SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 2 |
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1 | Gioventù e Sport (G+S) persegue i seguenti obiettivi: |
a | organizzare e promuovere sport adatti ai bambini e ai giovani tenendo in considerazione i principi fondamentali della correttezza e della sicurezza; |
b | consentire ai bambini e ai giovani di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni e di collaborare alla realizzazione delle attività e incoraggiare il loro inserimento in una comunità sportiva; |
c | sostenere lo sviluppo e la realizzazione dei giovani sotto gli aspetti pedagogico, sociale e della salute; |
d | ... |
e | preparare con una formazione specifica gli sportivi ai propri compiti di quadri G+S, provvedere alla loro formazione continua4 in funzione delle necessità e accompagnarli nell'esercizio della loro funzione di quadro G+S. |
2 | Per favorire l'integrazione sociale, la parità tra i sessi, la salute pubblica o la promozione di G+S, l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) può adottare misure per facilitare l'accesso di determinati gruppi di bambini e giovani a singole discipline sportive G+S o al programma G+S nel complesso. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 15 Compiti - Nella loro attività i quadri G+S attuano i principi fondamentali dello sport corretto e sicuro e delle linee programmatiche di G+S. Adottano le misure necessarie per impedire gli infortuni. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo) - Ordinanza sulla promozione dello sport OPSpo Art. 21 |
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1 | L'UFSPO può sospendere o revocare il riconoscimento quale quadro se: |
a | il quadro viola obblighi sanciti dalla legge, dalla presente ordinanza o da disposizioni di attuazione fondate su di esse; |
b | il quadro non è più idoneo a svolgere il proprio compito; |
c | la collaborazione del quadro con l'UFSPO o l'ufficio cantonale G+S non è più possibile a causa del deterioramento del rapporto di fiducia; |
d | il quadro, a scopo di doping, ha fatto uso di prodotti di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo o ha impiegato su di sé metodi di cui all'articolo 19 capoverso 3 LPSpo; |
e | il quadro ha partecipato a scommesse sportive in linea il cui accesso è bloccato secondo l'articolo 86 della legge federale del 29 settembre 201737 sui giochi in denaro; |
f | il quadro è stato registrato nel sistema d'informazione di cui all'articolo 24a della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna poiché ha avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all'estero; |
g | il quadro (in qualità di membro o delegato di un'organizzazione sportiva) è stato oggetto di una sanzione disciplinare da parte di un organo di una federazione sportiva competente in tale ambito a causa di una violazione delle disposizioni in materia di sport corretto e sicuro. |
2 | Invece di una sospensione o di una revoca l'UFSPO può subordinare la prosecuzione dell'attività del quadro a determinate condizioni. |
3 | Nei casi di scarsa importanza può pronunciare un avvertimento. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili |
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1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili |
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1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |