SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento - L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
|
a | se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento: |
a1 | il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità, |
a2 | la data e il momento della dichiarazione di fallimento, |
a3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
b | se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato: |
b1 | il fatto che al ricorso è stato accordato l'effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato, |
b2 | la data della decisione, |
b3 | in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
c | se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c1 | il fatto che è stata nominata un'amministrazione speciale del fallimento, |
c2 | la data della deliberazione, |
c3 | i dati personali dell'amministrazione speciale del fallimento; |
d | se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo: |
d1 | il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo, |
d2 | la data della decisione di sospensione; |
e | se la procedura fallimentare è riaperta: |
e1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta, |
e2 | la data della decisione di riapertura, |
e3 | in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l'aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»; |
f | se la procedura fallimentare è chiusa: |
f1 | il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa, |
f2 | la data della decisione di chiusura. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 164 Reiscrizione - In caso di reiscrizione di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO) è ripristinata l'iscrizione dell'ente giuridico al momento della cancellazione. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del tribunale. |