Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1F_31/2016

Sentenza del 29 settembre 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

Marco Villa, Corte delle assise criminali, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 26 agosto 2016,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1F_21/2016 del 26 agosto 2016.

Fatti:

A.
Il Tribunale federale, con sentenza del 4 agosto 2016, congiunte le cause 1B_266/2016 e 1B_276/2016, ha dichiarato inammissibili due ricorsi sottopostigli dall'avv. A.________.

B.
Con sentenza 1F_21/2016 del 26 agosto 2016, concernente la revisione del giudizio appena citato, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile sia una domanda di ricusazione sia la domanda di revisione introdotta dall'avv. A.________.

C.
Avverso quest'ultima decisione A.________ presenta una domanda di ricusazione di tutti i giudici della I Corte di diritto pubblico, nonché di quelli che hanno giudicato in procedimenti "contigui", segnatamente il giudice federale Nicolas von Werdt. Chiede di accogliere la domanda di ricusazione e di accertare la nullità della sentenza 1F_21/2016 del 26 agosto 2016.

Diritto:

1.

1.1. L'istante definisce il suo allegato quale "domanda di ricusazione". In realtà, come si vedrà, si tratta di una domanda di revisione della sentenza 1F_21/2016. L'istanza può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 127 Scambio di scritti - Se non ritiene inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifica all'autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere; nel contempo impartisce loro un termine per esprimersi in merito.
LTF). La legittimazione dell'istante è pacifica.

1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF nella domanda occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 141 I 78 consid. 4.1, 36 consid. 1.3). L'istanza in esame, che in sostanza si limita a riprendere, in larga misura testualmente, le censure addotte con la precedente domanda di ricusazione e revisione, disattende queste esigenze di motivazione (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).

1.3. Riguardo alla domanda di ricusazione, identica alla precedente, giova ricordare che secondo la costante giurisprudenza il Tribunale rispettivamente la Corte dei quali è chiesta la ricusa in blocco di tutti i suoi membri possono dichiarare di massima essi medesimi inammissibile la domanda, quand'essa, come in concreto, sia priva di ogni fondamento, abusiva o manifestamente inammissibile (sentenza 1F_21/2016, citata, consid. 2.1 e riferimenti).

1.4. Anche nella domanda in esame la ricorrente ripropone la "censura cardine" fondata sul criticato sistema di elezione dei magistrati, perché tutta la magistratura federale "essendo nominata e lottizzata dai partiti politici, è giocoforza da questi controllata, ovvero dalle lobbies retrostanti, segnatamente quelle bancarie", al suo dire con l'inevitabile conseguente violazione della sua indipendenza. Critica nuovamente le modalità di elezione e di rielezione dei giudici federali (art. 3 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 3 Rapporto con l'Assemblea federale - 1 L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Tribunale federale.
1    L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Tribunale federale.
2    Decide ogni anno sull'approvazione del progetto di preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione del Tribunale federale.
, 5 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 5 Elezione - 1 I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.
1    I giudici sono eletti dall'Assemblea federale.
2    È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
9 cpv. 1 LTF), adducendo in maniera del tutto generica che, nonostante il divieto dell'art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cost., il Tribunale federale dovrebbe esaminare la pretesa incostituzionalità delle citate norme della LTF. Insiste poi nuovamente sul fatto che i giudici federali, al suo dire a torto, non avrebbero accertato che il procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi alla Corte delle assise criminali sarebbe sospeso a causa della ricusazione del Presidente e dei membri di quella Corte. La censura già vagliata e respinta (sentenza 1F_21/2016 consid. 3.1), è inammissibile. Al riguardo giova nondimeno rilevare che, dopo l'inoltro del relativo ricorso da parte della ricorrente, il Tribunale federale si è pronunciato su questo tema,
respingendo, in quanto ammissibili, le censure addotte dalla ricorrente inerenti alla ricusa dei giudici cantonali (sentenza 1B_326/2016 decisa in data odierna). Infine, il fatto che il Tribunale federale abbia deciso a sfavore della ricorrente non costituisce un motivo di ricusazione.

1.5. Per il resto, l'istante, riproponendo semplicemente le medesime critiche già esaminate e respinte dal Tribunale federale, disattende che il rimedio della revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Una tale domanda non è infatti data per fare valere che a torto il Tribunale federale non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, segnatamente quella sul preteso effetto sospensivo a un ricorso non ancora presentato, censura già vagliata (sentenza 1F_21/2016 consid. 3.1). Ora, come già visto e noto all'istante, il rimedio della revisione non è dato per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 1F_21/2016 consid. 2.6 e rinvii).

2.
La domanda di ricusazione e quella di revisione sono quindi inammissibili. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di ricusazione è inammissibile.

2.
La domanda di revisione è inammissibile.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione alla ricorrente, all'avv. Caterina Jaquinta Defilippi, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Tribunale penale cantonale.

Losanna, 29 settembre 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri