SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 3 Esportazione - 1 Le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. |
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1 | Le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge. |
2 | Possono derogare alle disposizioni della presente legge se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione impongono altre esigenze o ammettono altre regole. |
3 | Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione ne approvano l'importazione, dopo essere state informate in maniera esaustiva sui motivi e le circostanze precise per cui tali derrate alimentari non possono essere immesse sul mercato in Svizzera. |
4 | Gli oggetti d'uso destinati all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del Paese di destinazione. Il Consiglio federale può disporre altrimenti. |
5 | Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso dannosi per la salute non possono essere esportati. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 4 Persone a cui si rilascia un'autorizzazione - 1 Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.23 |
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1 | Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.23 |
2 | I richiedenti stranieri devono designare una rappresentanza in Svizzera che richieda l'autorizzazione e si assuma la responsabilità per il rispetto delle norme. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 4 Persone a cui si rilascia un'autorizzazione - 1 Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.23 |
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1 | Le autorizzazioni sono rilasciate a persone con domicilio o sede sociale in Svizzera.23 |
2 | I richiedenti stranieri devono designare una rappresentanza in Svizzera che richieda l'autorizzazione e si assuma la responsabilità per il rispetto delle norme. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
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1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
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1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 9 - 1 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
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1 | Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
2 | Al di fuori dei macelli autorizzati sono ammessi:35 |
a | lo stordimento e il dissanguamento di bestiame da macello malato e infortunato se il trasporto degli animali vivi non è opportuno; |
b | le macellazioni occasionali; |
c | le uccisioni in azienda e al pascolo autorizzate per la produzione di carne. |
3 | Se la selvaggina d'allevamento viene uccisa e dissanguata all'aperto, successivamente deve essere trasportata in un macello o in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Se viene eviscerata all'aperto, i visceri (frattaglie delle cavità toracica, addominale e pelvica) devono essere contrassegnati e sottoposti al controllo delle carni insieme alla carcassa. |
4 | Gli animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli, come i pesci o le rane, possono essere macellati anche fuori dei macelli autorizzati. Se tali macellazioni producono oltre 30 000 kg di carne l'anno, l'azienda necessita di un'autorizzazione. |
5 | Dopo l'abbattimento, la selvaggina cacciata, a eccezione delle lepri e della selvaggina da penna, deve essere trasferita in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Questa disposizione non si applica alla selvaggina che non presenta caratteristiche indicanti che la carne può presentare un rischio per la salute umana e che il cacciatore consegna direttamente al consumatore o a un'azienda nazionale di vendita al dettaglio che rifornisce direttamente il consumatore. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica: |
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1 | La presente legge si applica: |
a | all'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, vale a dire alla loro fabbricazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato; |
b | alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi; |
c | all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso. |
2 | La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
3 | La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. |
4 | La presente legge non si applica: |
a | alla produzione primaria di derrate alimentari per l'uso domestico privato; |
b | all'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5; |
c | alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari od oggetti d'uso per l'uso domestico privato; |
d | alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti terapeutici. |
5 | Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari od oggetti d'uso destinati all'uso domestico privato. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
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1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
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1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 37 Denuncia penale - 1 Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
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1 | Le autorità di esecuzione denunciano all'autorità di perseguimento penale le infrazioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. |
2 | Nei casi di lieve entità possono rinunciare a una denuncia penale. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 9 - 1 Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
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1 | Il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere macellati in macelli autorizzati. |
2 | Al di fuori dei macelli autorizzati sono ammessi:35 |
a | lo stordimento e il dissanguamento di bestiame da macello malato e infortunato se il trasporto degli animali vivi non è opportuno; |
b | le macellazioni occasionali; |
c | le uccisioni in azienda e al pascolo autorizzate per la produzione di carne. |
3 | Se la selvaggina d'allevamento viene uccisa e dissanguata all'aperto, successivamente deve essere trasportata in un macello o in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Se viene eviscerata all'aperto, i visceri (frattaglie delle cavità toracica, addominale e pelvica) devono essere contrassegnati e sottoposti al controllo delle carni insieme alla carcassa. |
4 | Gli animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli, come i pesci o le rane, possono essere macellati anche fuori dei macelli autorizzati. Se tali macellazioni producono oltre 30 000 kg di carne l'anno, l'azienda necessita di un'autorizzazione. |
5 | Dopo l'abbattimento, la selvaggina cacciata, a eccezione delle lepri e della selvaggina da penna, deve essere trasferita in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina. Questa disposizione non si applica alla selvaggina che non presenta caratteristiche indicanti che la carne può presentare un rischio per la salute umana e che il cacciatore consegna direttamente al consumatore o a un'azienda nazionale di vendita al dettaglio che rifornisce direttamente il consumatore. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 23 Misure protettive - Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l'immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scientifiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori. |
SR 817.190 Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) OMCC Art. 27 Oggetto del controllo degli animali da macello - 1 Il bestiame da macello, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere controllati prima della macellazione. |
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1 | Il bestiame da macello, la selvaggina d'allevamento e i ratiti devono essere controllati prima della macellazione. |
2 | Il controllo dei volatili da cortile e dei conigli domestici destinati alla macellazione può essere effettuato per campionatura su singoli animali di ciascun effettivo. |
3 | Il controllo ha luogo entro 24 ore dall'arrivo degli animali al macello e meno di 24 ore prima della loro macellazione. |
4 | Nel caso di macellazioni occasionali, il controllo degli animali da macello può essere effettuato per campionatura. |
5 | Il DFI fissa: |
a | le modalità del controllo; |
b | le misure da adottare in base ai risultati del controllo. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 47 Principi - 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
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1 | I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. |
2 | Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 4 Derrate alimentari - 1 Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
|
1 | Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall'essere umano. |
2 | Per derrate alimentari si intendono anche: |
a | le bevande, inclusa l'acqua, destinate al consumo umano; |
b | la gomma da masticare; |
c | tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione. |
3 | Non sono considerati derrate alimentari: |
a | gli alimenti per animali; |
b | gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; |
c | le piante prima del raccolto; |
d | i medicamenti; |
e | i cosmetici; |
f | il tabacco e i prodotti del tabacco; |
g | gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; |
h | i residui e i contaminanti. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 6 Immissione sul mercato - Per immissione sul mercato ai sensi della presente legge si intende la distribuzione di derrate alimentari od oggetti d'uso, ogni forma di trasferimento a titolo oneroso o gratuito, la detenzione in vista della consegna a titolo oneroso o gratuito, l'offerta in vista della consegna e la consegna stessa. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 6 Immissione sul mercato - Per immissione sul mercato ai sensi della presente legge si intende la distribuzione di derrate alimentari od oggetti d'uso, ogni forma di trasferimento a titolo oneroso o gratuito, la detenzione in vista della consegna a titolo oneroso o gratuito, l'offerta in vista della consegna e la consegna stessa. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 48 Laboratori - 1 Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
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1 | Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati. |
2 | Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. |
3 | Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |