SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) Org-DFGP Art. 1 Obiettivi e campi di attività - 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
|
1 | Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
a | proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni; |
b | creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia; |
c | creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche; |
d | sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera. |
2 | I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti: |
a | legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione; |
b | polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile; |
c | migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei; |
d | ... |
e | ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale; |
f | metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni. |
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) Org-DFGP Art. 1 Obiettivi e campi di attività - 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
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1 | Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
a | proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni; |
b | creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia; |
c | creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche; |
d | sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera. |
2 | I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti: |
a | legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione; |
b | polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile; |
c | migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei; |
d | ... |
e | ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale; |
f | metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni. |
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) Org-DFGP Art. 1 Obiettivi e campi di attività - 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
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1 | Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
a | proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni; |
b | creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia; |
c | creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche; |
d | sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera. |
2 | I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti: |
a | legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione; |
b | polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile; |
c | migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei; |
d | ... |
e | ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale; |
f | metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni. |
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) Org-DFGP Art. 1 Obiettivi e campi di attività - 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
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1 | Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
a | proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni; |
b | creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia; |
c | creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche; |
d | sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera. |
2 | I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti: |
a | legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione; |
b | polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile; |
c | migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei; |
d | ... |
e | ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale; |
f | metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni. |
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) Org-DFGP Art. 1 Obiettivi e campi di attività - 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
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1 | Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
a | proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni; |
b | creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia; |
c | creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche; |
d | sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera. |
2 | I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti: |
a | legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione; |
b | polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile; |
c | migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei; |
d | ... |
e | ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale; |
f | metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni. |
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) Org-DFGP Art. 1 Obiettivi e campi di attività - 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
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1 | Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
a | proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni; |
b | creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia; |
c | creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche; |
d | sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera. |
2 | I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti: |
a | legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione; |
b | polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile; |
c | migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei; |
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e | ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale; |
f | metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni. |
SR 172.213.1 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) Org-DFGP Art. 1 Obiettivi e campi di attività - 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
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1 | Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: |
a | proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni; |
b | creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia; |
c | creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche; |
d | sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera. |
2 | I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti: |
a | legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione; |
b | polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile; |
c | migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei; |
d | ... |
e | ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale; |
f | metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni. |