OG, decisione finale di ultima istanza.
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
OG erst gegen letztinstanzliche Endentscheide zulässig, gegen letztinstanzliche Zwischenentscheide nur, wenn sie für den Betroffenen einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge haben. Der Beschluss des Grossen Rats kann mit keinem kantonalen Rechtsmittel angefochten werden. Er ist letztinstanzlich. Es handelt sich um einen Endentscheid. Es ist zwar nicht von vorneherein ausgeschlossen, dass sich Lauper noch in einem allfälligen künftigen Strafverfahren darauf berufen könnte, wegen der parlamentarischen Immunität dürfe er strafrechtlich nicht verfolgt werden (vgl. BGE 53 I 79 /80). Ob ein solcher Einwand im Strafprozess zu hören wäre, kann dahingestellt bleiben. Das Verfahren vor dem Grossen Rat über die Aufhebung der parlamentarischen Immunität ist ein in sich geschlossenes, selbständiges Verfahren, nicht bloss ein Vorstadium eines Strafverfahrens. Das Verfahren vor dem Grossen Rat und der Strafprozess sind ihrem Gegenstand nach derart verschieden, dass es nicht angeht, sie als eine Einheit zu betrachten, innerhalb welcher der Entscheid des Grossen Rats über die Aufhebung der Immunität einen blossen Zwischenentscheid bilden würde (BGE 94 I 369 /70). Der angefochtene Beschluss ist demnach letztinstanzlicher Endentscheid, und Lauper ist nach Art. 88
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 30 |
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| Il Cantone e i Comuni si prefiggono di operare affinché: | ||||||
| ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate, sia protetto dalle conseguenze della disoccupazione, se non dovuta a sua colpa, e fruisca di vacanze pagate; | ||||||
| ognuno possa abitare a condizioni sopportabili; | ||||||
| le donne fruiscano di sicurezza materiale prima e dopo il parto; | ||||||
| siano create condizioni appropriate per la cura dei figli e le famiglie siano sostenute nell'adempimento dei loro compiti; | ||||||
| siano tenute in debito conto le aspettative e i bisogni dei fanciulli e dei giovani; | ||||||
| ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni; | ||||||
| chi abbisogni di aiuto per motivi di età, debilità, malattia o disabilità riceva cure e sostegno sufficienti. | ||||||
| Il Cantone e i Comuni perseguono questi obiettivi in complemento all'iniziativa e alla responsabilità dei privati, nonché nei limiti dei mezzi disponibili. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 56 |
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| Il Popolo elegge: | ||||||
| il Gran Consiglio; | ||||||
| il Consiglio di Stato; | ||||||
| i membri bernesi del Consiglio nazionale; | ||||||
| i membri bernesi del Consiglio degli Stati. | ||||||
| I membri bernesi del Consiglio degli Stati sono eletti contemporaneamente a quelli del Consiglio nazionale e per lo stesso periodo. L'elezione si svolge secondo il sistema maggioritario. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 48 |
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| Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali. | ||||||
| In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 28 |
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| Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Contenuto, scopo e estensione della limitazione devono essere sufficientemente precisati. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e manifesto, in particolare laddove siano in gioco la vita e la salute di persone, l'esercizio dei diritti democratici o danni ecologici irreparabili. | ||||||
| I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se la protezione di un interesse pubblico preponderante o di un diritto fondamentale altrui lo giustifichi. | ||||||
| Qualsivoglia limitazione dev'essere commisurata allo scopo. | ||||||
| L'essenza dei diritti fondamentali è intangibile. Vi rientrano segnatamente le garanzie che la presente Costituzione dichiara intangibili o per cui essa non ammette limitazioni. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||