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 455 LPAn Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) Art. 35 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali |
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| Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'USAV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi. [1] | ||||||
| La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287). | ||||||