Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: CA.2019.1

Sentenza del 27 marzo 2019 Corte d’appello

Composizione

Giudici penali federali Claudia Solcà, Presidente del Collegio giudicante, Giorgio Bomio-Giovanascini e Rosa Maria Cappa, Giudice penale federale supplente, Cancelliera Francesca Pedrazzi

Parti

A., patrocinato dal difensore d’ufficio avv. Costantino Testa, Appellante

contro la sentenza SK.2018.3 resa il 27 novembre 2018 dalla Corte penale del Tribunale penale federale

e

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni, Opponente

Oggetto

Ricusazione dei Giudici del Collegio giudicante Ammissibilità dell’appello

Visti:

- la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, con la quale la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha riconosciuto A. autore colpevole di partecipazione ad un’organizzazione criminale, sostegno ad un’organizzazione criminale, ricettazione nonché ripetuta infrazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (p. 1.100.4 e segg.);

- lo scritto del 6 dicembre 2018, mediante il quale A. ha richiesto la motivazione della sentenza summenzionata, annunciando nel contempo di voler proporre appello contro la medesima (p. 1.100.84);

- la dichiarazione d’appello del 3 gennaio 2019 presentata da A. alla Corte d’appello del TPF contro la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, la cui versione motivata, intimata il 13 dicembre 2018, gli è stata notificata il 14 dicembre 2018 (p. 1.100.1 e segg. e 1.100.83);

- lo scritto del 9 gennaio 2019, tramite il quale la Presidente della Corte d’appello ha trasmesso al Tribunale federale, ai sensi dell’art. 91 cpv. 4
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 91 Osservanza dei termini - 1 Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.
1    Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.
2    Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
3    In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.39
4    Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente.
5    Il termine di pagamento a un'autorità penale è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità penale, al più tardi l'ultimo giorno del termine.
CPP, la dichiarazione d’appello di cui sopra (p. 2.100.1);

- la missiva del 24 gennaio 2019, mediante la quale A. ha chiesto alla Corte d’appello del TPF una decisione formale in merito all’ammissibilità dell’appello (p. 2.100.2 e seg.);

- lo scritto del 30 gennaio 2019, con il quale la Presidente della Corte d’appello ha comunicato ad A. di restare in attesa della decisione dell’Alta Corte, essendo il procedimento pendente dinanzi alla stessa (p. 2.100.6);

- il decreto del 30 gennaio 2019, mediante il quale il Tribunale federale ha sospeso la procedura concernente il ricorso in materia penale presentato il 28 gennaio 2019 da A. (causa 6B_37/2019) avverso la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018, questo sino all’emanazione del giudizio della Corte d’appello (p. 2.100.7 e segg.);

- lo scritto del 6 febbraio 2019, tramite il quale la Presidente della Corte d’appello ha comunicato l’apertura della causa e la composizione della Corte all’appellante e al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) (p. 1.200.1 e seg.);

- la missiva dell’11 febbraio 2019, con la quale A. ha formulato una domanda di ricusazione della giudice penale federale Claudia Solcà (in seguito: Solcà), Presidente della Corte d’appello e Presidente del Collegio giudicante, del giudice penale federale Giorgio Bomio-Giovanascini (in seguito: Bomio-Giovanascini) e della giudice penale federale supplente Rosa Maria Cappa (in seguito: Cappa) (p. 10.401.1 e segg.);

- le prese di posizione sulla domanda di ricusazione del 13 febbraio 2019 di Bomio-Giovanascini (p. 10.401.7), del 15 febbraio 2019 di Cappa (p. 10.401.8 e seg.) e del 22 febbraio 2019 di Solcà (p. 10.401.10 e seg.), trasmesse per conoscenza all’istante in data 26 febbraio 2019 (p. 10.401.12), con le quali i tre giudici hanno contestato nella loro integralità i motivi di ricusazione;

- le osservazioni del 20 febbraio 2019, presentate su invito del 6 febbraio 2019 della Presidente della Corte d’appello, mediante le quali il MPC sostiene che l’appello presentato da A. il 3 gennaio 2019, con annuncio d’appello del 6 dicembre 2018, è inammissibile (p. 2.100.11 e seg.; p. 2.100.13 e seg.);

- le osservazioni del 19 marzo 2019, con le quali l’appellante, dopo riepilogo della dottrina e della giurisprudenza, si riconferma nelle proprie allegazioni in merito, sostenendo ricevibilità e ammissibilità dell’appello interposto, mentre che è rimasto silente sulle prese di posizione dei tre membri della Corte sulla domanda di ricusa (p. 2.100.16 e segg.);

Ritenuto e considerato che:

- giusta l’art. 58 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 58 Domanda di ricusazione - 1 La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
1    La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2    Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;

- l’art. 59 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 59 Decisione - 1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
1    Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
a  il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
b  la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
c  il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d'appello;
d  il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello di un Cantone.
2    La decisione è resa per scritto e motivata.
3    Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4    Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
CPP prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva-mente: a. il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia; b. la giu-risdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado; c. il tribunale d’appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d’appello; d. il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l’intero tribunale d’appello di un Cantone;

- in concreto, l’istante invoca i motivi di ricusazione di cui agli art. 56 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
a  ha un interesse personale nella causa;
b  ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c  è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d  è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e  è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
e f CPP per domandare la ricusazione di tre giudici della Corte d’appello del TPF, ragione per cui la competenza della Corte d’appello è pacifica;

- il medesimo Collegio oggetto della domanda di ricusazione può respingerla, se tale richiesta è abusiva o manifestamente infondata (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2a ediz. 2016, n. 20 ad art. 59
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 59 Decisione - 1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
1    Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
a  il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
b  la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
c  il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d'appello;
d  il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello di un Cantone.
2    La decisione è resa per scritto e motivata.
3    Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4    Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
CPP e riferimenti citati; Boog, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 59
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 59 Decisione - 1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
1    Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
a  il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
b  la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
c  il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d'appello;
d  il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello di un Cantone.
2    La decisione è resa per scritto e motivata.
3    Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4    Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
CPP);

- secondo l’art. 56 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
a  ha un interesse personale nella causa;
b  ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c  è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d  è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e  è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
CPP, chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;

- giusta l’art. 56 lett. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
a  ha un interesse personale nella causa;
b  ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c  è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d  è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e  è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
CPP, chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se, per altri motivi (rispetto a quelli elencati dalla lett. a ad e di tale disposizione), segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa;

- in concreto l’istante ha formulato una domanda di ricusazione ai sensi degli art. 56 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
a  ha un interesse personale nella causa;
b  ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c  è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d  è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e  è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
e f CPP nei confronti dei giudici Solcà, Bomio-Giovanascini e Cappa, adducendo in particolare le seguenti motivazioni: la Presidente della Corte d’appello del TPF Solcà, trasmettendo la dichiarazione d’appello del 3 gennaio 2019 al Tribunale federale, si sarebbe già espressa in modo manifesto e pregiudiziale in merito all’ammissibilità del rimedio giuridico presentato e tale decisione di trasmettere la dichiarazione d’appello all’Alta Corte corrisponderebbe, di fatto, a una chiusura formale del procedimento, di per sé censurabile e motivo di ricusazione; che la funzione del giudice Bomio-Giovanascini quale Presidente della Corte dei reclami penali del TPF sarebbe irrimediabilmente inconciliabile con quella di un giudice d’appello, e ciò richiamata la garanzia di avere un giudice indipendente e imparziale; e che la presenza nel Collegio giudicante della giudice supplente Cappa, che in passato è stata istituzionalmente attiva presso il Ministero pubblico della Confederazione, sarebbe problematica e incompatibile con la garanzia di avere un giudice indipendente e imparziale;

- la domanda di ricusazione deve riguardare l’attività di una determinata persona in un caso concreto oppure sostanziare i motivi di ricusazione per ogni singolo membro dell’autorità toccata (v. BOOG, op. cit., n. 2 ad art. 58
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 58 Domanda di ricusazione - 1 La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
1    La parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
2    Il ricusando si pronuncia sulla domanda.
CPP; sentenze del Tribunale penale federale BB.2017.64 del 6 aprile 2017; BB.2012.140 del 26 settembre 2012);

- l’istante nella sua richiesta non ha indicato di quale motivo di ricusazione ai sensi dell’art. 56
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
a  ha un interesse personale nella causa;
b  ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c  è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d  è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e  è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
CPP si prevale per ogni singolo giudice, limitandosi a illustrare genericamente i motivi di ricusazione di cui all’art. 56 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
a  ha un interesse personale nella causa;
b  ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c  è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d  è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e  è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
e f CPP, senza sostanziarli nel caso concreto;

- la trasmissione della dichiarazione d’appello di A. all’Alta Corte effettuata dalla Presidente della Corte d’appello non è equiparabile all’emanazione di una decisione che comporta la chiusura formale del procedimento nei confronti dell’appellante; nel caso di specie l’esito della procedura non è predeterminato, essendo affidato ad una Corte composta da tre giudici (v. DTF 116 Ia 135 consid. 3b).

- l’art. 55 cpv. 3
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 55 Costituzione delle corti - 1 La Corte plenaria costituisce le corti penali e le corti dei reclami penali per due anni. Rende pubblica la composizione di tutte le corti.42
1    La Corte plenaria costituisce le corti penali e le corti dei reclami penali per due anni. Rende pubblica la composizione di tutte le corti.42
2    Per costituire le corti tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.
3    Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua. Se necessario, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d'appello; sono fatti salvi gli articoli 21 capoverso 2 e 56 lettera b CPP43.44
LOAP prevede espressamente che i giudici della Corte dei reclami penali prestino il proprio concorso nella Corte d’appello;

- l’essere stato attivo presso il pubblico ministero, senza tuttavia occuparsi personalmente della presente causa, non costituisce motivo di ricusa per il giudice (v. Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 17 ad art. 56
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
a  ha un interesse personale nella causa;
b  ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c  è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d  è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e  è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
CPP e riferimenti citati; sentenza del Tribunale penale federale BB.2017.77 dell’8 giugno 2017 consid. 2.2);

- i giudici Solcà, Bomio-Giovanascini e Cappa non si sono mai occupati in altra veste della presente causa;

- visto quanto precede, la domanda di ricusazione formulata nei confronti dei giudici Solcà, Bomio-Giovanascini e Cappa, nella misura in cui è ricevibile, è respinta in quanto manifestamente infondata;

- giusta l’art. 398 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 398 Ammissibilità e motivi - 1 L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268
1    L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti.268
2    Il tribunale d'appello può esaminare per estenso la sentenza in tutti i punti impugnati.
3    Mediante l'appello si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
4    Se la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
5    Se l'appello concerne unicamente i punti relativi agli aspetti civili, la sentenza di primo grado è esaminata soltanto nella misura prevista dal diritto processuale civile del foro.
CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento;

- la Corte d’appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione relativi alle sentenze della Corte penale del TPF (v. art. 38a
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 38a Competenze - La Corte d'appello giudica gli appelli e le domande di revisione.
e segg. LOAP);

- l’appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
1    L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2    Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.
3    La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:
a  se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti;
b  in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c  le sue istanze probatorie.
4    Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello:
a  la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b  la commisurazione della pena;
c  le misure ordinate;
d  la pretesa civile o singole pretese civili;
e  le conseguenze accessorie della sentenza;
f  le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;
g  le decisioni giudiziarie successive.
CPP);

- dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d’appello (art. 399 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
1    L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2    Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.
3    La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:
a  se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti;
b  in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c  le sue istanze probatorie.
4    Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello:
a  la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b  la commisurazione della pena;
c  le misure ordinate;
d  la pretesa civile o singole pretese civili;
e  le conseguenze accessorie della sentenza;
f  le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;
g  le decisioni giudiziarie successive.
CPP);

- la parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d’appello al tribunale d’appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
1    L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2    Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.
3    La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:
a  se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti;
b  in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c  le sue istanze probatorie.
4    Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello:
a  la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b  la commisurazione della pena;
c  le misure ordinate;
d  la pretesa civile o singole pretese civili;
e  le conseguenze accessorie della sentenza;
f  le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;
g  le decisioni giudiziarie successive.
prima frase CPP);

- entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d’appello, le altre parti possono per scritto chiedere che non si entri nel merito, motivando la propria istanza (art. 400 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 400 Esame preliminare - 1 Se dalla dichiarazione d'appello non risulta univocamente se la sentenza di primo grado sia impugnata nel suo complesso o soltanto in sue parti, chi dirige il procedimento in sede di appello invita l'appellante a precisare la dichiarazione entro un termine determinato.
1    Se dalla dichiarazione d'appello non risulta univocamente se la sentenza di primo grado sia impugnata nel suo complesso o soltanto in sue parti, chi dirige il procedimento in sede di appello invita l'appellante a precisare la dichiarazione entro un termine determinato.
2    Chi dirige il procedimento trasmette senza indugio alle altre parti una copia della dichiarazione d'appello.
3    Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:
a  chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
b  interporre appello incidentale.
CPP);

- il tribunale d’appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che l’annuncio o la dichiarazione d’appello è tardiva o inammissibile (art. 403 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 403 Entrata nel merito - 1 Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
1    Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
a  l'annuncio o la dichiarazione d'appello è tardiva o inammissibile;
b  l'appello è inammissibile giusta l'articolo 398;
c  non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere.
2    Il tribunale d'appello offre alle parti l'opportunità di pronunciarsi.
3    Se non entra nel merito dell'appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata.
4    In caso contrario, chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'ulteriore procedura d'appello.
CPP);

- il tribunale d’appello offre alle parti l’opportunità di pronunciarsi (art. 403 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 403 Entrata nel merito - 1 Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
1    Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
a  l'annuncio o la dichiarazione d'appello è tardiva o inammissibile;
b  l'appello è inammissibile giusta l'articolo 398;
c  non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere.
2    Il tribunale d'appello offre alle parti l'opportunità di pronunciarsi.
3    Se non entra nel merito dell'appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata.
4    In caso contrario, chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'ulteriore procedura d'appello.
CPP);

- se non entra nel merito dell’appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata (art. 403 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 403 Entrata nel merito - 1 Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
1    Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
a  l'annuncio o la dichiarazione d'appello è tardiva o inammissibile;
b  l'appello è inammissibile giusta l'articolo 398;
c  non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere.
2    Il tribunale d'appello offre alle parti l'opportunità di pronunciarsi.
3    Se non entra nel merito dell'appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata.
4    In caso contrario, chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'ulteriore procedura d'appello.
CPP);

- in concreto, l’appellante sostiene che avverso la sentenza del 27 novembre 2018 sarebbe senz’altro dato il rimedio dell’appello ex art. 398 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 403 Entrata nel merito - 1 Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
1    Il tribunale d'appello decide in procedura scritta se entrare nel merito dell'appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che:
a  l'annuncio o la dichiarazione d'appello è tardiva o inammissibile;
b  l'appello è inammissibile giusta l'articolo 398;
c  non sono dati i presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere.
2    Il tribunale d'appello offre alle parti l'opportunità di pronunciarsi.
3    Se non entra nel merito dell'appello, il tribunale ne dà comunicazione alle parti con decisione motivata.
4    In caso contrario, chi dirige il procedimento prende le disposizioni necessarie allo svolgimento dell'ulteriore procedura d'appello.
segg. CPP: in ambito federale fino al 31 dicembre 2018 le parti non avevano la possibilità pratica di esercitare tale rimedio procedurale, siccome dal profilo dell’organizzazione giudiziaria la Corte d’appello non era ancora stata istituita; tale lacuna sarebbe però stata colmata con la modifica del 17 marzo 2017 della LOAP, sicché a far tempo dal 1° gennaio 2019 non vi sarebbe più alcuna impossibilità, per i procedimenti pendenti, di beneficiare del rimedio ordinario dell’appello che il CPP prevedeva sin dalla sua adozione (p. 2.100.2);

- il MPC, da parte sua, contesta la competenza della Corte d’appello del TPF a trattare il presente caso, sostenendo che solo sarebbe aperta la via del ricorso al Tribunale federale (p. 2.100.14);

- occorre innanzitutto evidenziare che, con la modifica della LOAP del 17 marzo 2017 relativa alla creazione della nuova Corte d’appello federale, il legislatore non ha previsto disposizioni di diritto intertemporale (v. RU 2017 5769);

- in assenza di tali disposizioni, la sola norma transitoria logicamente applicabile, sia sistematicamente che teleologicamente, è quella contenuta nell’art. 453 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 453 Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice - 1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
1    I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
2    Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
CPP, con cui, secondo la dottrina, “si introduce, provvidamente, una regola chiara, valida per tutte le parti interessate, evitando che una parte possa determinare la procedura applicabile a dipendenza del momento in cui presenta il ricorso” (Catenazzi, in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda (ed.), Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 1 ad art. 453
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 453 Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice - 1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
1    I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
2    Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
CPP), garantendo quindi la certezza del diritto;

- argumentum e contrario è del resto anche quanto previsto all’art. 454 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 454 Decisioni emanate dopo l'entrata in vigore del presente Codice - 1 Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l'entrata in vigore del presente Codice si applica il nuovo diritto.
1    Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l'entrata in vigore del presente Codice si applica il nuovo diritto.
2    Ai ricorsi contro le decisioni di primo grado di autorità giudiziarie superiori emanate secondo il diritto anteriore dopo l'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto anteriore.
CPP, dove il legislatore conferma che il crinale fra vecchio e nuovo diritto è esclusivamente la data di emanazione della decisione;

- la soluzione invocata dall’appellante di garantire la via dell’appello contro le decisioni della Corte penale del TPF pronunciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017 creerebbe evidenti problemi sia di disparità di trattamento, con riferimento ad altre sentenze pronunciate nel 2018 e non ancora motivate, che di certezza del diritto, data l’impossibilità di fissare un termine preciso a partire dal quale la soluzione proposta sarebbe attuabile;

- in realtà, ciò che conta non è l’esistenza potenziale dell’istituto dell’appello giusta il CPP, ma l’esistenza sostanziale ed effettiva dello stesso, la quale può solo derivare, vista la ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni ex art. 123 cpv. 1 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 123 Diritto penale - 1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.
1    La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.
2    L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
3    La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:
a  per la costruzione di stabilimenti;
b  per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure;
c  per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.93
2 Cost., da un combinato disposto fra normative processuali ed organizzative, ossia fra CPP e LOAP;

- l’appello in sede federale, per volontà del legislatore, esiste solo dal 1° gennaio 2019;

- giusta l’art. 453 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 453 Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice - 1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
1    I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
2    Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
CPP, i ricorsi contro le decisioni emanate prima dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto;

- in base al testo chiaro della legge, nonché alla giurisprudenza e alla dottrina (v. sentenza del Tribunale federale 1B_323/2011 del 13 settembre 2011 consid. 1.2; Uster, Commentario basilese, op. cit., n. 1 ad art. 453
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 453 Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice - 1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
1    I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
2    Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ediz. 2018, n. 1 ad art. 453
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 453 Decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice - 1 I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
1    I ricorsi contro le decisioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente Codice sono giudicati secondo il diritto anteriore dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
2    Se la giurisdizione di ricorso o il Tribunale federale rinvia il procedimento alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, si applica il nuovo diritto. Il nuovo giudizio compete all'autorità che in virtù del presente Codice sarebbe stata competente per la decisione annullata.
CPP; Schmid, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 283), a livello di diritto intertemporale è decisivo il momento di emanazione della decisione, in casu il 27 novembre 2018;

- la Corte penale del TPF era dunque impossibilitata a procedere secondo l’art. 399 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 399 Annuncio e dichiarazione d'appello - 1 L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
1    L'appello va annunciato al tribunale di primo grado entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale.
2    Dopo aver redatto la sentenza motivata, il tribunale di primo grado trasmette tale annuncio, unitamente agli atti, al tribunale d'appello.
3    La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello al tribunale d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata. Nella dichiarazione precisa:
a  se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti;
b  in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado; e
c  le sue istanze probatorie.
4    Chi impugna soltanto parti della sentenza deve precisare nella dichiarazione d'appello, in modo vincolante, su quali dei seguenti aspetti verte l'appello:
a  la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti;
b  la commisurazione della pena;
c  le misure ordinate;
d  la pretesa civile o singole pretese civili;
e  le conseguenze accessorie della sentenza;
f  le conseguenze in materia di spese, indennità e riparazione del torto morale;
g  le decisioni giudiziarie successive.
CPP, come richiesto dall’appellante;

- la modifica del 17 marzo 2017 della LOAP, che prevede l’introduzione dell’appello anche nella giurisdizione penale federale, non era quindi applicabile perché entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 2019;

- nulla mutano a quanto esposto sopra le opposte considerazioni formulate nello scritto del 19 marzo 2019 di A. (p. 2.100.16 e segg.);

- la presente autorità non entra di conseguenza nel merito dell’appello;

- l’appellante, risultando soccombente data l’inammissibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 59 cpv. 4 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 59 Decisione - 1 Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
1    Se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'articolo 56 lettera a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'articolo 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria:23
a  il pubblico ministero, nei casi in cui è interessata la polizia;
b  la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;
c  il tribunale d'appello, nei casi in cui sono interessati la giurisdizione di reclamo o singoli membri del tribunale d'appello;
d  il Tribunale penale federale, nei casi in cui è interessato l'intero tribunale d'appello di un Cantone.
2    La decisione è resa per scritto e motivata.
3    Fino alla decisione il ricusando continua a esercitare la sua funzione.
4    Se la domanda è accolta, le spese procedurali sono addossate rispettivamente alla Confederazione o al Cantone. Se la domanda è respinta o è manifestamente tardiva o temeraria, le spese sono addossate al richiedente.
428 cpv. 1 CPP);

- una tassa di giustizia di fr. 1’500.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 7bis del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a suo carico.

Per questi motivi, la Corte d’appello pronuncia:

1. La domanda di ricusazione è respinta.

2. L’appello contro la sentenza SK.2018.3 del 27 novembre 2018 resa dalla Corte penale del Tribunale penale federale è inammissibile.

3. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dell’appellante.

In nome della Corte d’appello

del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Comunicazione a:

- Avv. Costantino Testa

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni

- Corte penale del Tribunale penale federale (brevi manu)

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in qualità di autorità d’esecuzione

Informazione sui rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

Le decisioni finali della Corte d’appello del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
, art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
, art. 90 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
e b LTF). Egli può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF).

Spedizione: 27 marzo 2019