SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 6 Requisiti generali - 1 Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero. |
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1 | Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero. |
2 | Dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla detenzione di animali, segnatamente sotto forma di requisiti minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell'evoluzione delle tecniche. Esso vieta i metodi di detenzione contrari ai principi della protezione degli animali. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e di formazione continua dei detentori di animali e delle persone che addestrano o curano animali.10 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 28 Altre infrazioni - 1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l'articolo 26, chiunque intenzionalmente:38 |
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1 | È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l'articolo 26, chiunque intenzionalmente:38 |
a | viola le prescrizioni sulla detenzione di animali; |
b | viola le prescrizioni sull'allevamento o la produzione di animali; |
c | viola le prescrizioni sulla produzione, l'allevamento, la detenzione, il commercio o l'utilizzazione di animali geneticamente modificati; |
d | viola le prescrizioni sul trasporto di animali; |
e | viola le prescrizioni concernenti gli interventi su animali o gli esperimenti sugli animali; |
f | viola le prescrizioni sulla macellazione di animali; |
g | intraprende con gli animali altre pratiche vietate dalla legge o dall'ordinanza; |
h | viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali; |
i | viola le prescrizioni sull'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità. |
2 | Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.41 |
3 | È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.42 |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 3 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
|
a | dignità: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansietà o mortificato, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato; |
b | benessere: il benessere dell'animale, che è garantito segnatamente se: |
b1 | le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento, |
b2 | ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica, |
b3 | l'animale è clinicamente sano, |
b4 | si evitano all'animale dolori, lesioni e ansietà; |
c | esperimenti sugli animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di: |
c1 | verificare un'ipotesi scientifica, |
c2 | accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale, |
c3 | sperimentare una sostanza, |
c4 | prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali, |
c5 | ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie, |
c6 | fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e alla formazione continua8. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 3 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
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a | dignità: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansietà o mortificato, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato; |
b | benessere: il benessere dell'animale, che è garantito segnatamente se: |
b1 | le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento, |
b2 | ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica, |
b3 | l'animale è clinicamente sano, |
b4 | si evitano all'animale dolori, lesioni e ansietà; |
c | esperimenti sugli animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di: |
c1 | verificare un'ipotesi scientifica, |
c2 | accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale, |
c3 | sperimentare una sostanza, |
c4 | prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali, |
c5 | ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie, |
c6 | fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e alla formazione continua8. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 3 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
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a | dignità: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi. Il fatto di arrecare all'animale un aggravio che non può essere giustificato da interessi preponderanti è lesivo della sua dignità. Vi è aggravio per l'animale se gli sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se l'animale viene posto in stato d'ansietà o mortificato, se s'interviene in modo assai incisivo sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se l'animale viene eccessivamente strumentalizzato; |
b | benessere: il benessere dell'animale, che è garantito segnatamente se: |
b1 | le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento, |
b2 | ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica, |
b3 | l'animale è clinicamente sano, |
b4 | si evitano all'animale dolori, lesioni e ansietà; |
c | esperimenti sugli animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di: |
c1 | verificare un'ipotesi scientifica, |
c2 | accertare l'effetto di una determinata misura sull'animale, |
c3 | sperimentare una sostanza, |
c4 | prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali, |
c5 | ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie, |
c6 | fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e alla formazione continua8. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 26 Maltrattamento di animali - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:34 |
a | maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità; |
b | uccide animali con crudeltà o per celia; |
c | organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi; |
d | durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansietà, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto; |
e | abbandona o lascia andare un animale che teneva in casa o nell'azienda, nell'intento di disfarsene. |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.35 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 3 Esportazione - 1 Le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. |
|
1 | Le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. |
2 | Possono derogare alle disposizioni della presente legge se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione impongono altre esigenze o ammettono altre regole. |
3 | Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione ne approvano l'importazione, dopo essere state informate in maniera esaustiva sui motivi e le circostanze precise per cui tali derrate alimentari non possono essere immesse sul mercato in Svizzera. |
4 | Gli oggetti d'uso destinati all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del Paese di destinazione. Il Consiglio federale può disporre altrimenti. |
5 | Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso dannosi per la salute non possono essere esportati. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 4 Persone a cui si rilascia un'autorizzazione - 1 Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.23 |
|
1 | Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.23 |
2 | I richiedenti stranieri devono designare una rappresentanza in Svizzera che richieda l'autorizzazione e si assuma la responsabilità per il rispetto delle norme. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 4 Persone a cui si rilascia un'autorizzazione - 1 Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.23 |
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1 | Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.23 |
2 | I richiedenti stranieri devono designare una rappresentanza in Svizzera che richieda l'autorizzazione e si assuma la responsabilità per il rispetto delle norme. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
|
1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
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1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
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1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
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1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 37 Denuncia penale - 1 Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
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1 | Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
2 | Nei casi di lieve entità possono rinunciare a una denuncia penale. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 9 - 1 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
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1 | Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
2 | Al di fuori dei macelli autorizzati sono ammessi:35 |
a | lo stordimento e il dissanguamento di bestiame da macello malato e infortunato se il trasporto degli animali vivi non è opportuno; |
b | le macellazioni occasionali; |
c | le uccisioni in azienda e al pascolo autorizzate per la produzione di carne. |
3 | Se la selvaggina d'allevamento viene uccisa e dissanguata all'aperto, successivamente deve essere trasportata in un macello o in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Se viene eviscerata all'aperto, i visceri (frattaglie delle cavità toracica, addominale e pelvica) devono essere contrassegnati e sottoposti al controllo delle carni insieme alla carcassa. |
4 | Gli animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli, come i pesci o le rane, possono essere macellati anche fuori dei macelli autorizzati. Se tali macellazioni producono oltre 30 000 kg di carne l'anno, l'azienda necessita di un'autorizzazione. |
5 | Dopo l'abbattimento, la selvaggina cacciata, a eccezione delle lepri e della selvaggina da penna, deve essere trasferita in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Questa disposizione non si applica alla selvaggina che non presenta caratteristiche indicanti che la carne può presentare un rischio per la salute umana e che il cacciatore consegna direttamente al consumatore o a un'azienda nazionale di vendita al dettaglio che rifornisce direttamente il consumatore. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 9 - 1 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
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1 | Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
2 | Al di fuori dei macelli autorizzati sono ammessi:35 |
a | lo stordimento e il dissanguamento di bestiame da macello malato e infortunato se il trasporto degli animali vivi non è opportuno; |
b | le macellazioni occasionali; |
c | le uccisioni in azienda e al pascolo autorizzate per la produzione di carne. |
3 | Se la selvaggina d'allevamento viene uccisa e dissanguata all'aperto, successivamente deve essere trasportata in un macello o in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Se viene eviscerata all'aperto, i visceri (frattaglie delle cavità toracica, addominale e pelvica) devono essere contrassegnati e sottoposti al controllo delle carni insieme alla carcassa. |
4 | Gli animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli, come i pesci o le rane, possono essere macellati anche fuori dei macelli autorizzati. Se tali macellazioni producono oltre 30 000 kg di carne l'anno, l'azienda necessita di un'autorizzazione. |
5 | Dopo l'abbattimento, la selvaggina cacciata, a eccezione delle lepri e della selvaggina da penna, deve essere trasferita in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Questa disposizione non si applica alla selvaggina che non presenta caratteristiche indicanti che la carne può presentare un rischio per la salute umana e che il cacciatore consegna direttamente al consumatore o a un'azienda nazionale di vendita al dettaglio che rifornisce direttamente il consumatore. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 12 Selvaggina infortunata - Se la carne è destinata alla vendita, la selvaggina infortunata trovata ancora in vita deve essere controllata dopo l'abbattimento da una persona esperta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1, al fine di individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne può presentare un rischio per la salute umana. In presenza di tali caratteristiche, la carcassa deve essere sottoposta a un controllo ufficiale delle carni. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 4 Derrate alimentari - 1 Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
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1 | Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
2 | Per derrate alimentari si intendono anche: |
a | le bevande, inclusa l'acqua, destinate al consumo umano; |
b | la gomma da masticare; |
c | tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione. |
3 | Non sono considerati derrate alimentari: |
a | gli alimenti per animali; |
b | gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; |
c | le piante prima del raccolto; |
d | i medicamenti; |
e | i cosmetici; |
f | il tabacco e i prodotti del tabacco; |
g | gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; |
h | i residui e i contaminanti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 6 Immissione sul mercato - Per immissione sul mercato ai sensi della presente legge si intende la distribuzione di derrate alimentari od oggetti d'uso, ogni forma di trasferimento a titolo oneroso o gratuito, la detenzione in vista della consegna a titolo oneroso o gratuito, l'offerta in vista della consegna e la consegna stessa. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 6 Immissione sul mercato - Per immissione sul mercato ai sensi della presente legge si intende la distribuzione di derrate alimentari od oggetti d'uso, ogni forma di trasferimento a titolo oneroso o gratuito, la detenzione in vista della consegna a titolo oneroso o gratuito, l'offerta in vista della consegna e la consegna stessa. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 24 Dichiarazioni sanitarie - 1 Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
|
1 | Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
a | gli animali sono sani e non sono stati ammalati né infortunati negli ultimi dieci giorni; |
b | tutti i termini d'attesa dopo un eventuale trattamento con medicamenti sono scaduti; |
c | l'animale non è stato alimentato con alimenti contenenti sostanze attive che possono produrre residui nella carne in concentrazioni inammissibili. |
2 | In caso contrario, occorre indicare le malattie o l'infortunio, i medicamenti e il termine d'attesa o la sostanza attiva. |
3 | La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive: |
a | le informazioni sulla catena alimentare secondo l'articolo 22 capoverso 1; |
b | il nome e l'indirizzo del detentore di animali nonché il numero RIS dell'azienda detentrice di animali, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 199362 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA dell'azienda detentrice di animali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 202163 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA); |
c | il nome e l'indirizzo del macello e la data di macellazione prevista; |
d | il numero e l'età degli animali destinati alla macellazione; |
e | la data di stabulazione e il numero degli animali stabulati; |
f | la data di uscita dal pollaio e il numero degli animali trasferiti; |
g | il tasso di mortalità degli animali durante l'ingrasso; |
h | il risultato dell'analisi dei campioni prelevati dal detentore di volatili da cortile per la ricerca di infezioni da Salmonella secondo l'articolo 257a capoverso 1 lettera c OFE65. |
4 | La comparsa di eventi particolari nel periodo compreso tra l'invio della dichiarazione sanitaria e l'arrivo degli animali al macello deve essere comunicata oralmente al veterinario ufficiale. |
5 | Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria deve essere effettuata dal detentore di animali su tale documento. Per gli animali della specie equina la dichiarazione deve avvenire nel passaporto per equide. Per gli animali della specie equina macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIBDTA.66 |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 24 Dichiarazioni sanitarie - 1 Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
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1 | Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
a | gli animali sono sani e non sono stati ammalati né infortunati negli ultimi dieci giorni; |
b | tutti i termini d'attesa dopo un eventuale trattamento con medicamenti sono scaduti; |
c | l'animale non è stato alimentato con alimenti contenenti sostanze attive che possono produrre residui nella carne in concentrazioni inammissibili. |
2 | In caso contrario, occorre indicare le malattie o l'infortunio, i medicamenti e il termine d'attesa o la sostanza attiva. |
3 | La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive: |
a | le informazioni sulla catena alimentare secondo l'articolo 22 capoverso 1; |
b | il nome e l'indirizzo del detentore di animali nonché il numero RIS dell'azienda detentrice di animali, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 199362 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA dell'azienda detentrice di animali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 202163 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA); |
c | il nome e l'indirizzo del macello e la data di macellazione prevista; |
d | il numero e l'età degli animali destinati alla macellazione; |
e | la data di stabulazione e il numero degli animali stabulati; |
f | la data di uscita dal pollaio e il numero degli animali trasferiti; |
g | il tasso di mortalità degli animali durante l'ingrasso; |
h | il risultato dell'analisi dei campioni prelevati dal detentore di volatili da cortile per la ricerca di infezioni da Salmonella secondo l'articolo 257a capoverso 1 lettera c OFE65. |
4 | La comparsa di eventi particolari nel periodo compreso tra l'invio della dichiarazione sanitaria e l'arrivo degli animali al macello deve essere comunicata oralmente al veterinario ufficiale. |
5 | Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria deve essere effettuata dal detentore di animali su tale documento. Per gli animali della specie equina la dichiarazione deve avvenire nel passaporto per equide. Per gli animali della specie equina macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIBDTA.66 |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 24 Dichiarazioni sanitarie - 1 Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
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1 | Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
a | gli animali sono sani e non sono stati ammalati né infortunati negli ultimi dieci giorni; |
b | tutti i termini d'attesa dopo un eventuale trattamento con medicamenti sono scaduti; |
c | l'animale non è stato alimentato con alimenti contenenti sostanze attive che possono produrre residui nella carne in concentrazioni inammissibili. |
2 | In caso contrario, occorre indicare le malattie o l'infortunio, i medicamenti e il termine d'attesa o la sostanza attiva. |
3 | La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive: |
a | le informazioni sulla catena alimentare secondo l'articolo 22 capoverso 1; |
b | il nome e l'indirizzo del detentore di animali nonché il numero RIS dell'azienda detentrice di animali, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 199362 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA dell'azienda detentrice di animali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 202163 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA); |
c | il nome e l'indirizzo del macello e la data di macellazione prevista; |
d | il numero e l'età degli animali destinati alla macellazione; |
e | la data di stabulazione e il numero degli animali stabulati; |
f | la data di uscita dal pollaio e il numero degli animali trasferiti; |
g | il tasso di mortalità degli animali durante l'ingrasso; |
h | il risultato dell'analisi dei campioni prelevati dal detentore di volatili da cortile per la ricerca di infezioni da Salmonella secondo l'articolo 257a capoverso 1 lettera c OFE65. |
4 | La comparsa di eventi particolari nel periodo compreso tra l'invio della dichiarazione sanitaria e l'arrivo degli animali al macello deve essere comunicata oralmente al veterinario ufficiale. |
5 | Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria deve essere effettuata dal detentore di animali su tale documento. Per gli animali della specie equina la dichiarazione deve avvenire nel passaporto per equide. Per gli animali della specie equina macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIBDTA.66 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
|
1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 24 Dichiarazioni sanitarie - 1 Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
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1 | Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
a | gli animali sono sani e non sono stati ammalati né infortunati negli ultimi dieci giorni; |
b | tutti i termini d'attesa dopo un eventuale trattamento con medicamenti sono scaduti; |
c | l'animale non è stato alimentato con alimenti contenenti sostanze attive che possono produrre residui nella carne in concentrazioni inammissibili. |
2 | In caso contrario, occorre indicare le malattie o l'infortunio, i medicamenti e il termine d'attesa o la sostanza attiva. |
3 | La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive: |
a | le informazioni sulla catena alimentare secondo l'articolo 22 capoverso 1; |
b | il nome e l'indirizzo del detentore di animali nonché il numero RIS dell'azienda detentrice di animali, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 199362 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA dell'azienda detentrice di animali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 202163 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA); |
c | il nome e l'indirizzo del macello e la data di macellazione prevista; |
d | il numero e l'età degli animali destinati alla macellazione; |
e | la data di stabulazione e il numero degli animali stabulati; |
f | la data di uscita dal pollaio e il numero degli animali trasferiti; |
g | il tasso di mortalità degli animali durante l'ingrasso; |
h | il risultato dell'analisi dei campioni prelevati dal detentore di volatili da cortile per la ricerca di infezioni da Salmonella secondo l'articolo 257a capoverso 1 lettera c OFE65. |
4 | La comparsa di eventi particolari nel periodo compreso tra l'invio della dichiarazione sanitaria e l'arrivo degli animali al macello deve essere comunicata oralmente al veterinario ufficiale. |
5 | Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria deve essere effettuata dal detentore di animali su tale documento. Per gli animali della specie equina la dichiarazione deve avvenire nel passaporto per equide. Per gli animali della specie equina macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIBDTA.66 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
|
1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 9 - 1 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
|
1 | Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
2 | Al di fuori dei macelli autorizzati sono ammessi:35 |
a | lo stordimento e il dissanguamento di bestiame da macello malato e infortunato se il trasporto degli animali vivi non è opportuno; |
b | le macellazioni occasionali; |
c | le uccisioni in azienda e al pascolo autorizzate per la produzione di carne. |
3 | Se la selvaggina d'allevamento viene uccisa e dissanguata all'aperto, successivamente deve essere trasportata in un macello o in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Se viene eviscerata all'aperto, i visceri (frattaglie delle cavità toracica, addominale e pelvica) devono essere contrassegnati e sottoposti al controllo delle carni insieme alla carcassa. |
4 | Gli animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli, come i pesci o le rane, possono essere macellati anche fuori dei macelli autorizzati. Se tali macellazioni producono oltre 30 000 kg di carne l'anno, l'azienda necessita di un'autorizzazione. |
5 | Dopo l'abbattimento, la selvaggina cacciata, a eccezione delle lepri e della selvaggina da penna, deve essere trasferita in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Questa disposizione non si applica alla selvaggina che non presenta caratteristiche indicanti che la carne può presentare un rischio per la salute umana e che il cacciatore consegna direttamente al consumatore o a un'azienda nazionale di vendita al dettaglio che rifornisce direttamente il consumatore. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 27 Oggetto del controllo degli animali da macello - 1 Il bestiame da macello, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere controllati prima della macellazione. |
|
1 | Il bestiame da macello, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere controllati prima della macellazione. |
2 | Il controllo dei volatili da cortile e dei conigli domestici destinati alla macellazione può essere effettuato per campionatura su singoli animali di ciascun effettivo. |
3 | Il controllo ha luogo entro 24 ore dall'arrivo degli animali al macello e meno di 24 ore prima della loro macellazione. |
4 | Nel caso di macellazioni occasionali, il controllo degli animali da macello può essere effettuato per campionatura. |
5 | Il DFI fissa: |
a | le modalità del controllo; |
b | le misure da adottare in base ai risultati del controllo. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 24 Dichiarazioni sanitarie - 1 Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
|
1 | Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
a | gli animali sono sani e non sono stati ammalati né infortunati negli ultimi dieci giorni; |
b | tutti i termini d'attesa dopo un eventuale trattamento con medicamenti sono scaduti; |
c | l'animale non è stato alimentato con alimenti contenenti sostanze attive che possono produrre residui nella carne in concentrazioni inammissibili. |
2 | In caso contrario, occorre indicare le malattie o l'infortunio, i medicamenti e il termine d'attesa o la sostanza attiva. |
3 | La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive: |
a | le informazioni sulla catena alimentare secondo l'articolo 22 capoverso 1; |
b | il nome e l'indirizzo del detentore di animali nonché il numero RIS dell'azienda detentrice di animali, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 199362 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA dell'azienda detentrice di animali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 202163 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA); |
c | il nome e l'indirizzo del macello e la data di macellazione prevista; |
d | il numero e l'età degli animali destinati alla macellazione; |
e | la data di stabulazione e il numero degli animali stabulati; |
f | la data di uscita dal pollaio e il numero degli animali trasferiti; |
g | il tasso di mortalità degli animali durante l'ingrasso; |
h | il risultato dell'analisi dei campioni prelevati dal detentore di volatili da cortile per la ricerca di infezioni da Salmonella secondo l'articolo 257a capoverso 1 lettera c OFE65. |
4 | La comparsa di eventi particolari nel periodo compreso tra l'invio della dichiarazione sanitaria e l'arrivo degli animali al macello deve essere comunicata oralmente al veterinario ufficiale. |
5 | Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria deve essere effettuata dal detentore di animali su tale documento. Per gli animali della specie equina la dichiarazione deve avvenire nel passaporto per equide. Per gli animali della specie equina macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIBDTA.66 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 104 - Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
|
1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 24 Dichiarazioni sanitarie - 1 Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
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1 | Chi consegna animali destinati alla macellazione deve confermare per scritto al controllo delle carni che: |
a | gli animali sono sani e non sono stati ammalati né infortunati negli ultimi dieci giorni; |
b | tutti i termini d'attesa dopo un eventuale trattamento con medicamenti sono scaduti; |
c | l'animale non è stato alimentato con alimenti contenenti sostanze attive che possono produrre residui nella carne in concentrazioni inammissibili. |
2 | In caso contrario, occorre indicare le malattie o l'infortunio, i medicamenti e il termine d'attesa o la sostanza attiva. |
3 | La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive: |
a | le informazioni sulla catena alimentare secondo l'articolo 22 capoverso 1; |
b | il nome e l'indirizzo del detentore di animali nonché il numero RIS dell'azienda detentrice di animali, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 199362 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA dell'azienda detentrice di animali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 novembre 202163 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA); |
c | il nome e l'indirizzo del macello e la data di macellazione prevista; |
d | il numero e l'età degli animali destinati alla macellazione; |
e | la data di stabulazione e il numero degli animali stabulati; |
f | la data di uscita dal pollaio e il numero degli animali trasferiti; |
g | il tasso di mortalità degli animali durante l'ingrasso; |
h | il risultato dell'analisi dei campioni prelevati dal detentore di volatili da cortile per la ricerca di infezioni da Salmonella secondo l'articolo 257a capoverso 1 lettera c OFE65. |
4 | La comparsa di eventi particolari nel periodo compreso tra l'invio della dichiarazione sanitaria e l'arrivo degli animali al macello deve essere comunicata oralmente al veterinario ufficiale. |
5 | Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria deve essere effettuata dal detentore di animali su tale documento. Per gli animali della specie equina la dichiarazione deve avvenire nel passaporto per equide. Per gli animali della specie equina macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 27 capoverso 2 OIBDTA.66 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
|
1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 104 - Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |