SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere: |
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a | l'UFG; |
b | chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente: |
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a | nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto; |
b | nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario; |
c | nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere: |
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a | l'UFG; |
b | chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere: |
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a | l'UFG; |
b | chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 21 Disposizioni comuni - 1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio. |
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1 | La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio. |
2 | Se la tutela dei loro interessi lo richiede, altre persone toccate da una misura d'assistenza o presenti alle indagini in qualità di parte lesa possono, all'atto dell'esecuzione dell'operazione d'assistenza, farsi assistere da un patrocinatore e, in quanto lo scopo dell'inchiesta non ne sia pregiudicato, farsi rappresentare da lui. |
3 | Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero possono impugnare decisioni soltanto se una misura d'assistenza giudiziaria le tocca personalmente e direttamente e se hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.64 |
4 | Il ricorso contro una decisione pronunciata in applicazione della presente legge non ha effetto sospensivo. Fa eccezione il ricorso: |
a | contro una decisione che autorizza l'estradizione; |
b | contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero.65 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 21 Disposizioni comuni - 1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio. |
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1 | La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio. |
2 | Se la tutela dei loro interessi lo richiede, altre persone toccate da una misura d'assistenza o presenti alle indagini in qualità di parte lesa possono, all'atto dell'esecuzione dell'operazione d'assistenza, farsi assistere da un patrocinatore e, in quanto lo scopo dell'inchiesta non ne sia pregiudicato, farsi rappresentare da lui. |
3 | Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero possono impugnare decisioni soltanto se una misura d'assistenza giudiziaria le tocca personalmente e direttamente e se hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.64 |
4 | Il ricorso contro una decisione pronunciata in applicazione della presente legge non ha effetto sospensivo. Fa eccezione il ricorso: |
a | contro una decisione che autorizza l'estradizione; |
b | contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero.65 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero: |
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a | non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici; |
b | tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità; |
c | arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o |
d | presenti altre gravi deficienze. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero: |
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a | non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici; |
b | tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità; |
c | arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o |
d | presenti altre gravi deficienze. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
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1 | L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
a | promuovere un procedimento penale, o |
b | facilitare un'istruzione penale pendente. |
2 | La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera. |
3 | Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale. |
4 | I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta. |
5 | Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. |
6 | Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale. |
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato CRic Art. 10 Informazioni spontanee - Senza pregiudicare le proprie indagini o le proprie procedure, ciascuna Parte, senza esserne stata preventivamente richiesta, può trasmettere a un'altra Parte informazioni su strumenti o su proventi se ritiene che la comunicazione di tali informazioni potrebbe aiutare la Parte ricevente ad iniziare o a svolgere indagini o procedure, ovvero potrebbe portare a una richiesta di quest'ultima Parte ai sensi delle disposizioni del presente capitolo. |
IR 0.351.923.2 Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 7 ottobre 1993 tra la Svizzera e il Canada Art. 1 Obbligo di accordare l'assistenza - 1. Gli Stati contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nel caso di indagini o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente (in seguito «indagine o procedimento»). |
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1 | Gli Stati contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nel caso di indagini o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente (in seguito «indagine o procedimento»). |
2 | Ai sensi del presente Trattato, reato significa: |
a | in Canada: qualsiasi violazione di una legge emanata dal Parlamento o dall'assemblea legislativa di una Provincia; |
b | in Svizzera: ogni reato che può essere perseguito secondo il Codice penale svizzero o un'altra legge federale o cantonale. |
3 | L'assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un'indagine o di un procedimento, in particolare: |
a | l'identificazione di persone e l'accertamento della loro dimora; |
b | l'audizione di deposizioni di testimoni o altre deposizioni; |
c | la consegna di oggetti, atti, incarti o mezzi di prova, compresi i documenti di prova; |
d | lo scambio di informazioni; |
e | il disbrigo di domande la cui esecuzione richiede misure coercitive; |
f | la notificazione di documenti; |
g | la consegna di detenuti. |
4 | Le disposizioni del presente Trattato non accordano alcun diritto a una parte privata di assumere, scartare o escludere mezzi di prova nello Stato richiedente. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 67a Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni - 1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
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1 | L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: |
a | promuovere un procedimento penale, o |
b | facilitare un'istruzione penale pendente. |
2 | La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera. |
3 | Senza il consenso dell'UFG nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale. |
4 | I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta. |
5 | Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera. |
6 | Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale. |
IR 0.351.923.2 Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 7 ottobre 1993 tra la Svizzera e il Canada Art. 1 Obbligo di accordare l'assistenza - 1. Gli Stati contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nel caso di indagini o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente (in seguito «indagine o procedimento»). |
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1 | Gli Stati contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nel caso di indagini o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente (in seguito «indagine o procedimento»). |
2 | Ai sensi del presente Trattato, reato significa: |
a | in Canada: qualsiasi violazione di una legge emanata dal Parlamento o dall'assemblea legislativa di una Provincia; |
b | in Svizzera: ogni reato che può essere perseguito secondo il Codice penale svizzero o un'altra legge federale o cantonale. |
3 | L'assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un'indagine o di un procedimento, in particolare: |
a | l'identificazione di persone e l'accertamento della loro dimora; |
b | l'audizione di deposizioni di testimoni o altre deposizioni; |
c | la consegna di oggetti, atti, incarti o mezzi di prova, compresi i documenti di prova; |
d | lo scambio di informazioni; |
e | il disbrigo di domande la cui esecuzione richiede misure coercitive; |
f | la notificazione di documenti; |
g | la consegna di detenuti. |
4 | Le disposizioni del presente Trattato non accordano alcun diritto a una parte privata di assumere, scartare o escludere mezzi di prova nello Stato richiedente. |
IR 0.351.923.2 Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale del 7 ottobre 1993 tra la Svizzera e il Canada Art. 1 Obbligo di accordare l'assistenza - 1. Gli Stati contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nel caso di indagini o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente (in seguito «indagine o procedimento»). |
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1 | Gli Stati contraenti si obbligano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi reciprocamente la massima assistenza giudiziaria nel caso di indagini o procedimenti giudiziari relativi a reati la cui repressione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente (in seguito «indagine o procedimento»). |
2 | Ai sensi del presente Trattato, reato significa: |
a | in Canada: qualsiasi violazione di una legge emanata dal Parlamento o dall'assemblea legislativa di una Provincia; |
b | in Svizzera: ogni reato che può essere perseguito secondo il Codice penale svizzero o un'altra legge federale o cantonale. |
3 | L'assistenza giudiziaria comprende tutti i provvedimenti presi nello Stato richiedente ai fini di un'indagine o di un procedimento, in particolare: |
a | l'identificazione di persone e l'accertamento della loro dimora; |
b | l'audizione di deposizioni di testimoni o altre deposizioni; |
c | la consegna di oggetti, atti, incarti o mezzi di prova, compresi i documenti di prova; |
d | lo scambio di informazioni; |
e | il disbrigo di domande la cui esecuzione richiede misure coercitive; |
f | la notificazione di documenti; |
g | la consegna di detenuti. |
4 | Le disposizioni del presente Trattato non accordano alcun diritto a una parte privata di assumere, scartare o escludere mezzi di prova nello Stato richiedente. |