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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
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| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale |
||||||
| Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. | ||||||
| Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. | ||||||
| La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale |
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| Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. | ||||||
| Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. | ||||||
| La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale |
||||||
| Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. | ||||||
| Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. | ||||||
| La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale |
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| I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. | ||||||
| Per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. [1] | ||||||
| La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità. [2] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). [2] Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 - RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849). | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 105 |
||||||
| È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l'imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate. | ||||||
| I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Confederazione per l'uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa. | ||||||
| La riscossione di tasse d'entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell'introduzione di dette tasse. | ||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l'imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l'imposta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 36333645). | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 105 |
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| È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l'imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate. | ||||||
| I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Confederazione per l'uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa. | ||||||
| La riscossione di tasse d'entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell'introduzione di dette tasse. | ||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l'imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l'imposta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 36333645). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 7 Pesi |
||||||
| Il «peso a vuoto» è il peso del veicolo scarico, pronto all'uso, con liquido di raffreddamento, lubrificante e carburante (almeno 90 per cento della capacità di carburante indicata dal costruttore), inclusi: | ||||||
| eventuale equipaggiamento suppletivo, quale ruota di scorta, gancio di traino e attrezzi; | ||||||
| eventuali accessori speciali; | ||||||
| il conducente, il cui peso è stimato in 75 kg. [2] | ||||||
| Per i veicoli con carrozzerie amovibili (art. 66 cpv. 1) il peso a vuoto si determina senza tenere conto della carrozzeria. [3] | ||||||
| Il «peso effettivo» è il peso reale del veicolo e comprende segnatamente anche il peso dei passeggeri, del carico e per i veicoli trattori il carico d'appoggio o della sella di un rimorchio agganciato. [4] | ||||||
| Il «peso garantito» (peso massimo ammesso tecnicamente) è il peso massimo ammesso dal costruttore. Il peso garantito corrisponde alla «massa totale» della terminologia UE. [5] | ||||||
| Il «peso totale» è il peso determinante per l'ammissione (art. 9 cpv. 3bis LCStr). È il peso massimo con cui il veicolo può circolare. [6] | ||||||
| Il «carico utile» è la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto. [7] | ||||||
| Il «peso del convoglio» (peso della combinazione di veicoli) è il peso totale di una combinazione costituita dal veicolo trattore e dai rimorchi. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). Vedi tuttavia l'art. 222c qui appresso. [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). [8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). [9] Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 7 Pesi |
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| Il «peso a vuoto» è il peso del veicolo scarico, pronto all'uso, con liquido di raffreddamento, lubrificante e carburante (almeno 90 per cento della capacità di carburante indicata dal costruttore), inclusi: | ||||||
| eventuale equipaggiamento suppletivo, quale ruota di scorta, gancio di traino e attrezzi; | ||||||
| eventuali accessori speciali; | ||||||
| il conducente, il cui peso è stimato in 75 kg. [2] | ||||||
| Per i veicoli con carrozzerie amovibili (art. 66 cpv. 1) il peso a vuoto si determina senza tenere conto della carrozzeria. [3] | ||||||
| Il «peso effettivo» è il peso reale del veicolo e comprende segnatamente anche il peso dei passeggeri, del carico e per i veicoli trattori il carico d'appoggio o della sella di un rimorchio agganciato. [4] | ||||||
| Il «peso garantito» (peso massimo ammesso tecnicamente) è il peso massimo ammesso dal costruttore. Il peso garantito corrisponde alla «massa totale» della terminologia UE. [5] | ||||||
| Il «peso totale» è il peso determinante per l'ammissione (art. 9 cpv. 3bis LCStr). È il peso massimo con cui il veicolo può circolare. [6] | ||||||
| Il «carico utile» è la differenza tra il peso totale e il peso a vuoto. [7] | ||||||
| Il «peso del convoglio» (peso della combinazione di veicoli) è il peso totale di una combinazione costituita dal veicolo trattore e dai rimorchi. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). Vedi tuttavia l'art. 222c qui appresso. [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). [8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). [9] Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero |
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| Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione. [1] | ||||||
| Gli autoveicoli di trasporto si suddividono come segue: [2] | ||||||
| le «automobili» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente (categoria M1 fino a 3,50 t); | ||||||
| le «automobili pesanti» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M1 oltre 3,50 t); | ||||||
| i «minibus [3]» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 fino a 3,50 t); | ||||||
| gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 oltre 3,50 t o M3); | ||||||
| gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (categoria N1), inclusi quelli con sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico per il trasporto occasionale e non a scopo professionale di persone, a condizione che il numero totale di posti a sedere, compreso quello del conducente, non sia superiore a 9; | ||||||
| gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (categorie N2 e N3) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente; | ||||||
| i «carri con motore» sono autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 per cento), che non sono costruiti per il trasporto di persone; | ||||||
| i «trattori» sono autoveicoli destinati al traino di rimorchi e all'uso di attrezzi intercambiabili, dotati tutt'al più di un ponte di carico ridotto; | ||||||
| i «trattori a sella» sono autoveicoli (categoria N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella; | ||||||
| gli «autosnodati» sono autobus i cui elementi raccordati stabilmente da un dispositivo flessibile costituiscono uno spazio ininterrotto per i passeggeri (categorie M2 oltre 3,50 t e M3); | ||||||
| i «filobus» (art. 7 cpv. 2 LCStr) sono autobus che prendono l'energia elettrica necessaria alla trazione normale esclusivamente da una linea di contatto, senza essere vincolati a un binario. | ||||||
| Gli autoveicoli adibiti ad abitazione e i veicoli il cui interno è adibito a locale (art. 11 cpv. 1) sono designati nella licenza di circolazione soltanto come autoveicoli leggeri o pesanti con un'indicazione sullo scopo al quale sono destinati. Se un veicolo serve al trasporto di persone o di cose, devono essere iscritti nella licenza di circolazione il numero di posti e il carico utile. L'autorità cantonale d'immatricolazione può classificare in due categorie diverse un veicolo il cui genere può essere modificato con uno scambio di parti importanti. [10] | ||||||
| ... [11] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). [3] Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 2 dell'O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). [5] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). [7] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). [8] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). [9] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). [10] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). [11] Abrogato dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 20 Rimorchi di trasporto secondo il diritto svizzero |
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| I «rimorchi di trasporto» sono rimorchi adibiti al trasporto di persone o cose. I rimorchi il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, ecc.) sono equiparati ai rimorchi di trasporto. [1] | ||||||
| I rimorchi di trasporto si suddividono nei seguenti generi: | ||||||
| i «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose; | ||||||
| i «rimorchi per il trasporto di persone» sono rimorchi equipaggiati specialmente per il trasporto di persone; | ||||||
| i «rimorchi abitabili» sono rimorchi in cui almeno i tre quarti del volume a disposizione (incl. portabagagli) sono equipaggiati come vano d'abitazione; | ||||||
| i «rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi» sono rimorchi specialmente equipaggiati per il trasporto di attrezzature per lo sport del volo e lo sport nautico come anche di automobili da competizione, ecc.; a questi sono equiparati i rimorchi per il trasporto di cavalli da sella. | ||||||
| A seconda della costruzione si distinguono: [3] | ||||||
| i «rimorchi normali» sono rimorchi il cui dispositivo di trazione (timone) può ruotare in direzione verticale rispetto al rimorchio; | ||||||
| i «rimorchi destinati al trasporto di carichi lunghi» sono rimorchi senza ponti di carico o vani di carico, composti da due elementi che portano il carico o il cui carico poggia anche sul veicolo trattore. I due elementi del rimorchio o il veicolo trattore e il suo rimorchio possono essere agganciati attraverso un ponte ausiliario, un altro elemento d'agganciamento o solo attraverso il carico; | ||||||
| i «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest'ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore; | ||||||
| i «rimorchi a timone rigido» sono rimorchi il cui timone può oscillare soltanto leggermente in direzione verticale e che per costruzione trasmette al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale; | ||||||
| i «rimorchi ad asse centrale» sono rimorchi a timone rigido aventi uno o più assi disposti il più vicino possibile al centro di gravità del rimorchio, il cui timone trasmette pertanto al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale ridotto; | ||||||
| i «rimorchi fissi» sono rimorchi collegati con il veicolo trattore in maniera da poter ruotare solo in direzione verticale; | ||||||
| i «rimorchi a slitta» sono rimorchi aventi una velocità massima di 20 km/h che si spostano, parzialmente o completamente, su pattini. | ||||||
| I timoni con giunto regolabili idraulicamente che trasmettono al veicolo trattore un carico d'appoggio verticale sono considerati timoni rigidi. [8] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). [5] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [6] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [7] Introdotta dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [8] Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale |
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| Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. | ||||||
| Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. | ||||||
| La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 27 Libertà economica |
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| La libertà economica è garantita. | ||||||
| Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 105 |
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| È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l'imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate. | ||||||
| I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Confederazione per l'uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa. | ||||||
| La riscossione di tasse d'entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell'introduzione di dette tasse. | ||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l'imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l'imposta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 36333645). | ||||||
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RS 741.01 LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) Art. 105 |
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| È riservato il diritto dei Cantoni di istituire l'imposta sui veicoli e di riscuotere tasse. Le tasse cantonali di transito sono tuttavia vietate. | ||||||
| I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone possono essere tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e delle targhe del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza rimborsa le imposte che ha riscosso dopo detto giorno. [1] | ||||||
| ... [2] | ||||||
| I Cantoni possono riscuotere imposte sui veicoli a motore della Confederazione per l'uso fuori servizio. I velocipedi della Confederazione sono esenti da qualsiasi imposta e tassa. | ||||||
| La riscossione di tasse d'entrata sui veicoli a motore esteri è riservata alla Confederazione. Il Consiglio federale decide dell'introduzione di dette tasse. | ||||||
| Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, stabilisce le condizioni, cui l'imposizione dei veicoli a motore esteri che rimangono in Svizzera un certo tempo è subordinata. Il Cantone, in cui il veicolo si trova prevalentemente, è competente a riscuotere l'imposta. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6291; FF 2010 7455). [2] Abrogato dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 36333645). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 124 ... [1] |
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| Se un semirimorchio è collegato stabilmente con il veicolo trattore o se un autoarticolato circola con targhe collettive, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Abrogata dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). | ||||||
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RS 741.41 OETV Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 124 ... [1] |
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| Se un semirimorchio è collegato stabilmente con il veicolo trattore o se un autoarticolato circola con targhe collettive, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio. | ||||||
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| [1] Abrogata dalla cifra I dell'O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). [2] Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). | ||||||