SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 57 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 58 - Contro le decisioni delle autorità cantonali e federali hanno inoltre diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 58 - Contro le decisioni delle autorità cantonali e federali hanno inoltre diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 58 - Contro le decisioni delle autorità cantonali e federali hanno inoltre diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 12 - 1 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali o federali: |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 27 - 1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9-17a, 17b capoverso 1, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.61 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 9 - 1 La durata massima della settimana lavorativa é di: |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 21 - 1 Se il lavoro settimanale é ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana, tranne nelle settimane comprendenti un giorno libero. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 23 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 25 - 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il singolo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 36 - 1 Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 27 - 1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9-17a, 17b capoverso 1, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.61 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 27 - 1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere assoggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostituiscono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9-17a, 17b capoverso 1, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione.61 |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 41 Impianti di risalita - 1 Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
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1 | Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
2 | L'articolo 4 capoverso 1 è applicabile soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti. |
3 | Sono considerate impianti di risalita le aziende che non sono titolari di una concessione federale e che gestiscono impianti per il trasporto di persone. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 44 Musei e aziende d'esposizione - 1 Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13. |
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1 | Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13. |
2 | Sono considerati musei e aziende d'esposizione le aziende che organizzano esposizioni culturali. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 41 Impianti di risalita - 1 Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
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1 | Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
2 | L'articolo 4 capoverso 1 è applicabile soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti. |
3 | Sono considerate impianti di risalita le aziende che non sono titolari di una concessione federale e che gestiscono impianti per il trasporto di persone. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 44 Musei e aziende d'esposizione - 1 Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13. |
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1 | Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13. |
2 | Sono considerati musei e aziende d'esposizione le aziende che organizzano esposizioni culturali. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 41 Impianti di risalita - 1 Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
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1 | Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
2 | L'articolo 4 capoverso 1 è applicabile soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti. |
3 | Sono considerate impianti di risalita le aziende che non sono titolari di una concessione federale e che gestiscono impianti per il trasporto di persone. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 41 Impianti di risalita - 1 Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
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1 | Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
2 | L'articolo 4 capoverso 1 è applicabile soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti. |
3 | Sono considerate impianti di risalita le aziende che non sono titolari di una concessione federale e che gestiscono impianti per il trasporto di persone. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 44 Musei e aziende d'esposizione - 1 Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13. |
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1 | Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13. |
2 | Sono considerati musei e aziende d'esposizione le aziende che organizzano esposizioni culturali. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 44 Musei e aziende d'esposizione - 1 Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13. |
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1 | Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13. |
2 | Sono considerati musei e aziende d'esposizione le aziende che organizzano esposizioni culturali. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 41 Impianti di risalita - 1 Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
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1 | Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.57 |
2 | L'articolo 4 capoverso 1 è applicabile soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti. |
3 | Sono considerate impianti di risalita le aziende che non sono titolari di una concessione federale e che gestiscono impianti per il trasporto di persone. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 71 Partecipazione dei lavoratori - (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) |
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1 | I lavoratori o i loro rappresentanti nell'azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell'autorità d'esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. |
2 | Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell'azienda le istruzioni impartite dall'autorità d'esecuzione. |