Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II

B-6714/2011

Sentenza del 31 maggio 2012

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),

Composizione Jean-Luc Baechler, Ronald Flury,

cancelliere Alexander Moses.

A._______ SA,

Parti patrocinata dagli avvocati Giovanni Canepa
e Maurizio Pagliuca, Item & Partners Law Office SA, viale Carlo Cattaneo 1, casella postale 5770, 6901 Lugano,

ricorrente,

contro

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Ricorso contro la decisione provvisionale concernente la nomina di un incaricato dell'inchiesta.

Fatti:

A.
In seguito a vicissitudini che non occorre qui evocare, l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA - con decisione del 5 dicembre 2011 - ha sottoposto a inchiesta la A._______ SA (in seguito: A._______), nominando quale specialista indipendente l'avv. Raffaele Rossetti, Zurigo. In tale decisione, la FINMA ha segnatamente definito il contenuto esatto dell'inchiesta e ha assegnato all'avv. Rossetti un termine scadente il 15 gennaio 2012 per presentare il suo referto, dichiarando immediatamente esecutive le misure ordinate. I costi della procedura, di fr. 16'000.-, sono stati posti a carico di A._______.

B.
A._______ è insorta contro la decisione appena menzionata al Tribunale amministrativo federale con un ricorso del 13 dicembre 2011, domandando in via supercautelare e cautelare la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame da lei presentato. Nel merito, essa chiede di anticipare il termine per la consegna del rapporto d'inchiesta all'8 gennaio 2012, di ridurre l'estensione degli accertamenti ordinati dalla FINMA e, infine, di ridurre a fr. 12'000.- le spese del procedimento svoltosi dinnanzi all'autorità inferiore.

C.
Con decisione incidentale del 16 dicembre 2011, il giudice dell'istruzione ha - tra l'altro - invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso e ha provvisoriamente respinto la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo. Nella sua risposta del 23 dicembre 2011, la FINMA ha proposto di non entrare nel merito dell'impugnativa e - in via subordinata - di respingerla. La domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata definitivamente respinta con decisione incidentale del 27 dicembre 2011.

D.
Il 13 gennaio 2012 la FINMA ha accordato all'incaricato dell'inchiesta una proroga fino al 6 febbraio 2012 per la consegna del rapporto. Esso le è infine stato recapitato il 22 febbraio 2012. Ciò posto, il giudice dell'istruzione ha segnalato alla ricorrente che la procedura dinnanzi al Tribunale amministrativo federale sarebbe da stralciare dai ruoli poiché divenuta priva d'oggetto, invitandola a esprimersi al riguardo. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2012, la ricorrente ha reputato che sussista ancora un interesse all'evasione del ricorso da lei presentato, chiedendo, in particolare, che le obiezioni in esso sollevate "vengano debitamente prese in considerazione, se del caso indicando all'autorità di prima istanza la necessità di esprimersi sul rispetto del principio di proporzionalità della sua misura rispettivamente sui costi da essa causati nella sua prossima decisione". La ricorrente postula infine che - in caso di stralcio della procedura - non si prelevino spese processuali.

Diritto:

1.

1.1.
Contro la decisioni della FINMA è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione (art. 54 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
2    La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.
della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007 [LFINMA, RS 956.1]; art. 44 e
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
2    La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.
50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]; art. 31 e
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.
2    La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.
33 lit. h della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). La decisione impugnata è stata emanata il 5 dicembre 2011. Introdotto il 13 dicembre 2011, il ricorso in esame è quindi tempestivo. Esso è stato redatto nella forma prevista dall'art. 52 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA e l'anticipo richiesto è stato versato entro il termine impartito.

1.2.
La decisione di nomina di un incaricato dell'inchiesta è di natura incidentale (André Terlinden, Der Untersuchungsbeauftragte der FINMA als Instrument des Finanzmarktenforcements, Zurigo/San Gallo 2010, pag. 248; Maurenbrecher/Terlinden, in: Watter/Vogt, Börsengesetz, Finanzmarktgesetz, 2a ed., Basilea 2011, n. 78 ad art. 36
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 36 Incaricato dell'inchiesta - 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
1    La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
2    La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.
3    Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.
4    I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.
LFINMA; sentenza del Tribunale federale inc. 2A.320/2001 del 5 dicembre 2001, consid.1b). Essa è quindi impugnabile unicamente se è suscettibile di cagionare un danno irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
1    Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
a  tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
2    Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
PA).

1.2.1.
Per danno irreparabile a norma dell'art. 46 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
1    Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
a  tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
2    Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
PA s'intende il danno che il ricorrente subirebbe se la decisione incidentale fosse impugnabile unicamente insieme alla decisione finale (Kayser, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2008, n. 10 ad art. 46). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la nomina di un incaricato dell'inchiesta è suscettibile di cagionare un danno irreparabile poiché gli assoggettati all'inchiesta sono tenuti - sotto comminatoria di sanzione penale - a garantire all'incaricato dell'inchiesta l'accesso ai loro locali e a mettergli a disposizione tutti i documenti e le informazioni necessari all'adempimento dei suoi compiti. Al pregiudizio così subito non può neppure essere rimediato qualora l'esito degli accertamenti dovesse essere favorevole al ricorrente, dovendo egli, comunque sia, sopportare i costi di procedura a norma dell'art. 36 cpv. 4
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 36 Incaricato dell'inchiesta - 1 La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
1    La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.
2    La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.
3    Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.
4    I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.
LFINMA. Inoltre, gli accertamenti e le relative misure di sicurezza (segnatamente il blocco di conti bancari) possono avere delle conseguenze incisive sull'attività delle società coinvolte (sentenze del Tribunale federale inc. 2A.320/2001 del 5 dicembre 2011, consid. 1b e inc. 2A.509/1999 del 24 marzo 2000, consid. 1b; v. anche Terlinden, op. cit., pag. 249 e seg.).

1.2.2.
In concreto, la nomina in quanto tale di un incaricato dell'inchiesta non è oggetto di contestazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Essa è quindi già passata in giudicato. In merito all'estensione del mandato affidato all'avv. Rossetti, la ricorrente argomenta che "occorre [...] evitare che i costi dell'incaricato delle inchieste siano tali da porre in difficoltà finanziarie la ricorrente. La ricorrente si oppone pertanto all'esecuzione di verifiche che non sono necessarie per permettere alla FINMA il rispetto dei compiti previsti dalle leggi finanziarie" (ricorso del 13 dicembre 2011, pag. 8). Il pregiudizio irreparabile risiederebbe quindi - secondo la ricorrente - nell'ammontare dei costi connessi con l'esperimento dell'inchiesta. Come rettamente osservato dalla FINMA (osservazioni del 23 dicembre 2011, pag. 1), una decisione definitiva circa l'attribuzione definitiva dei costi dell'inchiesta non è però ancora stata emanata. In caso di disaccordo al riguardo, la FINMA statuirà infatti con una decisione separata (cfr. Zulauf/Wyss/Roth, Finanzmarktenforcement, Berna 2008, pag. 192; Terlinden, op.cit., pag. 353 e seg). Ciò posto, la decisione incidentale impugnata non è suscettibile di arrecare alla ricorrente un danno diretto e irreparabile. Un accoglimento ipotetico del gravame non comporterebbe inoltre immediatamente una decisione finale. Il ricorso - per quanto attiene alla contestata estensione del mandato d'inchiesta - si rivela pertanto inammissibile.

1.3.
La ricorrente chiede inoltre di anticipare il termine per la consegna del rapporto d'inchiesta all'8 gennaio 2012. Al riguardo, essa non indica tuttavia quale sarebbe il pregiudizio irreparabile che la decisione impugnata - di natura incidentale - sarebbe suscettibile di arrecare né in quale modo un accoglimento ipotetico dell'impugnativa comporterebbe direttamente una decisione finale. Anche sotto questo profilo, il ricorso si rivela quindi inammissibile.

1.4.
Quand'anche si ritenesse la decisione impugnata suscettibile di arrecare un pregiudizio irreparabile, l'esito della procedura non muterebbe sostanzialmente. Infatti, con la consegna del rapporto da parte dell'incaricato dell'inchiesta, l'interesse pratico e attuale alla limitazione degli oggetti sottoposti a esame è decaduto. Il ricorso, sotto questo aspetto, andrebbe quindi stralciato dai ruoli.

Per costante giurisprudenza è possibile rinunciare al requisito dell'interesse attuale e pratico se la questione sollevata si potrebbe ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in simili circostanze, quando sussiste un interesse pubblico sufficiente a rispondere a tale questione, e se un tempestivo esame della medesima sarebbe impossibile in ogni singolo caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1089/2008, consid. 6 con ulteriori rimandi; DTF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; DTF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). L'estensione del mandato d'inchiesta varia tuttavia notevolmente a dipendenza del caso concreto. Ne consegue che la questione sollevata non è suscettibile di ripresentarsi nelle stesse o in simili circostanze e che pertanto non sono neppure date le condizioni per entrare eccezionalmente nel merito del ricorso.

1.5.
Il ricorso va per contro evaso nel merito per quanto attiene alla postulata riduzione delle spese di procedura prelevate dall'autorità inferiore. Come si vedrà qui appresso, l'addossamento delle spese di prima istanza non dipende dal possibile esito dell'inchiesta. Per tale ragione, limitatamente alle spese di prima istanza, la decisione impugnata è da considerarsi di natura finale - anziché incidentale - poiché fondata su una fattispecie che si presenta conclusa e pronta per essere decisa indipendentemente da eventuali sviluppi ulteriori (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-4497/2010 del 23 febbraio 2011, pag. 9).

2.
L'autorità inferiore ha posto a carico di A._______ le spese di procedura per complessivi fr. 16'000.-. La ricorrente ritiene di avere contestato quattro dei sedici punti di cui la decisione impugnata consta. Essa pretende quindi che le spese addossatele dall'autorità inferiore siano ridotte secondo la medesima proporzione a fr. 12'000.-.

A norma dell'art. 15 cpv. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 15 Finanziamento - 1 La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.
1    La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.
2    La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri:37
a  ...
abis  per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 193440 sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 201841 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 193042 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo;
ater  per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 201544 sull'infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo;
b  per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200645 sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;
c  per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200447 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per i gruppi e i conglomerati assicurativi ai sensi della LSA è determinante la loro quota al numero complessivo di unità dotate di personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o conglomerato; per gli intermediari assicurativi non vincolati ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LSA sono determinanti il loro numero e le dimensioni aziendali;
d  per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199749 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri;
e  per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti.
3    Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.
4    Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
a  le basi di calcolo;
b  gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e
c  la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.
LFINMA l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 15 cpv. 4
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
LFINMA Art. 15 Finanziamento - 1 La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.
1    La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.
2    La tassa di vigilanza di cui al capoverso 1 è calcolata in funzione dei seguenti criteri:37
a  ...
abis  per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 193440 sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 201841 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 193042 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo;
ater  per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 19 giugno 201544 sull'infrastruttura finanziaria sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati oppure, se non vengono trattati valori, il reddito lordo;
b  per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 200645 sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;
c  per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200447 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per i gruppi e i conglomerati assicurativi ai sensi della LSA è determinante la loro quota al numero complessivo di unità dotate di personalità giuridica propria appartenenti a un gruppo o conglomerato; per gli intermediari assicurativi non vincolati ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LSA sono determinanti il loro numero e le dimensioni aziendali;
d  per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199749 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri;
e  per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti.
3    Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.
4    Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
a  le basi di calcolo;
b  gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e
c  la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.
LFINMA). Secondo l'art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 15 ottobre 2008 (Oem-FINMA, RS 956.122) l'autorità inferiore fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell'allegato all'ordinanza appena menzionata, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell'importanza dell'affare per la persona assoggettata, a prescindere dal risultato che l'inchiesta contestata potrebbe sortire (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-684/2008 del 10 settembre 2009, pag. 6). Il ragionamento della ricorrente non può pertanto essere condiviso, non dipendendo l'ammontare delle spese riscosse dalle misure ordinate con la decisione impugnata. Del resto, l'autorità inferiore, nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2011, ha indicato che le spese prelevate sono state calcolate in base al dispendio di tempo effettivamente causato da A._______, la quale non pretende il contrario. Al riguardo, il ricorso si rivela quindi destinato all'insuccesso.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). Esse vanno quindi poste a carico della ricorrente, la quale non ha diritto all'assegnazione di un'indennità per ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA). Le spese processuali vengono fissate in fr. 800.-. Il maggior anticipo, di complessivi fr. 200.-, è da rimborsare alla ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente e compensate con l'anticipo versato. L'eccedenza, di fr. 200.-, è restituita alla ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

3.
Non si assegnano ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario per il rimborso)

- autorità inferiore (atto giudiziario)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Brentani Alexander Moses

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione: 7 giugno 2012