SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 35 - 1 La borsa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio, in particolare sulla loro quotazione. |
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1 | La borsa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio, in particolare sulla loro quotazione. |
2 | Il regolamento tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e contiene in particolare disposizioni: |
a | sui requisiti per i valori mobiliari e gli emittenti e sugli obblighi dell'emittente, delle persone da esso incaricate e dei terzi in materia di quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio; |
b | sulla pubblicità delle informazioni di cui gli investitori necessitano per valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell'emittente; |
c | sugli obblighi dell'emittente, delle persone da esso incaricate e dei terzi per la durata della quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio; |
d | secondo le quali ai fini dell'ammissione di titoli di partecipazione e di obbligazioni di prestito devono essere osservati gli articoli 7 e 828 della legge del 16 dicembre 200529 sui revisori (LSR). |
2bis | L'obbligo di pubblicare un prospetto è retto esclusivamente dagli articoli 35-57 della legge del 15 giugno 201830 sui servizi finanziari.31 |
3 | La borsa sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 35 - 1 La borsa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio, in particolare sulla loro quotazione. |
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1 | La borsa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio, in particolare sulla loro quotazione. |
2 | Il regolamento tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e contiene in particolare disposizioni: |
a | sui requisiti per i valori mobiliari e gli emittenti e sugli obblighi dell'emittente, delle persone da esso incaricate e dei terzi in materia di quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio; |
b | sulla pubblicità delle informazioni di cui gli investitori necessitano per valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell'emittente; |
c | sugli obblighi dell'emittente, delle persone da esso incaricate e dei terzi per la durata della quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio; |
d | secondo le quali ai fini dell'ammissione di titoli di partecipazione e di obbligazioni di prestito devono essere osservati gli articoli 7 e 828 della legge del 16 dicembre 200529 sui revisori (LSR). |
2bis | L'obbligo di pubblicare un prospetto è retto esclusivamente dagli articoli 35-57 della legge del 15 giugno 201830 sui servizi finanziari.31 |
3 | La borsa sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 35 - 1 La borsa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio, in particolare sulla loro quotazione. |
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1 | La borsa emana un regolamento sull'ammissione dei valori mobiliari al commercio, in particolare sulla loro quotazione. |
2 | Il regolamento tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e contiene in particolare disposizioni: |
a | sui requisiti per i valori mobiliari e gli emittenti e sugli obblighi dell'emittente, delle persone da esso incaricate e dei terzi in materia di quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio; |
b | sulla pubblicità delle informazioni di cui gli investitori necessitano per valutare le caratteristiche dei valori mobiliari e la qualità dell'emittente; |
c | sugli obblighi dell'emittente, delle persone da esso incaricate e dei terzi per la durata della quotazione dei valori mobiliari o della loro ammissione al commercio; |
d | secondo le quali ai fini dell'ammissione di titoli di partecipazione e di obbligazioni di prestito devono essere osservati gli articoli 7 e 828 della legge del 16 dicembre 200529 sui revisori (LSR). |
2bis | L'obbligo di pubblicare un prospetto è retto esclusivamente dagli articoli 35-57 della legge del 15 giugno 201830 sui servizi finanziari.31 |
3 | La borsa sorveglia l'osservanza del regolamento e adotta le sanzioni previste contrattualmente in caso di infrazione. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 27 Autodisciplina - 1 La sede di negoziazione si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività. |
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1 | La sede di negoziazione si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività. |
2 | I compiti di autodisciplina e sorveglianza attribuiti a una sede di negoziazione devono essere svolti da organi indipendenti. I dirigenti di questi organi devono: |
a | offrire la garanzia di un'attività irreprensibile; |
b | godere di una buona reputazione; e |
c | disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. |
3 | La nomina dei dirigenti di cui al capoverso 2 necessita dell'approvazione della FINMA. |
4 | La sede di negoziazione sottopone per approvazione alla FINMA i propri regolamenti e le relative modifiche. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 3 Carattere professionale - È svolta a titolo professionale ai sensi della presente legge l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 9 Organizzazione - 1 L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. |
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1 | L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali. |
2 | Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 7 Condizioni di autorizzazione - 1 Ottiene l'autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari. |
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1 | Ottiene l'autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari. |
2 | Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i gestori patrimoniali e i trustee devono fornire la prova di essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 43a della legge del 22 giugno 200710 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA). |
3 | Se necessario per l'attuazione di standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può stabilire condizioni di autorizzazione supplementari. |
SR 954.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari LIsFi Art. 6 Concomitanza delle autorizzazioni - 1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di banca ai sensi della LBCR8 permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee. |
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1 | L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di banca ai sensi della LBCR8 permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee. |
2 | L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 lettera a permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.9 |
3 | L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di direzione del fondo permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi e di gestore patrimoniale. |
4 | L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore di patrimoni collettivi permette di esercitare anche l'attività di gestore patrimoniale. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 393 Motivi di ricorso - Il lodo può essere impugnato unicamente se: |
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a | l'arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell'equità; |
f | le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 393 Motivi di ricorso - Il lodo può essere impugnato unicamente se: |
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a | l'arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente; |
b | il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente; |
c | il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni; |
d | è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite; |
e | è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell'equità; |
f | le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.129 |
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1 | Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.129 |
2 | Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC130. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.131 |
3 | La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 353 Campo d'applicazione - 1 Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP176. |
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1 | Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP176. |
2 | Le parti possono escludere l'applicabilità delle presenti disposizioni sull'arbitrato mediante una dichiarazione nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all'articolo 358.177 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 353 Campo d'applicazione - 1 Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP176. |
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1 | Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP176. |
2 | Le parti possono escludere l'applicabilità delle presenti disposizioni sull'arbitrato mediante una dichiarazione nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all'articolo 358.177 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 390 Ricorso al tribunale cantonale - 1 Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d'arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l'articolo 356 capoverso 1. |
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1 | Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d'arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l'articolo 356 capoverso 1. |
2 | La procedura è retta dagli articoli 319-327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 389 Ricorso al Tribunale federale - 1 Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. |
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1 | Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. |
2 | La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005187 sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 392 Lodi impugnabili - È impugnabile: |
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a | ogni lodo parziale o finale; |
b | ogni lodo incidentale per i motivi di cui all'articolo 393 lettere a e b. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 77 - 1 A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile:42 |
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1 | A prescindere dal valore litigioso, contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile:42 |
a | nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui agli articoli 190-192 della legge federale del 18 dicembre 198743 sul diritto internazionale privato; |
b | nella giurisdizione arbitrale nazionale, alle condizioni di cui agli articoli 389-395 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200844.45 |
2 | In questi casi non sono applicabili gli articoli 48 capoverso 3, 90-98, 103 capoverso 2, 105 capoverso 2 e 106 capoverso 1, nonché l'articolo 107 capoverso 2 per quanto quest'ultimo permetta al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito.46 |
2bis | Gli atti scritti possono essere redatti in lingua inglese.47 |
3 | Il Tribunale federale esamina soltanto quelle censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.158 |
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1 | Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.158 |
2 | Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958159 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 389 Ricorso al Tribunale federale - 1 Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. |
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1 | Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. |
2 | La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005187 sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 389 Ricorso al Tribunale federale - 1 Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. |
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1 | Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. |
2 | La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005187 sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 389 Ricorso al Tribunale federale - 1 Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. |
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1 | Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale. |
2 | La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005187 sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 32 - 1 Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. |
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1 | Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. |
2 | Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava. |
3 | Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 32 - 1 Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. |
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1 | Quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. |
2 | Se al momento della conclusione del contratto il rappresentante non si è fatto conoscere come tale, il rappresentato diventa direttamente creditore o debitore nel solo caso in cui l'altro contraente dovesse inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza o gli fosse indifferente la persona con cui stipulava. |
3 | Diversamente occorre una cessione del credito od un'assunzione del debito secondo i principi che reggono questi atti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |