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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 12 Regole professionali |
||||||
| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 12 Regole professionali |
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| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 12 Regole professionali |
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| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 17 Misure disciplinari |
||||||
| In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: | ||||||
| l'avvertimento; | ||||||
| l'ammonimento; | ||||||
| la multa fino a 20 000 franchi; | ||||||
| la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; | ||||||
| il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 17 Misure disciplinari |
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| In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: | ||||||
| l'avvertimento; | ||||||
| l'ammonimento; | ||||||
| la multa fino a 20 000 franchi; | ||||||
| la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; | ||||||
| il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 12 Regole professionali |
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| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
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| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 17 Misure disciplinari |
||||||
| In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: | ||||||
| l'avvertimento; | ||||||
| l'ammonimento; | ||||||
| la multa fino a 20 000 franchi; | ||||||
| la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; | ||||||
| il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 17 Misure disciplinari |
||||||
| In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: | ||||||
| l'avvertimento; | ||||||
| l'ammonimento; | ||||||
| la multa fino a 20 000 franchi; | ||||||
| la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; | ||||||
| il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 17 Misure disciplinari |
||||||
| In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: | ||||||
| l'avvertimento; | ||||||
| l'ammonimento; | ||||||
| la multa fino a 20 000 franchi; | ||||||
| la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; | ||||||
| il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 17 Misure disciplinari |
||||||
| In caso di violazione della presente legge, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: | ||||||
| l'avvertimento; | ||||||
| l'ammonimento; | ||||||
| la multa fino a 20 000 franchi; | ||||||
| la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo; | ||||||
| il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare. | ||||||
| Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare. | ||||||
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RS 935.61 LLCA Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) - Legge sugli avvocati Art. 12 Regole professionali |
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| L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti: | ||||||
| esercita la professione con cura e diligenza; | ||||||
| esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; | ||||||
| evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati; | ||||||
| può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico; | ||||||
| prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza; | ||||||
| dev'essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l'entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all'anno; in luogo dell'assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti; | ||||||
| è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto; | ||||||
| custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati; | ||||||
| all'atto dell'accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l'importo degli onorari dovuti; | ||||||
| comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4399, 2007 2785; FF 2005 5907). | ||||||