OG vorzugehen wäre.
OG e contrario) und wenn die Zwischenverfügung einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (Art. 97
OG in Verbindung mit Art. 5
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
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| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 45 [1] |
||||||
| È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. | ||||||
| Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 45 [1] |
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| È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. | ||||||
| Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 45 [1] |
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| È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. | ||||||
| Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 45 [1] |
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| È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. | ||||||
| Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 55 |
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| Il ricorso ha effetto sospensivo. | ||||||
| Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l'autorità inferiore può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso. [1] | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può restituire a un ricorso l'effetto sospensivo toltogli dall'autorità inferiore; la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è trattata senza indugio. [2] | ||||||
| Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva. | ||||||
| Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Introdotto dall'all. n. 5 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836; FF 1976 II 859). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 25 Condizioni d'approvazione |
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| Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: | ||||||
| sono rispettate le decisioni del PSIA; | ||||||
| le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate; | ||||||
| le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute; | ||||||
| ... | ||||||
| nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito; | ||||||
| sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c. | ||||||
| Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 25 Condizioni d'approvazione |
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| Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: | ||||||
| sono rispettate le decisioni del PSIA; | ||||||
| le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate; | ||||||
| le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute; | ||||||
| ... | ||||||
| nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito; | ||||||
| sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c. | ||||||
| Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 748.0 LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) Art. 36d [1] |
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| L'UFAC trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato. [2] | ||||||
| La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. | ||||||
| La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997 [3] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. | ||||||
| Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 [4] sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'UFAC. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. | ||||||
| I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119; FF 2009 4263). [3] RS 172.010 [4] RS 172.021 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 24 [1] Domanda |
||||||
| La domanda per ottenere un'approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d'esercizio deve comprendere: | ||||||
| il regolamento d'esercizio o la sua modifica completi di commento e motivazione; | ||||||
| la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull'esercizio che sul territorio e sull'ambiente; in caso di modifiche sottoposte all'esame dell'impatto sull'ambiente, occorre presentare un rapporto relativo all'impatto ambientale; | ||||||
| se vi sono effetti sull'esercizio dell'aerodromo: la prova che i requisiti della sicurezza della navigazione aerea sono soddisfatti e tutti i dati necessari a determinare o adeguare il catasto di limitazione degli ostacoli; | ||||||
| se vi sono effetti sull'esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all'articolo 37a dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 [2] contro l'inquinamento fonico; | ||||||
| per gli aeroporti: progetto per le zone di sicurezza da modificare; | ||||||
| bozza dei documenti da pubblicare nell'AIP. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] RS 814.41 | ||||||
|
RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 24 [1] Domanda |
||||||
| La domanda per ottenere un'approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d'esercizio deve comprendere: | ||||||
| il regolamento d'esercizio o la sua modifica completi di commento e motivazione; | ||||||
| la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull'esercizio che sul territorio e sull'ambiente; in caso di modifiche sottoposte all'esame dell'impatto sull'ambiente, occorre presentare un rapporto relativo all'impatto ambientale; | ||||||
| se vi sono effetti sull'esercizio dell'aerodromo: la prova che i requisiti della sicurezza della navigazione aerea sono soddisfatti e tutti i dati necessari a determinare o adeguare il catasto di limitazione degli ostacoli; | ||||||
| se vi sono effetti sull'esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all'articolo 37a dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 [2] contro l'inquinamento fonico; | ||||||
| per gli aeroporti: progetto per le zone di sicurezza da modificare; | ||||||
| bozza dei documenti da pubblicare nell'AIP. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] RS 814.41 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 25 Condizioni d'approvazione |
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| Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: | ||||||
| sono rispettate le decisioni del PSIA; | ||||||
| le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate; | ||||||
| le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute; | ||||||
| ... | ||||||
| nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito; | ||||||
| sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c. | ||||||
| Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 3 [1] Esigenze specifiche della navigazione aerea |
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| Gli aerodromi devono essere configurati, organizzati e diretti in modo che l'esercizio sia disciplinato e che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita durante le operazioni di preparazione degli aeromobili, d'imbarco, di sbarco, di carico e di scarico, di circolazione degli aeromobili e dei veicoli a terra, dei decolli e degli atterraggi come pure degli arrivi e delle partenze. | ||||||
| Le norme e raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) che figurano negli allegati 3, 4, 10, 11, 14, 15 e 19 della Convenzione del 7 dicembre 1944 [2] relativa all'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago), comprese le relative prescrizioni tecniche, sono direttamente applicabili agli aerodromi, agli ostacoli alla navigazione aerea, alla misurazione del terreno e alla costruzione degli impianti della navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione. | ||||||
| Per concretizzare le norme, le raccomandazioni e le prescrizioni tecniche internazionali di cui al capoverso 2, l'UFAC può emanare direttive per un elevato standard di sicurezza. Se queste direttive sono attuate, si presuppone che i requisiti fissati dalle norme, raccomandazioni e prescrizioni tecniche internazionali siano soddisfatti. Se si deroga alle direttive, si deve fornire all'UFAC la prova che i requisiti sono soddisfatti in altro modo. | ||||||
| Le norme e le raccomandazioni dell'OACI nonché le relative prescrizioni tecniche non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale. Possono essere consultate presso l'UFAC in francese ed inglese; non sono tradotte né in italiano né in tedesco [3]. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] RS 0.748.0 [3] È possibile ordinare oppure abbonarsi a questi documenti presso l'OACI. | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 24 [1] Domanda |
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| La domanda per ottenere un'approvazione iniziale o la modifica di un regolamento d'esercizio deve comprendere: | ||||||
| il regolamento d'esercizio o la sua modifica completi di commento e motivazione; | ||||||
| la descrizione degli effetti che il regolamento o la sua modifica ha sia sull'esercizio che sul territorio e sull'ambiente; in caso di modifiche sottoposte all'esame dell'impatto sull'ambiente, occorre presentare un rapporto relativo all'impatto ambientale; | ||||||
| se vi sono effetti sull'esercizio dell'aerodromo: la prova che i requisiti della sicurezza della navigazione aerea sono soddisfatti e tutti i dati necessari a determinare o adeguare il catasto di limitazione degli ostacoli; | ||||||
| se vi sono effetti sull'esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all'articolo 37a dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 [2] contro l'inquinamento fonico; | ||||||
| per gli aeroporti: progetto per le zone di sicurezza da modificare; | ||||||
| bozza dei documenti da pubblicare nell'AIP. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] RS 814.41 | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 25 Condizioni d'approvazione |
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| Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: | ||||||
| sono rispettate le decisioni del PSIA; | ||||||
| le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate; | ||||||
| le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute; | ||||||
| ... | ||||||
| nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito; | ||||||
| sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c. | ||||||
| Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 25 Condizioni d'approvazione |
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| Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: | ||||||
| sono rispettate le decisioni del PSIA; | ||||||
| le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate; | ||||||
| le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute; | ||||||
| ... | ||||||
| nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito; | ||||||
| sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c. | ||||||
| Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 25 Condizioni d'approvazione |
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| Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: | ||||||
| sono rispettate le decisioni del PSIA; | ||||||
| le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate; | ||||||
| le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute; | ||||||
| ... | ||||||
| nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito; | ||||||
| sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c. | ||||||
| Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||
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RS 748.131.1 OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) Art. 25 Condizioni d'approvazione |
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| Il regolamento d'esercizio e le sue modifiche sono approvati se: | ||||||
| sono rispettate le decisioni del PSIA; | ||||||
| le esigenze della concessione o dell'autorizzazione d'esercizio e dell'approvazione dei piani sono attuate; | ||||||
| le esigenze specifiche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio sono adempiute; | ||||||
| ... | ||||||
| nel caso degli aeroporti, i piani delle zone di sicurezza sono esposti al pubblico o, nel caso dei campi d'aviazione, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli è stato allestito; | ||||||
| sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 23a, 23b o 23c. | ||||||
| Una volta approvato, il regolamento d'esercizio diventa vincolante. [5] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [2] Abrogata dal n. I dell'O del 17 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2008 (RU 2008 595). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). [5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 15 mar. 2008 (RU 2008 595). | ||||||