SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 4 - Il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità quando la legge si rimette al suo prudente criterio o fa dipendere la decisione dall'apprezzamento delle circostanze, o da motivi gravi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 257 - 1 Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.257 |
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1 | Se il figlio è nato nei trecento giorni successivi allo scioglimento del matrimonio per causa di morte e la madre è nel frattempo passata a nuove nozze, il presunto padre è il secondo marito.257 |
2 | Se questa presunzione è infirmata, si ha per padre il primo marito. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 260c - 1 L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
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1 | L'attore deve proporre l'azione entro un anno da quando ebbe conoscenza del riconoscimento e del fatto che l'autore di esso non è il padre o che un terzo ha avuto concubito con la madre al tempo del concepimento, ovvero dalla scoperta dell'errore o dalla cessazione della minaccia, in ogni caso però entro cinque anni dal riconoscimento. |
2 | Tuttavia, l'azione del figlio può essere proposta fino a un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è giustificato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 159 - 1 La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
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1 | La celebrazione del matrimonio crea l'unione coniugale. |
2 | I coniugi si obbligano a cooperare alla prosperità dell'unione ed a provvedere in comune ai bisogni della prole. |
3 | Essi si devono reciproca assistenza e fedeltà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 268c - 1 I genitori adottivi informano l'adottato circa la sua adozione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. |
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1 | I genitori adottivi informano l'adottato circa la sua adozione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. |
2 | L'adottato minorenne ha diritto di essere informato sui suoi genitori biologici, purché le informazioni non permettano di identificarli. Gli sono fornite informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione. |
3 | L'adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere che gli siano rese note l'identità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi. Può inoltre chiedere che gli siano fornite informazioni sui discendenti diretti dei suoi genitori biologici, se questi sono maggiorenni e vi hanno acconsentito. |
SR 810.11 Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM) - Legge sulla medicina della procreazione LPAM Art. 27 Informazione |
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1 | Il figlio che abbia compiuto il 18° anno d'età può chiedere all'Ufficio informazioni sui dati riguardanti le caratteristiche fisiche e le generalità del donatore (art. 24 cpv. 2 lett. a e d). |
2 | Per altro, può chiedere in qualsiasi momento informazioni su tutti i dati del donatore (art. 24 cpv. 2), sempreché possa far valere un interesse degno di protezione. |
3 | Prima che l'Ufficio rilasci informazioni sulle generalità, il donatore deve esserne informato, nella misura possibile. Se il contatto personale con il figlio è rifiutato, questo deve esserne informato e reso attento ai diritti della personalità del donatore e ai diritti di protezione della sua famiglia. Se il figlio mantiene la sua domanda conformemente al capoverso 1, le informazioni richieste gli sono rilasciate. |
4 | Il Consiglio federale può affidare il disbrigo delle domande d'informazione a una commissione federale specializzata. |
5 | ...50 |
IR 0.107 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo CDF Art. 7 - 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. |
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1 | Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. |
2 | Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256c - 1 Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
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1 | Il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. |
2 | L'azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. |
3 | Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256 - 1 La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: |
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1 | La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: |
1 | dal marito; |
2 | dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età. |
2 | L'azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre. |
3 | L'azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 1998250 sulla medicina della procreazione.251 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256 - 1 La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: |
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1 | La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: |
1 | dal marito; |
2 | dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età. |
2 | L'azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre. |
3 | L'azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 1998250 sulla medicina della procreazione.251 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 256 - 1 La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: |
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1 | La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente: |
1 | dal marito; |
2 | dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età. |
2 | L'azione del marito è diretta contro il figlio e la madre, quella del figlio contro il marito e la madre. |
3 | L'azione è improponibile per il marito che ha consentito al concepimento da parte di un terzo. Riguardo il diritto di contestazione del figlio è fatta salva la legge del 18 dicembre 1998250 sulla medicina della procreazione.251 |