SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP)50 si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi.51 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 9 Principio accusatorio - 1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 73 Carico, in generale - (art. 30 cpv. 2 LCStr) |
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1 | Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.297 |
2 | Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore pluritraccia e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:298 |
a | attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; |
b | balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali; |
c | fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico; |
3 | Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.304 |
4 | Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza. |
5 | Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.305 |
6 | Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale. |
7 | Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero - 1 Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.89 |
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a | le «automobili» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente (categoria M1 fino a 3,50 t); |
b | le «automobili pesanti» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M1 oltre 3,50 t); |
c | i «minibus91» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 fino a 3,50 t); |
d | gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 oltre 3,50 t o M3); |
e | gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (categoria N1), inclusi quelli con sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico per il trasporto occasionale e non a scopo professionale di persone, a condizione che il numero totale di posti a sedere, compreso quello del conducente, non sia superiore a 9; |
f | gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (categorie N2 e N3) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente; |
g | i «carri con motore» sono autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 per cento), che non sono costruiti per il trasporto di persone; |
h | i «trattori» sono autoveicoli destinati al traino di rimorchi e all'uso di attrezzi intercambiabili, dotati tutt'al più di un ponte di carico ridotto; |
i | i «trattori a sella» sono autoveicoli (categoria N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella; |
k | gli «autosnodati» sono autobus i cui elementi raccordati stabilmente da un dispositivo flessibile costituiscono uno spazio ininterrotto per i passeggeri (categorie M2 oltre 3,50 t e M3); |
l | i «filobus» (art. 7 cpv. 2 LCStr) sono autobus che prendono l'energia elettrica necessaria alla trazione normale esclusivamente da una linea di contatto, senza essere vincolati a un binario. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 73 Carico, in generale - (art. 30 cpv. 2 LCStr) |
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1 | Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.297 |
2 | Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore pluritraccia e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:298 |
a | attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; |
b | balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali; |
c | fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico; |
3 | Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.304 |
4 | Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza. |
5 | Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.305 |
6 | Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale. |
7 | Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 379 Norme applicabili - Se il presente titolo non prevede norme specifiche in merito, la procedura di ricorso è retta per analogia dalle disposizioni generali del presente Codice. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 344 Apprezzamento giuridico divergente - Se intende scostarsi dall'apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal pubblico ministero nell'atto d'accusa, il giudice lo comunica alle parti presenti dando loro l'opportunità di pronunciarsi. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 73 Carico, in generale - (art. 30 cpv. 2 LCStr) |
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1 | Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.297 |
2 | Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore pluritraccia e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:298 |
a | attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; |
b | balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali; |
c | fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico; |
3 | Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.304 |
4 | Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza. |
5 | Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.305 |
6 | Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale. |
7 | Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 73 Carico, in generale - (art. 30 cpv. 2 LCStr) |
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1 | Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.297 |
2 | Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore pluritraccia e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:298 |
a | attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; |
b | balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali; |
c | fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico; |
3 | Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.304 |
4 | Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza. |
5 | Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.305 |
6 | Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale. |
7 | Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
|
a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
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a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 11 Autoveicoli di trasporto secondo il diritto svizzero - 1 Sono «autoveicoli di trasporto» gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o di cose nonché gli autoveicoli che trainano rimorchi. Gli autoveicoli il cui interno è adibito a locale (officina, magazzino di vendita, cucina, locale d'esposizione, ufficio, laboratorio, sala di controllo ecc.) sono equiparati a quelli adibiti al trasporto di cose. Gli autoveicoli nei quali almeno tre quarti del volume disponibile (compresi gli spazi per il conducente e per il bagaglio) sono allestiti sotto forma di spazio abitabile e per il trasporto di persone vengono equiparati ad autoveicoli adibiti al trasporto di persone e, fino a nove posti a sedere (conducente compreso), valgono come autoveicoli adibiti ad abitazione.89 |
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a | le «automobili» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente (categoria M1 fino a 3,50 t); |
b | le «automobili pesanti» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M1 oltre 3,50 t); |
c | i «minibus91» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 fino a 3,50 t); |
d | gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (categoria M2 oltre 3,50 t o M3); |
e | gli «autofurgoni» sono autoveicoli leggeri per il trasporto di cose (categoria N1), inclusi quelli con sedili supplementari ribaltabili nel vano di carico per il trasporto occasionale e non a scopo professionale di persone, a condizione che il numero totale di posti a sedere, compreso quello del conducente, non sia superiore a 9; |
f | gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di cose (categorie N2 e N3) con nove posti a sedere al massimo, compreso quello del conducente; |
g | i «carri con motore» sono autoveicoli aventi una velocità massima di 30 km/h (tolleranza di misurazione 10 per cento), che non sono costruiti per il trasporto di persone; |
h | i «trattori» sono autoveicoli destinati al traino di rimorchi e all'uso di attrezzi intercambiabili, dotati tutt'al più di un ponte di carico ridotto; |
i | i «trattori a sella» sono autoveicoli (categoria N) costruiti per trainare semirimorchi; possono avere un ponte di carico proprio. L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio. Per la classificazione quali veicoli pesanti o leggeri è determinante soltanto il peso totale del trattore a sella; |
k | gli «autosnodati» sono autobus i cui elementi raccordati stabilmente da un dispositivo flessibile costituiscono uno spazio ininterrotto per i passeggeri (categorie M2 oltre 3,50 t e M3); |
l | i «filobus» (art. 7 cpv. 2 LCStr) sono autobus che prendono l'energia elettrica necessaria alla trazione normale esclusivamente da una linea di contatto, senza essere vincolati a un binario. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 58 Misure di protezione - (art. 29 LCStr) |
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1 | Parti integranti, attrezzature di lavoro o carichi, che possono diventare pericolosi in caso di collisione, specialmente se hanno punte, lame o angoli vivi, devono essere muniti di dispositivi protettivi.210 |
2 | Se carichi, singole parti o rimorchi sporgono lateralmente dalla sagoma del veicolo in modo poco visibile, i punti esterni devono essere contrassegnati chiaramente, di giorno con banderuole o pannelli, di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono con luci o catarifrangenti di colore bianco davanti e rosso dietro; i catarifrangenti non possono essere collocati a più di 90 cm dal suolo. In caso di trasporti eccezionali, i carichi o i rimorchi eccessivamente larghi devono essere segnalati mediante banderuole o pannelli rettangolari di almeno 40 cm di lato e recanti strisce oblique rosse e bianche larghe 10 cm circa; di notte e quando le condizioni atmosferiche lo esigono, detti contrassegni devono essere illuminati o completati da luci d'ingombro.211 |
2bis | L'estremità di carichi o singole parti che sporgono posteriormente di oltre 1 m dal veicolo deve essere contrassegnata chiaramente.212 |
3 | Durante la circolazione, le parti mobili, come bracci di gru e ganci, devono essere immobilizzate e le forche sollevatrici vanno fissate verticalmente o munite di casse protettrici ben visibili. |
4 | ...213 |
5 | I veicoli a motore trainanti carichi o rimorchi che impediscono la visibilità devono essere muniti esteriormente a sinistra e a destra di un retrovisore che consenta al conducente di osservare la carreggiata a lato dei carichi o dei rimorchi e verso il retro su una distanza di almeno 100 m.214 |
6 | I dispositivi pieghevoli o retraibili per ridurre la resistenza aerodinamica (art. 38 cpv. 1 lett. s OETV215) che sporgono sul retro del veicolo più di 500 mm oltre la lunghezza massima autorizzata devono essere retratti su strade con una velocità massima segnalata di 50 km/h o inferiore.216 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.49 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale (CPP)50 si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un tribunale superiore o un giudice dei provvedimenti coercitivi.51 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 90 - 1 È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
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a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 73 Carico, in generale - (art. 30 cpv. 2 LCStr) |
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1 | Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.297 |
2 | Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore pluritraccia e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:298 |
a | attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; |
b | balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali; |
c | fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico; |
3 | Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.304 |
4 | Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza. |
5 | Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.305 |
6 | Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale. |
7 | Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili. |
SR 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) ONC Art. 73 Carico, in generale - (art. 30 cpv. 2 LCStr) |
|
1 | Il carico dev'essere collocato in modo che gli assi sterzabili del veicolo portino almeno il 20 per cento del peso effettivo e per i rimorchi ad asse centrale, il centro di gravità si trovi davanti all'asse.297 |
2 | Il carico non deve sporgere lateralmente dai veicoli a motore pluritraccia e dai rimorchi. Vigono le seguenti eccezioni:298 |
a | attrezzi sportivi indivisibili di una larghezza massima di 2,55 m trasportati su rimorchi per attrezzi sportivi; |
b | balle di fieno e di paglia e carichi simili sino a una larghezza di 2.55 m per trasporti agricoli e forestali; |
c | fieno, paglia e carichi simili sciolti per trasporti agricoli e forestali; in questo caso, tuttavia, nessun oggetto solido deve sporgere dalla sagoma del veicolo senza carico; |
3 | Sui veicoli a motore, il carico può sporgere anteriormente di 3 metri al massimo a contare dal centro del dispositivo di guida; sui veicoli a motore e sui rimorchi il carico può sporgere posteriormente di 5 m al massimo a contare dal centro dell'asse posteriore oppure dal centro di rotazione degli assi posteriori, se supera la superficie di carico.304 |
4 | Nei veicoli a motore, le merci possono essere trasportate soltanto su un piano di carico. Per motivi impellenti, l'autorità cantonale può permettere eccezionalmente il trasporto di merci speciali con gru, forche sollevatrici e simili. Essa ordina le necessarie misure di sicurezza. |
5 | Si devono adottare misure opportune volte ad assicurare che i carichi o parti di essi non possano essere facilmente spostati dal vento; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima per costruzione di 40 km/h.305 |
6 | Sulla superficie di carico situata davanti o accanto al conducente, possono essere trasportati soltanto carichi che non ostacolano la visuale. |
7 | Quando per causa del ghiaccio vi è pericolo di strada sdrucciolevole, non può essere trasportata alcuna merce impregnata d'acqua che potrebbe gocciolare sulla strada pubblica, come ghiaia, sabbia e simili. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
|
a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
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a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
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a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 27 con larghezza eccessiva - 1 I carri di lavoro e i rimorchi di lavoro agricoli e forestali con larghezza eccessiva sono ammessi come veicoli eccezionali (art. 25) fino a una larghezza di 3,50 m.151 |
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a | i veicoli a motore agricoli e forestali con attrezzi accessori154 indispensabili montati temporaneamente fino a una larghezza di 3,50 m; |
b | i veicoli a motore agricoli e forestali con le indispensabili ruote gemellate o ruote a gabbia montate temporaneamente fino a una larghezza di 3,00 m; |
c | i rimorchi agricoli e forestali con le indispensabili ruote gemellate, le ruote a gabbia o gli attrezzi accessori montati temporaneamente fino a una larghezza di 3,00 m. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 164 - 1 ...724 |
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a | veicoli trasformati (ad es. autofurgoni o autocarri) con cabina d'origine; |
b | veicoli con un peso a vuoto massimo di 0,60 t senza attrezzi accessori né conducente; |
c | veicoli nei quali, secondo quanto certificato dal costruttore o da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 OATV726, un dispositivo di protezione non offre alcuna sicurezza supplementare a causa della carrozzeria speciale del veicolo.727 |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 27 con larghezza eccessiva - 1 I carri di lavoro e i rimorchi di lavoro agricoli e forestali con larghezza eccessiva sono ammessi come veicoli eccezionali (art. 25) fino a una larghezza di 3,50 m.151 |
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a | i veicoli a motore agricoli e forestali con attrezzi accessori154 indispensabili montati temporaneamente fino a una larghezza di 3,50 m; |
b | i veicoli a motore agricoli e forestali con le indispensabili ruote gemellate o ruote a gabbia montate temporaneamente fino a una larghezza di 3,00 m; |
c | i rimorchi agricoli e forestali con le indispensabili ruote gemellate, le ruote a gabbia o gli attrezzi accessori montati temporaneamente fino a una larghezza di 3,00 m. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
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a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
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a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
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a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
SR 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) OETV Art. 34 Obbligo eccezionale dell'esame - 1 La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subìto danni importanti in incidenti o che hanno presentato difetti gravi nel corso di controlli. Questi veicoli devono essere sottoposti a esame successivo. L'esame successivo deve essere effettuato nel Cantone di stanza.195 |
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a | modifica della classificazione del veicolo; |
b | modifiche di pesi, dimensioni, passo e carreggiata, escluse le modifiche della carreggiata dovute al montaggio di ruote non soggette a esame successivo; |
c | interventi che modificano le emissioni di gas di scarico o di rumori. In questo caso deve essere provato che sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e i rumori in vigore al momento della prima messa in circolazione; |
d | impianti di scarico198 non omologati per il tipo di veicolo; |
e | modifica della trasmissione (moltiplicazione del cambio e dell'asse); |
f | ruote non omologate per il tipo di veicolo, escluse le ruote di veicoli delle categorie M1 e N1 di cui differisce solo l'offset di al massimo 5 mm da una delle varianti previste dal costruttore del veicolo; |
g | modifica dei sistemi di sterzo e di frenatura; |
h | montaggio di un dispositivo di agganciamento (art. 91 cpv. 1); |
i | la messa fuori servizio di sistemi di sicurezza o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza) nella misura in cui non sia prevista dal costruttore, non possa essere effettuata dal conducente stesso e non sia di volta in volta notificata; |
j | il non riassetto di sistemi di sicurezza difettosi o non funzionanti o loro parti (ad es. airbag, tenditori di cinture di sicurezza); |
k | tutte le altre modifiche importanti. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 93 - 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, compromette la sicurezza di un veicolo, in modo che ne risulti un pericolo d'incidente. Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |