SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
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1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 24 Trascrizione nel registro fondiario cartaceo - Se le iscrizioni nel registro fondiario cartaceo occupano tutto il posto disponibile in una rubrica del foglio del libro mastro o se il foglio risulta ormai poco chiaro, l'ufficio del registro fondiario trascrive le iscrizioni non cancellate su un nuovo foglio del libro mastro sotto la stessa designazione del fondo oppure allestisce un foglio aggiuntivo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779b - 1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l'estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l'uso delle superficie non costruite necessarie per l'esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779b - 1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l'estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l'uso delle superficie non costruite necessarie per l'esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 24 Trascrizione nel registro fondiario cartaceo - Se le iscrizioni nel registro fondiario cartaceo occupano tutto il posto disponibile in una rubrica del foglio del libro mastro o se il foglio risulta ormai poco chiaro, l'ufficio del registro fondiario trascrive le iscrizioni non cancellate su un nuovo foglio del libro mastro sotto la stessa designazione del fondo oppure allestisce un foglio aggiuntivo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779a - 1 Il negozio giuridico di costituzione di un diritto di superficie richiede per la sua validità l'atto pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779b - 1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l'estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l'uso delle superficie non costruite necessarie per l'esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 682 - 1 I comproprietari hanno un diritto di prelazione verso qualunque terzo non comproprietario che acquisti una parte del fondo. Se più comproprietari fanno valere il diritto di prelazione, la parte è attribuita loro in proporzione alle rispettive quote di comproprietà.585 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779f - Se il superficiario eccede gravemente nel suo diritto reale o viola gli obblighi contrattuali, il proprietario del fondo può provocare la riversione anticipata, domandando il trasferimento a sè del diritto di superficie, con tutti i diritti e gli oneri. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779i - 1 Il proprietario del fondo può domandare a qualunque superficiario di garantire il canone del diritto di superficie mediante una ipoteca dell'importo massimo di tre prestazioni annue costituita sul diritto di superficie intavolato nel registro fondiario. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779 - 1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 943 - 1 Nel registro fondiario sono intavolati come fondi: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779b - 1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l'estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l'uso delle superficie non costruite necessarie per l'esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 24 Trascrizione nel registro fondiario cartaceo - Se le iscrizioni nel registro fondiario cartaceo occupano tutto il posto disponibile in una rubrica del foglio del libro mastro o se il foglio risulta ormai poco chiaro, l'ufficio del registro fondiario trascrive le iscrizioni non cancellate su un nuovo foglio del libro mastro sotto la stessa designazione del fondo oppure allestisce un foglio aggiuntivo. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 24 Trascrizione nel registro fondiario cartaceo - Se le iscrizioni nel registro fondiario cartaceo occupano tutto il posto disponibile in una rubrica del foglio del libro mastro o se il foglio risulta ormai poco chiaro, l'ufficio del registro fondiario trascrive le iscrizioni non cancellate su un nuovo foglio del libro mastro sotto la stessa designazione del fondo oppure allestisce un foglio aggiuntivo. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 24 Trascrizione nel registro fondiario cartaceo - Se le iscrizioni nel registro fondiario cartaceo occupano tutto il posto disponibile in una rubrica del foglio del libro mastro o se il foglio risulta ormai poco chiaro, l'ufficio del registro fondiario trascrive le iscrizioni non cancellate su un nuovo foglio del libro mastro sotto la stessa designazione del fondo oppure allestisce un foglio aggiuntivo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 960 - 1 Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi: |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779b - 1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l'estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l'uso delle superficie non costruite necessarie per l'esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 779b - 1 Le disposizioni contrattuali sugli effetti e l'estensione del diritto di superficie, segnatamente circa la situazione, la struttura, il volume e la destinazione delle costruzioni, come anche l'uso delle superficie non costruite necessarie per l'esercizio del diritto sono vincolanti per qualsiasi acquirente del diritto di superficie e del fondo gravato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 965 - 1 Le operazioni del registro fondiario, come le iscrizioni, le modificazioni, le cancellazioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |