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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
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| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
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| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 96 Diritto estero |
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| Il ricorrente può far valere che: | ||||||
| non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; | ||||||
| il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 106 Applicazione del diritto |
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| Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. | ||||||
| Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
||||||
| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 95 Diritto svizzero |
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| Il ricorrente può far valere la violazione: | ||||||
| del diritto federale; | ||||||
| del diritto internazionale; | ||||||
| dei diritti costituzionali cantonali; | ||||||
| delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; | ||||||
| del diritto intercantonale. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 105 Fatti determinanti |
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| Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. | ||||||
| Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. | ||||||
| Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 834.11 OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) Art. 25 [1] Estinzione del diritto all'indennità di maternità - (art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG) [2] |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 834.11 OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) Art. 25 [1] Estinzione del diritto all'indennità di maternità - (art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG) [2] |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153). | ||||||
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RS 834.11 OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) Art. 25 [1] Estinzione del diritto all'indennità di maternità - (art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG) [2] |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153). | ||||||
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RS 834.11 OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) Art. 25 [1] Estinzione del diritto all'indennità di maternità - (art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG) [2] |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 834.11 OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG) Art. 25 [1] Estinzione del diritto all'indennità di maternità - (art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG) [2] |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
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RS 831.101 OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Art. 34d [1] Salario di poco conto |
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| Se il salario determinante non supera 2500 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato. [2] | ||||||
| I contributi devono essere versati in ogni caso: | ||||||
| sul salario determinante delle persone impiegate nelle economie domestiche; sono eccettuati, salvo se gli assicurati esigono il versamento dei contributi, i salari:conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno in cui esse compiono il 25° anno d'età, enon superiori a 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile; | ||||||
| conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno in cui esse compiono il 25° anno d'età, e | ||||||
| non superiori a 750 franchi per datore di lavoro e per anno civile; | ||||||
| sul salario determinante delle persone impiegate da produttori di danza e di teatro, orchestre, cori, produttori di supporti audio e audiovisivi, emittenti radiofoniche e televisive, media digitali e stampati, imprese di design, musei nonché da scuole del settore artistico. [4] | ||||||
| Se accetta che il salario sia versato senza deduzione dei contributi, il lavoratore non può chiedere che gli stessi siano percepiti successivamente. | ||||||
| Il capoverso 1 non è applicabile al soldo per i compiti fondamentali dei pompieri eccedente l'importo non soggetto a contribuzione secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a. [5] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 462). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 226). [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3331). [5] Introdotto dalla cifra I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6329). | ||||||
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RS 834.1 LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) - Legge sulle indennità di perdita di guadagno Art. 16d [1] Estinzione del diritto |
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| Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. | ||||||
| In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3. | ||||||
| Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 288; FF 2019 137). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
||||||
| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie |
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| Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. | ||||||
| In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. | ||||||
| Le spese inutili sono pagate da chi le causa. | ||||||
| Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. | ||||||
| Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. | ||||||