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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 956 |
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| Il diritto di usare la ditta d'un privato o d'una società commerciale o d'una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, spetta esclusivamente al proprietario della medesima. | ||||||
| Chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso d'una ditta può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 943 |
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| Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti: | ||||||
| la tenuta del registro di commercio e l'alta vigilanza; | ||||||
| le modalità della trasmissione per via elettronica; | ||||||
| le procedure. | ||||||
| la notificazione, l'iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione; | ||||||
| il contenuto delle iscrizioni; | ||||||
| i documenti giustificativi e la loro verifica; | ||||||
| la pubblicità e gli effetti; | ||||||
| l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e la sua pubblicazione; | ||||||
| la cooperazione e l'obbligo di informare; | ||||||
| l'uso del numero d'assicurato AVS e del numero personale; | ||||||
| le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone; | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 943 |
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| Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti: | ||||||
| la tenuta del registro di commercio e l'alta vigilanza; | ||||||
| le modalità della trasmissione per via elettronica; | ||||||
| le procedure. | ||||||
| la notificazione, l'iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione; | ||||||
| il contenuto delle iscrizioni; | ||||||
| i documenti giustificativi e la loro verifica; | ||||||
| la pubblicità e gli effetti; | ||||||
| l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e la sua pubblicazione; | ||||||
| la cooperazione e l'obbligo di informare; | ||||||
| l'uso del numero d'assicurato AVS e del numero personale; | ||||||
| le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone; | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 943 |
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| Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione concernenti: | ||||||
| la tenuta del registro di commercio e l'alta vigilanza; | ||||||
| le modalità della trasmissione per via elettronica; | ||||||
| le procedure. | ||||||
| la notificazione, l'iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione; | ||||||
| il contenuto delle iscrizioni; | ||||||
| i documenti giustificativi e la loro verifica; | ||||||
| la pubblicità e gli effetti; | ||||||
| l'organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e la sua pubblicazione; | ||||||
| la cooperazione e l'obbligo di informare; | ||||||
| l'uso del numero d'assicurato AVS e del numero personale; | ||||||
| le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone; | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 44 Atto costitutivo |
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| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscritte, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione, con l'impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione; | ||||||
| il fatto che i membri del consiglio d'amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| l'accertamento dei promotori secondo l'articolo 629 capoverso 2 CO; | ||||||
| la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotta dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 60 |
||||||
| Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 60 |
||||||
| Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 61 Iscrizione dell'ufficio di revisione |
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| Un ufficio di revisione è iscritto nel registro di commercio soltanto se effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata. | ||||||
| L'ufficio del registro di commercio verifica consultando il registro dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori se l'ufficio di revisione è abilitato. | ||||||
| Un ufficio di revisione non può essere iscritto se vi sono circostanze che fanno presumere un rapporto di dipendenza. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 60 |
||||||
| L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. [1] | ||||||
| L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. [2] | ||||||
| Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. [3] | ||||||
| Qualora l'atto illecito abbia fatto nascere un credito verso il danneggiato, questi può rifiutare il pagamento anche dopo prescritta l'azione derivata dall'atto illecito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343, 2019 2107; FF 2014 211). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 38 |
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| Ove il contratto sia stato conchiuso in qualità di rappresentante da chi non vi era autorizzato, il rappresentato diventa creditore o debitore solo quando ratifichi il contratto. | ||||||
| L'altra parte può pretendere che il rappresentato si dichiari sulla ratifica entro un congruo termine, e non è più tenuta al contratto se entro questo termine non segua la ratifica. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 61 Iscrizione dell'ufficio di revisione |
||||||
| Un ufficio di revisione è iscritto nel registro di commercio soltanto se effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata. | ||||||
| L'ufficio del registro di commercio verifica consultando il registro dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori se l'ufficio di revisione è abilitato. | ||||||
| Un ufficio di revisione non può essere iscritto se vi sono circostanze che fanno presumere un rapporto di dipendenza. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
||||||
| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 61 Iscrizione dell'ufficio di revisione |
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| Un ufficio di revisione è iscritto nel registro di commercio soltanto se effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata. | ||||||
| L'ufficio del registro di commercio verifica consultando il registro dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori se l'ufficio di revisione è abilitato. | ||||||
| Un ufficio di revisione non può essere iscritto se vi sono circostanze che fanno presumere un rapporto di dipendenza. | ||||||