SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 96 Comunicazione e utilizzazione in procedimenti pendenti - 1 Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
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1 | Se è presumibile che possano fornire chiarimenti essenziali, l'autorità penale può comunicare i dati personali relativi a un procedimento pendente affinché siano utilizzati in un altro procedimento pendente. |
2 | Sono fatti salvi: |
a | gli articoli 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199742 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; |
abis | gli articoli 19 e 20 della legge federale del 25 settembre 201544 sulle attività informative; |
b | le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200845 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; |
c | le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199446 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.47 |