SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 60 Luogo d'intervento - Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 60 Luogo d'intervento - Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.74 |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 59 Condizioni e oneri per lo svolgimento degli interventi - I militi possono essere impiegati unicamente per i lavori citati nell'autorizzazione e nel rispetto delle condizioni e degli oneri ivi indicati. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 60 Luogo d'intervento - Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 41 Competenze esecutive della Confederazione - 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis-32asepties (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1-4 (tasse per il finanziamento dei provvedimenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e-35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.108 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 54 - La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 54 - La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.74 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.74 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.74 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.74 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 - 1 L'Ufficio federale può gestire sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 51 - 1 Quando più persone siano responsabili per lo stesso danno, ma per diverse cause, atto illecito, contratto o disposizione di legge, si applica per analogia la disposizione relativa al regresso fra le persone che hanno cagionato insieme un danno. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.74 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 32d Assunzione delle spese - 1 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.74 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 59 - 1 L'Ufficio federale può gestire sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 54 Costo delle misure di prevenzione e di riparazione dei danni - Le spese derivanti da provvedimenti presi dalle autorità per prevenire un pericolo imminente per le acque, come anche per accertare e porre rimedio a un danno, sono accollate a chi li ha causati. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 814.20 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) LPAc Art. 45 - I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché l'articolo 48 non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni - Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 36 Competenze esecutive dei Cantoni - Riservato l'articolo 41, l'esecuzione della presente legge incombe ai Cantoni. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35 Valori indicativi e valori di risanamento applicabili ai suoli deteriorati - 1 Per valutare il deterioramento del suolo, il Consiglio federale può fissare valori indicativi e valori di risanamento. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 34 Ulteriori misure in caso di suoli deteriorati - 1 Se la fertilità del suolo in determinate regioni non è più garantita a lungo termine, i Cantoni, d'intesa con la Confederazione, inaspriscono nella necessaria misura le prescrizioni sulle esigenze relative alla dispersione delle acque di scarico, sulle limitazioni delle emissioni di impianti, sull'impiego di sostanze e organismi o sul deterioramento fisico del suolo. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |
SR 520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) OPCi Art. 51 Materiale dell'esercito - 1 La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
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1 | La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile nell'ambito degli interventi di pubblica utilità. |
2 | Il richiedente deve richiedere in sede separata al Comando operazioni dell'esercito il materiale dell'esercito supplementare necessario. La consegna di questo materiale come pure gli accordi relativi alle controprestazioni si basano sulla disponibilità del materiale e sulle pertinenti disposizioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. |