SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 59 - 1 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
|
1 | Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
2 | Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'IPI assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.136 |
3 | ...137 |
4 | L'IPI non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.138 |
5 | Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere: |
a | entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure |
b | entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l'IPI faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.139 |
6 | Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.140 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 59 - 1 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
|
1 | Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
2 | Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'IPI assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.136 |
3 | ...137 |
4 | L'IPI non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.138 |
5 | Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere: |
a | entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure |
b | entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l'IPI faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.139 |
6 | Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.140 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 117 - Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, l'IPI lo iscrive nel registro svizzero dei brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 117 - Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, l'IPI lo iscrive nel registro svizzero dei brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 59 - 1 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
|
1 | Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
2 | Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'IPI assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.136 |
3 | ...137 |
4 | L'IPI non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.138 |
5 | Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere: |
a | entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure |
b | entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l'IPI faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.139 |
6 | Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.140 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 59 - 1 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
|
1 | Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
2 | Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'IPI assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.136 |
3 | ...137 |
4 | L'IPI non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.138 |
5 | Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere: |
a | entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure |
b | entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l'IPI faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.139 |
6 | Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.140 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 59 - 1 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
|
1 | Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
2 | Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'IPI assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.136 |
3 | ...137 |
4 | L'IPI non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.138 |
5 | Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere: |
a | entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure |
b | entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l'IPI faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.139 |
6 | Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.140 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 59 - 1 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
|
1 | Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l'IPI ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.135 |
2 | Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'IPI assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.136 |
3 | ...137 |
4 | L'IPI non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.138 |
5 | Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere: |
a | entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure |
b | entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l'IPI faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.139 |
6 | Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l'IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.140 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 1 - 1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
|
1 | Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
2 | Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.5 |
3 | I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.6 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 1 - 1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
|
1 | Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
2 | Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.5 |
3 | I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.6 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 2 - 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
|
1 | Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell'essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all'ordine pubblico o al buon costume. In particolare non sono rilasciati brevetti per: |
a | i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti; |
b | i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizzazione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti; |
c | i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti; |
d | i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le cellule germinali così ottenute; |
e | le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate; |
f | l'utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici; |
g | i procedimenti di modificazione dell'identità genetica di animali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giustificati da interessi preponderanti degni di essere protetti, nonché gli animali ottenuti con l'aiuto di tali procedimenti. |
2 | Sono inoltre esclusi dal brevetto: |
a | i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo umano o animale; |
b | le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; fatto salvo il capoverso 1, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale. |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 1 - 1 Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
|
1 | Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente. |
2 | Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un'invenzione brevettabile.5 |
3 | I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.6 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |
SR 232.14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti LBI Art. 7 - 1 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
|
1 | È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. |
2 | Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo. |
3 | Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché: |
a | nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 138; |
b | nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all'articolo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 200015; |
c | nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all'articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.16 |