SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza si intende per: |
|
a | immobile: qualunque superficie di terreno che abbia confini sufficientemente determinati; |
b | registro fondiario: registro pubblico relativo ai diritti reali immobiliari nonché alle annotazioni e menzioni, composto da libro mastro, libro giornale, piano per il registro fondiario e documenti giustificativi; |
c | libro mastro: insieme di tutti i dati relativi ai diritti reali giuridicamente efficaci e a quelli cancellati, alle annotazioni e alle menzioni inerenti i fondi iscritti nel registro fondiario; |
d | foglio del libro mastro: raccolta di tutti i dati concernenti i diritti reali giuridicamente efficaci e quelli cancellati, le annotazioni e le menzioni relative a un determinato fondo del libro mastro; |
e | libro giornale: protocollo cronologico concernente il trattamento delle operazioni, segnatamente le notificazioni per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione nel registro fondiario, nonché l'intavolazione di un fondo nel registro fondiario, la cancellazione dal registro fondiario, la modifica dei confini di un fondo e l'iscrizione di creditori in caso di diritti di pegno; |
f | piano per il registro fondiario: estratto allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale (OMU); |
g | documenti giustificativi: termine collettivo per documenti quali la notificazione per l'iscrizione nel registro fondiario, l'attestazione del titolo giuridico nonché i documenti allegati, in particolare le procure, le dichiarazioni attestanti il consenso e le autorizzazioni. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza si intende per: |
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a | immobile: qualunque superficie di terreno che abbia confini sufficientemente determinati; |
b | registro fondiario: registro pubblico relativo ai diritti reali immobiliari nonché alle annotazioni e menzioni, composto da libro mastro, libro giornale, piano per il registro fondiario e documenti giustificativi; |
c | libro mastro: insieme di tutti i dati relativi ai diritti reali giuridicamente efficaci e a quelli cancellati, alle annotazioni e alle menzioni inerenti i fondi iscritti nel registro fondiario; |
d | foglio del libro mastro: raccolta di tutti i dati concernenti i diritti reali giuridicamente efficaci e quelli cancellati, le annotazioni e le menzioni relative a un determinato fondo del libro mastro; |
e | libro giornale: protocollo cronologico concernente il trattamento delle operazioni, segnatamente le notificazioni per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione nel registro fondiario, nonché l'intavolazione di un fondo nel registro fondiario, la cancellazione dal registro fondiario, la modifica dei confini di un fondo e l'iscrizione di creditori in caso di diritti di pegno; |
f | piano per il registro fondiario: estratto allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale conformemente all'articolo 7 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale (OMU); |
g | documenti giustificativi: termine collettivo per documenti quali la notificazione per l'iscrizione nel registro fondiario, l'attestazione del titolo giuridico nonché i documenti allegati, in particolare le procure, le dichiarazioni attestanti il consenso e le autorizzazioni. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 96 Comproprietà e proprietà comune - 1 In caso di comproprietà, al nome di ogni comproprietario è aggiunta l'indicazione della rispettiva quota («½», «⅓» ecc.). |
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1 | In caso di comproprietà, al nome di ogni comproprietario è aggiunta l'indicazione della rispettiva quota («½», «⅓» ecc.). |
2 | I Cantoni possono prevedere che i diritti di comproprietà sopra costruzioni reciprocamente sconfinanti o erette su fondi altrui (art. 670 CC) possano essere iscritte come servitù. |
3 | In caso di proprietà comune, oltre ai dati di cui all'articolo 90 capoverso 1 lettera c, va aggiunta l'indicazione del rapporto giuridico da cui deriva la comunione o la società. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 7 Piano per il registro fondiario - 1 Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
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1 | Il piano per il registro fondiario è un estratto analogico o digitale dei dati della misurazione ufficiale. |
2 | Contiene almeno i dati su: |
a | i punti e le linee di confine dei beni immobili (art. 943 cpv. 1 n. 1 CC); |
b | i punti e le linee di confine dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie (art. 943 cpv. 1 n. 2 CC); |
c | le miniere (art. 943 cpv. 1 n. 3 CC); |
d | i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC). |
3 | L'insieme minimo del piano ha effetto sul registro fondiario (art. 971-974 CC). |
4 | I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica. |
5 | Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il DDPS stabiliscono congiuntamente i requisiti del piano per il registro fondiario e degli altri estratti, segnatamente per quanto riguarda il contenuto e la presentazione. |