SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 152.3 Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) - Legge sulla trasparenza LTras Art. 13 Mediazione - 1 Può presentare una domanda di mediazione la persona:13 |
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1 | Può presentare una domanda di mediazione la persona:13 |
a | il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato; |
b | sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine; o |
c | che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà. |
2 | La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.14 |
3 | Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 14 Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni - 1 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati. |
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1 | I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati. |
2 | Per alleggerire l'onere delle persone interrogate nell'ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l'utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari. |
3 | I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 200314 sulla firma elettronica. |
4 | L'Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce. |
5 | In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 3 Compiti della statistica federale - 1 La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
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1 | La statistica federale, basandosi su criteri scientifici scelti autonomamente, fornisce informazioni rappresentative sulle condizioni e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca e dell'ambiente in Svizzera.6 |
2 | Essa serve per: |
a | la preparazione, l'esecuzione e la valutazione di compiti federali; |
b | l'analisi di settori nei quali i compiti della Confederazione e dei Cantoni sono strettamente connessi, ad esempio formazione, scienza e ricerca, cultura, sport, diritto, turismo, finanze pubbliche, utilizzazione del territorio, attività edilizia e abitazioni, trasporti, energia, sanità e assistenza sociale; |
c | promuovere la realizzazione di progetti di ricerca d'importanza nazionale; |
d | valutare l'adempimento del mandato costituzionale della parità dei sessi e della parità di trattamento dei disabili; |
e | valutare la spendibilità occupazionale dei diplomati delle scuole universitarie e le loro attività. |
3 | Nell'ambito di questi compiti, la Confederazione collabora con i Cantoni, i Comuni, gli ambienti scientifici ed economici, le parti sociali e le organizzazioni internazionali; per quanto possibile considera i loro bisogni di informazione. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 10 Ufficio federale di statistica - 1 L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
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1 | L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
2 | L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio. |
3 | Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone. |
3bis | L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.19 |
3ter | L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199720. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.21 |
3quater | L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.22 |
3quinquies | Il Consiglio federale disciplina i dettagli.23 |
4 | Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, i dati provenienti dalle loro banche dati e rilevazioni.24 |
5 | Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.26 |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 10 Ufficio federale di statistica - 1 L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
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1 | L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
2 | L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio. |
3 | Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone. |
3bis | L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.19 |
3ter | L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199720. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.21 |
3quater | L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.22 |
3quinquies | Il Consiglio federale disciplina i dettagli.23 |
4 | Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, i dati provenienti dalle loro banche dati e rilevazioni.24 |
5 | Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.26 |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 14 Approntamento dei dati per scopi statistici da parte dei Cantoni e dei Comuni - 1 I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati. |
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1 | I Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 6. Il Consiglio federale stabilisce il momento e la periodicità dell'invio dei dati. |
2 | Per alleggerire l'onere delle persone interrogate nell'ambito delle rilevazioni, su richiesta i Cantoni e i Comuni mettono gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale i dati di cui all'articolo 7, eccetto che la legislazione cantonale ne escluda espressamente l'utilizzazione per scopi statistici. Il Consiglio federale stabilisce i dati necessari. |
3 | I dati sono trasmessi mediante supporto elettronico o in forma elettronica. Nel secondo caso, i dati devono essere criptati conformemente alla legge del 19 dicembre 200314 sulla firma elettronica. |
4 | L'Ufficio federale disciplina, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni tecniche generali della consegna dei dati, nonché la realizzazione delle interfacce. |
5 | In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale definisce altresì i controlli e gli standard di qualità necessari. |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 6 Contenuto minimo - Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche: |
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a | numero AVS10 secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
b | numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune; |
c | identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale; |
d | identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica; |
e | cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile; |
f | tutti i nomi nell'ordine corretto; |
g | indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo; |
h | data di nascita e luogo di nascita; |
i | per gli Svizzeri, luogo di origine; |
j | sesso; |
k | stato civile; |
l | appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone; |
m | cittadinanza; |
n | per gli stranieri, tipo di permesso; |
o | residenza o soggiorno nel Comune; |
p | Comune di residenza o Comune di soggiorno; |
q | in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza; |
r | in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione; |
s | in caso di trasloco nel Comune: data; |
t | diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale; |
u | data del decesso. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 10 Ufficio federale di statistica - 1 L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
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1 | L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) è il servizio statistico centrale della Confederazione. Esso fornisce prestazioni di natura statistica alle unità amministrative della Confederazione, agli altri utenti della statistica federale e al pubblico. |
2 | L'Ufficio federale coordina la statistica federale ed elabora basi omogenee per la comparabilità nazionale e internazionale. Esso prepara, in collaborazione con gli altri servizi statistici e sentito il parere delle cerchie interessate, il programma pluriennale. Di regola, esso esegue le rilevazioni ed elabora presentazioni statistiche globali, a meno che queste siano state affidate dal Consiglio federale ad un altro servizio statistico o ufficio. |
3 | Come strumento ausiliario per l'esecuzione di rilevazioni presso imprese e stabilimenti, l'Ufficio federale, in stretta collaborazione con i Cantoni, tiene un Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Il Consiglio federale può prevedere che determinate indicazioni possano essere utilizzate nell'interesse pubblico anche per scopi che si riferiscono a persone. |
3bis | L'Ufficio federale tiene, in stretta collaborazione con i Cantoni, un Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Hanno accesso al Registro, per scopi di statistica, ricerca e pianificazione nonché per l'esecuzione di compiti legali, la Confederazione, nonché ciascun Cantone e ciascun Comune per i dati riguardanti il proprio territorio. Il Consiglio federale disciplina la tenuta del Registro ed emana disposizioni particolareggiate sulla protezione dei dati. Sempre che non si tratti di informazioni personali, il Consiglio federale può rendere accessibili al pubblico i dati del Registro.19 |
3ter | L'Ufficio federale, in stretta collaborazione con le scuole universitarie, tiene un Registro svizzero degli studenti come strumento ausiliario per l'allestimento di statistiche. I Cantoni e le scuole universitarie possono utilizzare le informazioni contenute nel registro per effettuare le verifiche necessarie alla gestione finanziaria e amministrativa e alla salvaguardia dei loro interessi giuridici, conformemente alla convenzione universitaria intercantonale del 20 febbraio 199720. Il Consiglio federale determina le indicazioni che vanno comunicate a tal fine e le modalità di trasmissione.21 |
3quater | L'Ufficio federale tiene un registro di campionamento come strumento ausiliario per le rilevazioni presso le economie domestiche e le persone. I fornitori di servizi pubblici di telefonia sono tenuti a comunicare all'Ufficio federale i dati necessari relativi ai loro clienti, se disponibili. Essi possono essere indennizzati in parte o interamente per le loro spese. I servizi che collaborano alle rilevazioni non possono utilizzare i dati per propri scopi. I dati del registro di campionamento possono essere utilizzati unicamente per le rilevazioni effettuate conformemente alla presente legge.22 |
3quinquies | Il Consiglio federale disciplina i dettagli.23 |
4 | Le unità amministrative della Confederazione e gli altri organismi, nella misura in cui sottostanno all'articolo 2 capoverso 3, forniscono all'Ufficio federale, per l'adempimento dei suoi compiti, i risultati e le basi della loro attività statistica e, se necessario, i dati provenienti dalle loro banche dati e rilevazioni.24 |
5 | Di regola, l'obbligo del segreto e il blocco dei dati possono giustificare il rifiuto di comunicare all'Ufficio federale le informazioni richieste unicamente se una legge federale vieta espressamente di comunicare o utilizzare dati per scopi statistici. Giusta l'articolo 19 della presente legge e l'articolo 39 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati, l'Ufficio federale non può comunicare questi dati.26 |
SR 431.012.1 Ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) - Ordinanza sulle rilevazioni statistiche Art. 13b Regolamento per il trattamento dei dati - L'UST emana un regolamento concernente il trattamento interno dei dati del registro di campionamento. |
SR 431.021 Ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri (OArRa) OArRa Art. 27 Regolamento di utilizzazione - 1 L'UST emana un regolamento per l'utilizzazione dell'elenco degli indirizzi. |
SR 431.012.1 Ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali (Ordinanza sulle rilevazioni statistiche) - Ordinanza sulle rilevazioni statistiche Art. 13a Registro di campionamento - 1 Per l'esecuzione di rilevazioni campionarie, l'UST tiene un registro di campionamento. |
|
1 | Per l'esecuzione di rilevazioni campionarie, l'UST tiene un registro di campionamento. |
2 | Il registro di campionamento contiene: |
a | i dati di cui all'articolo 16 capoverso 1 LArRa senza le designazioni di persone e gli indirizzi nonché i dati del Registro degli edifici e delle abitazioni; |
b | i dati dell'elenco di indirizzi di cui all'articolo 16 capoverso 3 LArRa; |
c | i dati sui clienti della telefonia fissa in Svizzera. |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione - 1 I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
|
1 | I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
2 | Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche. |
3 | L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche. |
4 | Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione - 1 I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
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1 | I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
2 | Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche. |
3 | L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche. |
4 | Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione - 1 I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
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1 | I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
2 | Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche. |
3 | L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche. |
4 | Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 6 Contenuto minimo - Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche: |
|
a | numero AVS10 secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
b | numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune; |
c | identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale; |
d | identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica; |
e | cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile; |
f | tutti i nomi nell'ordine corretto; |
g | indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo; |
h | data di nascita e luogo di nascita; |
i | per gli Svizzeri, luogo di origine; |
j | sesso; |
k | stato civile; |
l | appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone; |
m | cittadinanza; |
n | per gli stranieri, tipo di permesso; |
o | residenza o soggiorno nel Comune; |
p | Comune di residenza o Comune di soggiorno; |
q | in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza; |
r | in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione; |
s | in caso di trasloco nel Comune: data; |
t | diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale; |
u | data del decesso. |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 6 Contenuto minimo - Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche: |
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a | numero AVS10 secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
b | numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune; |
c | identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale; |
d | identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica; |
e | cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile; |
f | tutti i nomi nell'ordine corretto; |
g | indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo; |
h | data di nascita e luogo di nascita; |
i | per gli Svizzeri, luogo di origine; |
j | sesso; |
k | stato civile; |
l | appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone; |
m | cittadinanza; |
n | per gli stranieri, tipo di permesso; |
o | residenza o soggiorno nel Comune; |
p | Comune di residenza o Comune di soggiorno; |
q | in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza; |
r | in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione; |
s | in caso di trasloco nel Comune: data; |
t | diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale; |
u | data del decesso. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione - 1 I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
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1 | I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
2 | Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche. |
3 | L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche. |
4 | Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 3 Definizioni - Nella presente legge, le seguenti espressioni significano: |
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a | registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone che risiedono o dimorano nel Cantone o nel Comune; |
b | Comune di residenza: Comune in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata residente nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza; |
c | Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull'arco di un anno, senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l'istituto di educazione, l'ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno; |
d | economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione; |
e | identificatore: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l'identificazione univoca di una persona o di una cosa all'interno di un insieme di dati; |
f | caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente; |
g | specificità: valore concreto che una caratteristica può assumere; |
h | nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specificità; |
i | lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre in valori numerici elaborabili nei sistemi informatici le specificità espresse sotto forma di testo. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione - 1 I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
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1 | I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
2 | Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche. |
3 | L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche. |
4 | Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 50c Numero AVS - 1 Il numero AVS è assegnato a ogni persona che: |
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a | per attuare l'AVS; o |
b | nei rapporti con un servizio o un'istituzione che ha il diritto di utilizzarlo sistematicamente al di fuori dell'AVS. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione - 1 I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
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1 | I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
2 | Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche. |
3 | L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche. |
4 | Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell'Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione - 1 I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
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1 | I dati servono all'Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. |
2 | Sulla base dei dati, l'Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche. |
3 | L'Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all'articolo 6 lettere a-h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l'esecuzione di rilevazioni statistiche. |
4 | Per adempiere i suoi compiti statistici, l'Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). |
SR 431.02 Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, LArRa) - Legge sull'armonizzazione dei registri LArRa Art. 6 Contenuto minimo - Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche: |
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a | numero AVS10 secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194611 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
b | numero del Comune secondo la classificazione dell'Ufficio federale e nome ufficiale del Comune; |
c | identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'Ufficio federale; |
d | identificatore dell'abitazione in base al REA, economia domestica d'appartenenza e tipo di economia domestica; |
e | cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile; |
f | tutti i nomi nell'ordine corretto; |
g | indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo; |
h | data di nascita e luogo di nascita; |
i | per gli Svizzeri, luogo di origine; |
j | sesso; |
k | stato civile; |
l | appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone; |
m | cittadinanza; |
n | per gli stranieri, tipo di permesso; |
o | residenza o soggiorno nel Comune; |
p | Comune di residenza o Comune di soggiorno; |
q | in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza; |
r | in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione; |
s | in caso di trasloco nel Comune: data; |
t | diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale; |
u | data del decesso. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 8 Sicurezza dei dati - 1 Il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. |
SR 431.01 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat) LStat Art. 14 Protezione dei dati e segreto d'ufficio - 1 I dati rilevati o comunicati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge federale ne disponga espressamente un'altra utilizzazione o la persona fisica o giuridica interessata vi acconsenta per scritto.28 |
|
1 | I dati rilevati o comunicati per scopi statistici non possono essere utilizzati per altri fini, salvo che una legge federale ne disponga espressamente un'altra utilizzazione o la persona fisica o giuridica interessata vi acconsenta per scritto.28 |
2 | Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti singole persone fisiche o giuridiche, di cui sono venuti a conoscenza nel loro lavoro. Questo obbligo vale anche in particolare per le persone alle quali, nei Cantoni, nei Comuni e negli altri servizi, è stato chiesto di partecipare alle rilevazioni o hanno ottenuto i dati secondo l'articolo 19. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 67 Spese del procedimento anteriore - Se modifica la decisione impugnata, il Tribunale federale può ripartire diversamente le spese del procedimento anteriore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |