SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 60 Luogo d'intervento - Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 60 Luogo d'intervento - Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
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1 | Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
2 | Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria. |
3 | L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi. |
4 | L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento. |
5 | Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 59 Condizioni e oneri per lo svolgimento degli interventi - I militi possono essere impiegati unicamente per i lavori citati nell'autorizzazione e nel rispetto delle condizioni e degli oneri ivi indicati. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 60 Luogo d'intervento - Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione - 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (biocarburanti e biocombustibili), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.91 |
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1 | La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (biocarburanti e biocombustibili), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.91 |
2 | L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 199792 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.93 |
3 | Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.94 |
4 | Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione dell'ambiente previste dai Cantoni.95 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 54 - La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 54 - La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
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1 | Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
2 | Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria. |
3 | L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi. |
4 | L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento. |
5 | Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
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1 | Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
2 | Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria. |
3 | L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi. |
4 | L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento. |
5 | Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
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1 | Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
2 | Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria. |
3 | L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi. |
4 | L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento. |
5 | Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
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1 | Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
2 | Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria. |
3 | L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi. |
4 | L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento. |
5 | Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione - I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
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1 | Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
2 | Di regola la responsabilità incombe in prima linea a colui che ha cagionato il danno con atto illecito, in ultima a colui che senza propria colpa né obbligazione contrattuale ne risponde per legge. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
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1 | Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
2 | Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria. |
3 | L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi. |
4 | L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento. |
5 | Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
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1 | Chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese. |
2 | Se sono coinvolte più persone, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza dell'inquinamento nemmeno applicando la diligenza necessaria. |
3 | L'ente pubblico competente assume la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi. |
4 | L'autorità emana una decisione in merito alla ripartizione delle spese se uno dei responsabili lo richiede o se essa stessa esegue il provvedimento. |
5 | Se l'esame di un sito iscritto o suscettibile d'iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l'ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d'esame necessari. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 Costi delle misure di sicurezza e di rimozione - I costi delle misure che le autorità prendono per la difesa da un effetto imminente, come pure per l'accertamento e l'eliminazione del medesimo, sono addossati a chi ne è la causa. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 45 - I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l'articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni - Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni - Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35 Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati - 1 Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento. |
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1 | Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento. |
2 | I valori indicativi definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, la fertilità del suolo non è più garantita a lungo termine. |
3 | I valori di risanamento definiscono il grado di deterioramento oltre il quale, in base alle attuali conoscenze scientifiche o all'esperienza, determinate utilizzazioni non sono più possibili senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 34 Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati - 1 Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo. |
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1 | Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo. |
2 | Se il deterioramento del suolo mette in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni limitano, nella necessaria misura, l'utilizzazione del suolo. |
3 | Per i suoli destinati ad essere utilizzati a scopo orticolo, agricolo o forestale nei quali non è possibile una coltivazione conforme agli usi locali senza mettere in pericolo l'uomo, la fauna o la flora, i Cantoni ordinano provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo almeno in misura tale da permettere una coltivazione non pericolosa. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |