|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
||||||
| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
||||||
| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
||||||
| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
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| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
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| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
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| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
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| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
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| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
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| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
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| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 114 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio di succursali di enti giuridici con sede all'estero contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale nonché, se del caso, un rinvio alla sua registrazione e al numero d'identificazione delle imprese di quest'ultimo; | ||||||
| l'entità e la moneta di un eventuale capitale dello stabilimento principale nonché informazioni sui conferimenti effettuati; | ||||||
| la ditta o il nome, il numero d'identificazione delle imprese, la sede e il domicilio legale della succursale; | ||||||
| il fatto che si tratta di una succursale; | ||||||
| lo scopo della succursale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare la succursale. | ||||||
| Alla formulazione dello scopo della succursale si applica l'articolo 118 capoverso 1. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 115 Cancellazione |
||||||
| Se l'esercizio della succursale è cessato, occorre notificare la cancellazione della succursale per l'iscrizione. | ||||||
| Se al registro di commercio è notificata per l'iscrizione la cancellazione della succursale di un ente giuridico con sede all'estero, l'ufficio del registro di commercio comunica tale fatto alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso. | ||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio contiene la cancellazione e il motivo della stessa. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 117 [1] Sede, domicilio legale e altri indirizzi |
||||||
| Come sede è iscritto il nome del Comune politico. | ||||||
| Come domicilio legale è iscritto l'indirizzo del luogo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile alla sua sede, con le indicazioni seguenti: via, numero civico, codice di avviamento postale e luogo. Può trattarsi dell'indirizzo dell'ente giuridico oppure di quello di un terzo (indirizzo c/o). | ||||||
| Se un ente giuridico dispone di un indirizzo c/o come domicilio legale, alla notificazione per l'iscrizione deve essere allegata una dichiarazione del domiciliatario come documento giustificativo. | ||||||
| Se le circostanze lasciano presumere che l'indirizzo notificato quale domicilio legale sia un indirizzo c/o senza essere dichiarato tale, l'ufficio del registro di commercio chiede all'ente giuridico di presentare la dichiarazione secondo il capoverso 3 oppure documenti giustificativi per un proprio indirizzo, in particolare un contratto di locazione o un estratto del registro fondiario. | ||||||
| Oltre all'indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 160 |
||||||
| Una società con sede all'estero può avere una succursale in Svizzera. Tale succursale è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| Il potere di rappresentanza della succursale è regolato dal diritto svizzero. Almeno una persona con potere di rappresentanza dev'essere domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro svizzero di commercio. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari inerenti all'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 155 |
||||||
| Fatti salvi gli articoli 156 a 161, il diritto applicabile alla società determina in particolare: | ||||||
| la natura giuridica; | ||||||
| la costituzione e lo scioglimento; | ||||||
| la capacità giuridica e la capacità di agire; | ||||||
| il nome o la ditta; | ||||||
| l'organizzazione; | ||||||
| i rapporti interni, segnatamente quelli tra la società ed i membri; | ||||||
| la responsabilità in caso di violazione delle norme del diritto societario; | ||||||
| la responsabilità per i debiti societari; | ||||||
| la rappresentanza delle persone che agiscono per la società in virtù della sua organizzazione. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 70 Applicazione delle disposizioni concernenti la società anonima |
||||||
| Ove dalla legge e dall'ordinanza non risulti diversamente, si applicano le prescrizioni della presente ordinanza concernenti la società anonima. | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 160 |
||||||
| Una società con sede all'estero può avere una succursale in Svizzera. Tale succursale è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| Il potere di rappresentanza della succursale è regolato dal diritto svizzero. Almeno una persona con potere di rappresentanza dev'essere domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro svizzero di commercio. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari inerenti all'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 160 |
||||||
| Una società con sede all'estero può avere una succursale in Svizzera. Tale succursale è regolata dal diritto svizzero. | ||||||
| Il potere di rappresentanza della succursale è regolato dal diritto svizzero. Almeno una persona con potere di rappresentanza dev'essere domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro svizzero di commercio. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i particolari inerenti all'obbligo d'iscrizione nel registro di commercio. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 48 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la qualifica di aumento ordinario del capitale; | ||||||
| la data della modifica dello statuto; | ||||||
| l'ammontare del capitale azionario dopo l'aumento; | ||||||
| l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo l'aumento; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; | ||||||
| se del caso, la limitazione della trasferibilità dell'azione; | ||||||
| se l'aumento è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, un rinvio a tale fatto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2. [3] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [2] RS 957.1 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 48 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la qualifica di aumento ordinario del capitale; | ||||||
| la data della modifica dello statuto; | ||||||
| l'ammontare del capitale azionario dopo l'aumento; | ||||||
| l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo l'aumento; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; | ||||||
| se del caso, la limitazione della trasferibilità dell'azione; | ||||||
| se l'aumento è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, un rinvio a tale fatto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2. [3] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [2] RS 957.1 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 48 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la qualifica di aumento ordinario del capitale; | ||||||
| la data della modifica dello statuto; | ||||||
| l'ammontare del capitale azionario dopo l'aumento; | ||||||
| l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo l'aumento; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; | ||||||
| se del caso, la limitazione della trasferibilità dell'azione; | ||||||
| se l'aumento è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, un rinvio a tale fatto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2. [3] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [2] RS 957.1 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 5 [1] Alta vigilanza della Confederazione |
||||||
| Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l'alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. | ||||||
| L'Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell'Ufficio federale di giustizia è autorizzato in particolare a eseguire autonomamente le seguenti pratiche: | ||||||
| emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all'indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio, nonché sulle banche dati centrali; | ||||||
| verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero; | ||||||
| svolgere le ispezioni; | ||||||
| interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali cantonali. | ||||||
| Le autorità del registro di commercio comunicano le loro decisioni all'UFRC. Sono eccettuate le decisioni concernenti unicamente gli emolumenti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 952 |
||||||
| Le succursali devono avere la stessa ditta della sede principale; è tuttavia lecito farvi aggiunte che si riferiscano alla sola succursale. | ||||||
| La ditta della succursale di un'azienda, la cui sede principale trovasi all'estero, deve inoltre indicare la sede principale e la sede della succursale, e contenere l'esplicita qualifica di succursale. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 70 Applicazione delle disposizioni concernenti la società anonima |
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| Ove dalla legge e dall'ordinanza non risulti diversamente, si applicano le prescrizioni della presente ordinanza concernenti la società anonima. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 944 |
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| Ogni ditta può, accanto agli elementi essenziali determinati dalla legge, contenere una più precisa designazione delle persone in essa menzionate o richiami alla natura del negozio o un nome di fantasia, purché siffatte aggiunte siano conformi alla verità, non possano trarre in inganno e non ledano nessun interesse pubblico. | ||||||
| Il Consiglio federale può determinare, per via d'ordinanza, in quale misura è lecito includere nelle ditte designazioni nazionali e territoriali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
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| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 952 |
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| Le succursali devono avere la stessa ditta della sede principale; è tuttavia lecito farvi aggiunte che si riferiscano alla sola succursale. | ||||||
| La ditta della succursale di un'azienda, la cui sede principale trovasi all'estero, deve inoltre indicare la sede principale e la sede della succursale, e contenere l'esplicita qualifica di succursale. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 47 [1] |
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| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 952 |
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| Le succursali devono avere la stessa ditta della sede principale; è tuttavia lecito farvi aggiunte che si riferiscano alla sola succursale. | ||||||
| La ditta della succursale di un'azienda, la cui sede principale trovasi all'estero, deve inoltre indicare la sede principale e la sede della succursale, e contenere l'esplicita qualifica di succursale. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 48 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la qualifica di aumento ordinario del capitale; | ||||||
| la data della modifica dello statuto; | ||||||
| l'ammontare del capitale azionario dopo l'aumento; | ||||||
| l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo l'aumento; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; | ||||||
| se del caso, la limitazione della trasferibilità dell'azione; | ||||||
| se l'aumento è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, un rinvio a tale fatto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2. [3] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [2] RS 957.1 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 48 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la qualifica di aumento ordinario del capitale; | ||||||
| la data della modifica dello statuto; | ||||||
| l'ammontare del capitale azionario dopo l'aumento; | ||||||
| l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo l'aumento; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; | ||||||
| se del caso, la limitazione della trasferibilità dell'azione; | ||||||
| se l'aumento è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, un rinvio a tale fatto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2. [3] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [2] RS 957.1 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 48 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la qualifica di aumento ordinario del capitale; | ||||||
| la data della modifica dello statuto; | ||||||
| l'ammontare del capitale azionario dopo l'aumento; | ||||||
| l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo l'aumento; | ||||||
| il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento; | ||||||
| se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; | ||||||
| se del caso, la limitazione della trasferibilità dell'azione; | ||||||
| se l'aumento è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, un rinvio a tale fatto; | ||||||
| nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: il fatto che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo [2]. | ||||||
| Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2. [3] | ||||||
| [1] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). [2] RS 957.1 [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||