SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 19 Settori di protezione delle acque - 1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 19 Settori di protezione delle acque - 1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 19 Settori di protezione delle acque - 1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 19 Settori di protezione delle acque - 1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 19 Settori di protezione delle acque - 1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 19 Settori di protezione delle acque - 1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 18 Eccezioni - 1 Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all'interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l'autorità sente l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 24 Raggio d'esercizio d'uso locale - 1 Il raggio d'esercizio d'uso locale (art. 14 cpv. 4 LPAc) comprende le superfici utili a una distanza di percorso di 6 km al massimo dalla stalla nella quale è prodotto il concime aziendale.19 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 19 Settori di protezione delle acque - 1 I Cantoni suddividono il loro territorio in settori di protezione delle acque a seconda dei pericoli che minacciano le acque superficiali e sotterranee. Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 20 Zone di protezione delle acque sotterranee - 1 I Cantoni delimitano zone di protezione attorno alle captazioni di interesse pubblico d'acqua sotterranea e agli impianti d'interesse pubblico e d'alimentazione delle falde e stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |
SR 814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc) OPAc Art. 25 Deroghe alle esigenze sulla superficie utile - 1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono compiti d'interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile propria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell'azienda, se l'utilizzazione del concime aziendale è garantita da un'organizzazione o da un'altra azienda.21 |