SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità - Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 19 Obbligo d'informare - 1 Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti. |
|
1 | Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti. |
2 | Sottostanno all'obbligo d'informare: |
a | le persone e le ditte che offrono in vendita merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano; |
b | le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fanno uso; |
c | le organizzazioni dell'economia; |
d | le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. |
3 | L'obbligo d'informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l'articolo 42 della legge del 4 dicembre 194745 di procedura civile federale. |
4 | Rimangono salve le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200746 e le disposizioni cantonali di procedura amministrativa.47 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
|
1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità - Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 19 Obbligo d'informare - 1 Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti. |
|
1 | Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti. |
2 | Sottostanno all'obbligo d'informare: |
a | le persone e le ditte che offrono in vendita merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano; |
b | le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fanno uso; |
c | le organizzazioni dell'economia; |
d | le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori. |
3 | L'obbligo d'informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l'articolo 42 della legge del 4 dicembre 194745 di procedura civile federale. |
4 | Rimangono salve le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200746 e le disposizioni cantonali di procedura amministrativa.47 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità - Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità - Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 113 * - 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
|
1 | La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. |
2 | In tale ambito si attiene ai principi seguenti: |
a | la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; |
b | la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; |
c | i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; |
d | chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; |
e | per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. |
3 | La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. |
4 | Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità - Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità - Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità - Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità - Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 513.1 Ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 2016 sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs) - Organizzazione dell'esercito OEs Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale - 1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
|
1 | La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito. |
2 | I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
|
1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
|
1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
|
1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |