SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 146 - Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005241 sul Tribunale federale. Anche l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 73 Ricorsi - 1 Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005257 sul Tribunale federale.258 |
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1 | Le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, o concernenti il condono dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile, possono essere impugnate con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005257 sul Tribunale federale.258 |
2 | Legittimati a ricorrere sono il contribuente, l'autorità competente secondo il diritto cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. |
3 | ...259 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 33 Calcolo della ritenuta d'imposta - 1 La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali. |
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1 | La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali. |
2 | Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo. |
3 | Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi sono prese in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l'ammontare dei singoli importi forfettari. |
4 | L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS161 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 33 Calcolo della ritenuta d'imposta - 1 La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali. |
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1 | La ritenuta d'imposta alla fonte è fissata in base alle tariffe vigenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; comprende le imposte federali, cantonali e comunali. |
2 | Per i coniugi che vivono in comunione domestica e che esercitano entrambi un'attività lucrativa, la ritenuta d'imposta alla fonte è fissata tenendo conto del reddito complessivo. |
3 | Le spese professionali, i premi d'assicurazione nonché le deduzioni per oneri familiari e quelle in caso di attività lucrativa di entrambi i coniugi sono prese in considerazione forfettariamente. I Cantoni pubblicano l'ammontare dei singoli importi forfettari. |
4 | L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce in collaborazione con i Cantoni, da un lato, criteri uniformi per tenere conto in particolare della tredicesima mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria nonché delle prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS161 e, dall'altro, gli elementi da considerare per stabilire le aliquote. L'Amministrazione federale delle contribuzioni definisce inoltre, in collaborazione con i Cantoni, la procedura da seguire in caso di cambiamento di tariffa, di adeguamento o correzione retroattivi dei salari nonché di prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 36 Calcolo della ritenuta d'imposta - 1 Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a e h, l'imposta alla fonte viene riscossa giusta le disposizioni degli articoli 32 e 33. |
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1 | Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere a e h, l'imposta alla fonte viene riscossa giusta le disposizioni degli articoli 32 e 33. |
2 | Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettera b, l'imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi, tenuto conto delle deduzioni per spese di conseguimento del reddito. Questi ultimi ammontano: |
a | al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti; |
b | al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.178 |
3 | Nei casi previsti dall'articolo 35 capoverso 1 lettere c a g, l'imposta alla fonte viene riscossa sui proventi lordi. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
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1 | Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
2 | Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera. |
3 | Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14 |
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
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1 | Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
2 | Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera. |
3 | Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14 |
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
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1 | Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
2 | Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera. |
3 | Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14 |
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
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1 | Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
2 | Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera. |
3 | Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
|
1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare. |
2 | Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 4 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5 |
|
1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5 |
2 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa nel Cantone; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare; |
g | fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
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1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare. |
2 | Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 4 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5 |
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1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5 |
2 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa nel Cantone; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare; |
g | fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
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1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare. |
2 | Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 4 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5 |
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1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5 |
2 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa nel Cantone; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare; |
g | fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 138 Pagamento degli arretrati e restituzione - 1 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente. |
|
1 | Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente. |
2 | Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente. |
3 | Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta.238 |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 138 Pagamento degli arretrati e restituzione - 1 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente. |
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1 | Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente. |
2 | Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente. |
3 | Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta.238 |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 49 Procedura di riscossione dell'imposta alla fonte - 1 Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta informazioni sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte. |
|
1 | Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono fornire a richiesta informazioni sugli elementi determinanti ai fini della riscossione dell'imposta alla fonte. |
2 | Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se: |
a | contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 37; o |
b | non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 37.194 |
2bis | Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.195 |
2ter | Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad operare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.196 |
3 | Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente. |
4 | Se ha operato una ritenuta d'imposta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente. |
5 | Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta.197 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
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1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare. |
2 | Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 4 Assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5 |
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1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un'impresa o uno stabilimento d'impresa nel Cantone, se vi possiedono fondi, se ne hanno il godimento o se vi esercitano il commercio di immobili.5 |
2 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa nel Cantone; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti nel Cantone; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede nel Cantone in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare; |
g | fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
|
1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 88 Collaborazione del debitore della prestazione imponibile - 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: |
|
1 | Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: |
a | trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance); |
b | specificare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta; |
c | versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta. |
2 | L'imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.176 |
3 | Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte. |
4 | Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.177 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 88 Collaborazione del debitore della prestazione imponibile - 1 Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile ha l'obbligo di: |
a | trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni pecuniarie e di riscuotere, presso il lavoratore, l'imposta dovuta sulle altre prestazioni (segnatamente le prestazioni in natura e le mance); |
b | specificare al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta; |
c | versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale competente, allestire, all'intenzione di quest'ultima, i conteggi corrispondenti e consentire alla medesima la consultazione di tutti i documenti utili al controllo della riscossione dell'imposta. |
2 | L'imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone.176 |
3 | Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell'imposta alla fonte. |
4 | Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.177 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 83 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a. |
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1 | I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a. |
2 | I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all'imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 3 - 1 Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
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1 | Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera. |
2 | Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. |
3 | La dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: |
a | almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; |
b | almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa. |
4 | Non ha domicilio o dimora fiscale chi, domiciliato all'estero, soggiorna in Svizzera unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto. |
5 | Le persone fisiche domiciliate all'estero ed ivi esonerate totalmente o parzialmente dalle imposte sul reddito in ragione della loro attività per conto della Confederazione o di altre corporazioni o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico sottostanno, in virtù dell'appartenenza personale, all'imposta nel proprio Comune d'origine. Il contribuente attinente di più Comuni è assoggettato all'imposta nel Comune di cui ha acquisito l'ultimo diritto di cittadinanza. Se non ha la cittadinanza svizzera, il contribuente è assoggettato all'imposta presso il domicilio o la sede del datore di lavoro. L'obbligo fiscale si estende anche al coniuge e ai figli ai sensi dell'articolo 9. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 91 Lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte - 1 I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a. |
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1 | I frontalieri, i dimoranti settimanali e i dimoranti di breve durata domiciliati all'estero sono assoggettati all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all'imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a. |
2 | Sono assoggettate all'imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera; ne è eccettuata l'imposizione dei marittimi che lavorano a bordo di navi d'alto mare.. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
|
1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare. |
2 | Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 4 Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
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1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera; |
b | tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera; |
c | sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili; |
d | fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari. |
2 | Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 5 Altri elementi imponibili - 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
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1 | Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se: |
a | esercitano un'attività lucrativa in Svizzera; |
b | in quanto membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analoghe rimunerazioni; |
c | sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su fondi siti in Svizzera; |
d | ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza con sede in Svizzera in virtù di un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico; |
e | ricevono prestazioni da istituzioni di diritto privato svizzere di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata; |
f | ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare. |
2 | Se le prestazioni non vengono corrisposte alle persone summenzionate, ma a terzi, questi sono imponibili. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.118.2 Ordinanza del DFF dell' 11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo) - Ordinanza sull'imposta alla fonte OIFo Art. 14 Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza - 1 Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
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1 | Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 5 capoverso 1 LIFD i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta non può più essere ritirata. |
2 | Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16-18 e 20-23 LIFD dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera. |
3 | Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'Accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.14 |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
|
1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 37 - 1 Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di: |
|
1 | Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il pagamento dell'imposta alla fonte. Esso ha l'obbligo di: |
a | trattenere l'imposta dovuta alla scadenza delle prestazioni o riscuoterla dal contribuente; |
b | fornire al contribuente un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta; |
c | versare le imposte alla competente autorità; |
d | versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo. |
2 | Egli deve parimenti trattenere l'imposta alla fonte se il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone.181 |
3 | Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall'autorità fiscale competente e compresa tra l'1 e il 2 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'1 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone e Comune.182 |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 107 Imposta alla fonte - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui agli articoli 91 e 93-97a, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
5 | Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 38 Competenza territoriale - 1 Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
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1 | Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: |
a | per i lavoratori di cui all'articolo 32, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile; |
b | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettere a e c-i, secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa; |
c | per le persone di cui all'articolo 35 capoverso 1 lettera b, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività. |
2 | Se il lavoratore di cui all'articolo 35 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. |
3 | Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. |
4 | Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: |
a | per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
b | per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento; |
c | per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |