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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
||||||
| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 2 |
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| È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. | ||||||
| Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
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| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 2 |
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| È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. | ||||||
| Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 6 |
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| Il diritto civile federale non limita le competenze di diritto pubblico dei Cantoni. | ||||||
| I Cantoni possono, nei limiti della loro sovranità, interdire o limitare il commercio di determinate cose o dichiarare nulli i rapporti contrattuali relativi alle medesime. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
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| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
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| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
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| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
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| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
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| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
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| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 120 [1] |
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| Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:è punito con la multa [2]. | ||||||
| chiedere alla gestante una richiesta scritta; | ||||||
| tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente, | ||||||
| una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale, | ||||||
| informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e | ||||||
| assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, | ||||||
| È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381, 4285). [2] Nuova espr. giusta la cifra II n. 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. | ||||||