SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 516 - 1 La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo. |
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1 | La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo. |
2 | In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore. |
3 | Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 516 - 1 La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo. |
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1 | La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo. |
2 | In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore. |
3 | Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario. |