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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RI 0.732.012 Decisione Statuti del 20 dicembre 1957 dell'Agenzia dell'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo economici per l'energia nucleare (Decisione) Art. 5 |
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| a. All'occorrenza l'Agenzia deve promuovere l'istituzione di imprese comuni nel campo della produzione e degli usi dell'energia nucleare a scopi pacifici, sforzandosi di garantire la partecipazione del massimo numero possibile di paesi.b. Se un gruppo di paesi partecipanti o associati dichiara di aver l'intenzione di costituire un'impresa comune, questi paesi possono convenire di intraprendere fra di loro e a loro carico i lavori necessari a tal fine nell'ambito dell'Organizzazione, qualunque sia l'atteggiamento assunto dagli altri paesi partecipanti. I Gruppi di lavoro o i Sindacati di studio costituiti conformemente al presente paragrafo tengono informato il Comitato direttivo su il decorso e le conclusioni dei lavori.c. In caso di istituzione di imprese comuni, su iniziativa o con l'appoggio dell'Agenzia, | ||||||
| il Comitato direttivo - o un gruppo ristretto del Comitato direttivo comprendente i rappresentanti dei paesi partecipi dell'impresa - esercita tutte le funzioni affidategli dagli accordi conclusi per l'istituzione delle imprese in causa; | ||||||
| le imprese comuni presentano annualmente al Comitato direttivo un rapporto su il loro stato e il loro sviluppo; | ||||||
| il Comitato direttivo esamina gli eventuali problemi d'interesse generale connessi con il funzionamento delle imprese comuni in vista di proporre ai Governi i provvedimenti che potrebbero rivelarsi necessari; | ||||||
| gli accordi conchiusi per l'istituzione di imprese comuni devono contenere disposizioni consententi ai paesi partecipanti o a gruppi di paesi partecipanti estranei all'impresa di accedervi successivamente o di beneficiare dei risultati dell'attività comune. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||