SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 47 Contravvenzioni e delitti - 1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
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1 | Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 239g Vaccinazioni - Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può prescrivere vaccinazioni contro la febbre catarrale ovina o la EHD per gli animali ricettivi. In questo caso, stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 47 Contravvenzioni e delitti - 1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
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1 | Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
|
1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5). |
|
1 | La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5). |
2 | Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5). |
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1 | La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5). |
2 | Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 3 Epizoozie da eradicare - Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: |
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a | il carbonchio ematico; |
b | la malattia di Aujesky (pseudorabbia); |
c | la rabbia; |
d | la brucellosi dei bovini; |
e | la tubercolosi; |
f | la leucosi enzootica bovina; |
g | la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR-IPV); |
gbis | la diarrea virale bovina; |
h | l'encefalopatia spongiforme bovina e la scrapie; |
i | le infezioni genitali bovine: infezioni da Campylobacter fetus e Tritrichomonas foetus; |
ibis | la besnoitiosi; |
k | la brucellosi delle pecore e delle capre; |
l | l'agalassia contagiosa; |
m | ... |
n | le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno e l'anemia infettiva; |
o | la brucellosi suina; |
obis | la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini; |
p | la necrosi ematopoietica infettiva; |
q | la setticemia emorragica virale; |
r | l'anemia infettiva dei salmonidi. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 128 Campo d'applicazione - Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizoozie da eradicare, eccettuate la necrosi ematopoietica infettiva, la setticemia emorragica virale e l'anemia infettiva dei Salmonidi (art. 280-284). |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 4 Epizoozie da combattere - Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: |
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a | la leptospirosi; |
b | l'artrite encefalite virale caprina; |
c | la salmonellosi; |
d | la zoppina; |
e | l'ipodermosi; |
f | l'epididimite contagiosa degli arieti; |
g | paratubercolosi; |
gbis | febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica (EHD); |
h | la metrite contagiosa equina; |
hbis | l'encefalomielite equina venezuelana; |
i | polmonite enzootica dei suini; |
ibis | actinobacillosi dei suini; |
k | la clamidiosi degli uccelli (Chlamydia psittaci); |
l | l'infezione del pollame da Salmonella; |
m | la laringotracheite infettiva dei polli; |
n | la mixomatosi; |
o | la peste americana delle api; |
p | la peste europea delle api; |
pbis | l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida); |
q | l'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei; |
r | la peste dei granchi. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 212 - Il presente capitolo contempla le epizoozie da combattere ad eccezione della peste dei gamberi e dell'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 5 Epizoozie da sorvegliare - Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: |
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a | la micoplasmosi dei polli e dei tacchini (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis); |
abis | le infezioni da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum o S. arizonae del pollame; |
b | la campilobatteriosi; |
c | l'echinococcosi; |
d | la listeriosi; |
e | la toxoplasmosi; |
f | l'infezione da virus Ebola delle scimmie; |
g | la tubercolosi dei mammiferi, ad eccezione di animali della specie bovina, bufali e bisonti; |
gbis | l'infezione da Batrachochytrium salamandrivorans degli urodeli; |
h | il Maedi-Visna; |
i | la pseudotubercolosi degli ovicaprini; |
k | l'adenomatosi polmonare; |
l | l'aborto enzootico degli ovicaprini (clamidie); |
m | l'encefalomielite equina orientale e occidentale nonché l'encefalite giapponese; |
n | l'arterite equina; |
o | la surra (Trypanosoma evansi) degli equidi e degli artiodattili; |
p | la febbre del Nilo occidentale; |
q | la brucellosi dei perissodattili, dei predatori e dei leporidi; |
r | la trichinellosi; |
s | la tularemia; |
t | la malattia emorragica del coniglio; |
u | le acariosi delle api (Varroa destructor, Acarapis woodi e Tropilaelaps spp.); |
ubis | ... |
v | neosporosi; |
w | l'herpesvirosi della carpa Koi; |
x | la coxiellosi; |
y | criptosporidiosi; |
z | malattia renale proliferativa dei pesci. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 291 - 1 I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari, gli organi di sorveglianza della pesca e della caccia che sospettano una delle epizoozie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61-64 non sono applicabili.695 |
|
1 | I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari, gli organi di sorveglianza della pesca e della caccia che sospettano una delle epizoozie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61-64 non sono applicabili.695 |
2 | L'USAV e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati. |
2bis | Le perdite di animali dovute a epizoozie da sorvegliare non sono indennizzate.696 |
3 | L'USAV può ordinare, d'intesa con il veterinario cantonale, la lotta contro un'epizoozia non elencata negli articoli 2-4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o economico.697 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 4 Epizoozie da combattere - Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: |
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a | la leptospirosi; |
b | l'artrite encefalite virale caprina; |
c | la salmonellosi; |
d | la zoppina; |
e | l'ipodermosi; |
f | l'epididimite contagiosa degli arieti; |
g | paratubercolosi; |
gbis | febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica (EHD); |
h | la metrite contagiosa equina; |
hbis | l'encefalomielite equina venezuelana; |
i | polmonite enzootica dei suini; |
ibis | actinobacillosi dei suini; |
k | la clamidiosi degli uccelli (Chlamydia psittaci); |
l | l'infezione del pollame da Salmonella; |
m | la laringotracheite infettiva dei polli; |
n | la mixomatosi; |
o | la peste americana delle api; |
p | la peste europea delle api; |
pbis | l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida); |
q | l'infezione da virus della malattia dei puntini bianchi dei crostacei; |
r | la peste dei granchi. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 239a In generale - 1 Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e alla malattia emorragica epizootica (EHD) tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.599 |
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1 | Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e alla malattia emorragica epizootica (EHD) tutti gli artiodattili, ad eccezione dei suini.599 |
2 | La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della febbre catarrale ovina dei sierotipi 1-24.600 |
3 | La EHD è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della EHD. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 239g Vaccinazioni - Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può prescrivere vaccinazioni contro la febbre catarrale ovina o la EHD per gli animali ricettivi. In questo caso, stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 239g Vaccinazioni - Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può prescrivere vaccinazioni contro la febbre catarrale ovina o la EHD per gli animali ricettivi. In questo caso, stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
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1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
1 | la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; |
2 | la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; |
3 | l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; |
4 | l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; |
5 | l'osservazione degli animali sospetti; |
6 | il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; |
7 | l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; |
8 | l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; |
9 | la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; |
2 | La Confederazione ha la facoltà di: |
a | limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; |
b | ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; |
c | dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29 |
3 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 47 Contravvenzioni e delitti - 1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
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1 | Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
|
1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 239g Vaccinazioni - Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può prescrivere vaccinazioni contro la febbre catarrale ovina o la EHD per gli animali ricettivi. In questo caso, stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
|
1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 1 - 1 Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
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1 | Sono epizoozie nel senso della presente legge le malattie animali trasmissibili che: |
a | possono essere trasmesse all'uomo (zoonosi); |
b | non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi; |
c | possono minacciare specie indigene selvatiche; |
d | possono avere conseguenze economiche importanti; |
e | sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. |
2 | Il Consiglio federale designa le epizoozie. Distingue le epizoozie fortemente contagiose dalle altre epizoozie.5 Per epizoozie fortemente contagiose si intendono le epizoozie particolarmente gravi per quanto concerne: |
a | il loro potere di diffusione, anche fuori delle frontiere nazionali; |
b | le loro conseguenze sanitarie e socioeconomiche; e |
c | la loro incidenza sul commercio nazionale o internazionale di animali e di prodotti animali. |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 9 Omologazione - 1 I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
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1 | I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
2 | Non sono soggetti all'obbligo d'omologazione: |
a | medicamenti fabbricati per una determinata persona o per un determinato gruppo di persone oppure per un determinato animale o per un determinato effettivo di animali da una farmacia pubblica o da una farmacia ospedaliera su prescrizione medica (formula magistralis). Sulla base di tale prescrizione, il medicamento può essere fabbricato dalla farmacia pubblica o dalla farmacia ospedaliera ad hoc o per costituire scorte; la dispensazione, tuttavia, può avvenire solo su prescrizione medica; |
b | i medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, secondo una monografia speciale dei preparati della Farmacopea oppure di un'altra farmacopea o di un altro Formularium riconosciuti dall'Istituto (formula officinalis); |
c | medicamenti non sottoposti a ricetta medica alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte, secondo una formula propria o pubblicata nella letteratura specializzata, in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, a condizione che la persona responsabile della fabbricazione disponga della competenza in materia di dispensazione di cui all'articolo 25; |
dbis | i medicamenti per sperimentazioni cliniche; |
e | i medicamenti non standardizzabili; |
f | i medicamenti che il 1° gennaio 2002 disponevano di un'omologazione cantonale e che all'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 sono ancora in commercio; essi devono essere caratterizzati come tali e possono essere immessi in commercio soltanto nel Cantone interessato e dispensati soltanto da persone autorizzate a dispensare medicamenti in virtù della presente legge. |
2bis | Un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione può essere incaricata di fabbricare i medicamenti di cui al capoverso 2 lettere a-cbis (fabbricazione per conto terzi).38 |
2ter | Se è provato che per un medicamento complementare non è disponibile od omologato alcun medicamento alternativo equivalente, un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione dell'Istituto può, anche senza esserne stata incaricata secondo il capoverso 2bis, fabbricare tale medicamento e smerciarlo alle aziende autorizzate a fabbricare medicamenti secondo il capoverso 2 lettere a, b e c. Per ogni principio attivo o, nel caso di medicamenti omeopatici o antroposofici, per ogni potenza l'azienda può fabbricare al massimo 100 confezioni all'anno di un siffatto medicamento, per un totale non superiore a 3000 dosi giornaliere.39 |
2quater | Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo i capoversi 2 lettere a-cbis e 2bis, nonché i criteri qualitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo il capoverso 2ter.40 |
3 | Il Consiglio federale può prescrivere un'omologazione per il procedimento di produzione o di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili. |
4 | ...41 |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 8 Dati sugli animali ad unghia fessa - 1 Per gli animali ad unghia fessa presenti nella loro azienda detentrice di animali, i detentori di animali devono registrare i dati seguenti: |
|
1 | Per gli animali ad unghia fessa presenti nella loro azienda detentrice di animali, i detentori di animali devono registrare i dati seguenti: |
a | per gli animali delle specie bovina e caprina: i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte; |
b | per gli animali della specie suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi: gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi. |
2 | I dati vanno registrati entro tre giorni. |
SR 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) OFE Art. 48 Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizoozie - 1 Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunologici omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici in conformità alla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre approvati dall'USAV. L'USAV rilascia l'approvazione, nella misura in cui l'utilizzo del prodotto immunologico non è vietato in base alla presente ordinanza. I prodotti immunologici possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità. |
|
1 | Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunologici omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici in conformità alla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre approvati dall'USAV. L'USAV rilascia l'approvazione, nella misura in cui l'utilizzo del prodotto immunologico non è vietato in base alla presente ordinanza. I prodotti immunologici possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità. |
2 | L'USAV pubblica periodicamente l'elenco dei preparati immunologici approvati a tale scopo. |
3 | L'USAV può vietare l'offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizoozie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l'efficacia. |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 1 Scopo - 1 La presente legge, nell'intento di tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci. |
|
1 | La presente legge, nell'intento di tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci. |
2 | Si prefigge inoltre di: |
a | tutelare i consumatori di agenti terapeutici dall'inganno; |
b | contribuire a un uso conforme allo scopo e moderato degli agenti terapeutici immessi in commercio; |
c | contribuire a offrire in tutto il Paese un approvvigionamento sicuro e ordinato di agenti terapeutici, compresa la relativa informazione e consulenza specializzata. |
3 | Nell'esecuzione della presente legge, in particolare nell'emanazione di ordinanze e nell'applicazione nei singoli casi, si bada che: |
a | siano garantite l'efficienza e l'indipendenza del controllo svizzero degli agenti terapeutici; |
b | siano previste condizioni quadro favorevoli per la ricerca e lo sviluppo nell'ambito degli agenti terapeutici; |
c | tutti gli attori in concorrenza tra di loro sul mercato soddisfino le medesime condizioni legali in materia di sicurezza e qualità. |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
|
1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | medicamenti: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati; |
abis | medicamenti con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all'uso secondo le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; |
ater | medicamenti della medicina complementare con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato fabbricati secondo le prescrizioni di fabbricazione di indirizzi terapeutici della medicina complementare quali l'omeopatia, la medicina antroposofica o la medicina asiatica tradizionale e impiegati secondo i principi del corrispondente indirizzo terapeutico; |
ater1 | il medicamento serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia che può avere esito letale o essere cronica e invalidante, dalla quale sono affette in Svizzera, al momento della presentazione della domanda, al massimo cinque persone su diecimila, o |
ater2 | lo statuto di medicamento importante per malattie rare è stato conferito al medicamento o al suo principio attivo da un altro Paese con controllo dei medicamenti equivalente ai sensi dell'articolo 13; |
bdecies | dispositivi medici: i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, apparecchiature, dispositivi medico-diagnostici in vitro, software, impianti, reagenti, materiali e altri oggetti o sostanze, destinati all'uso medico o dichiarati tali e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento; |
c | fabbricazione: l'insieme degli stadi della produzione di un agente terapeutico, dall'acquisto delle materie prime passando dalla preparazione fino all'imballaggio, al deposito e alla fornitura del prodotto finito, compresi i controlli di qualità e la liberazione di partite; |
d | immissione in commercio: lo smercio e la dispensazione19 di agenti terapeutici; |
e | smercio: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico, incluse le attività di mediatori e di agenti, ad eccezione della dispensazione; |
f | dispensazione: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico pronto per l'uso, destinato ad essere utilizzato dall'acquirente, nonché su terzi o animali; |
fbis | prescrizione: una decisione verbalizzata, emessa conformemente all'articolo 26 capoverso 2 da un operatore sanitario autorizzato e riferita a una persona determinata, che conferisce a tale persona il diritto a una prestazione medica quale una prestazione di cura, un medicamento, un'analisi o un dispositivo medico; |
g | farmacopea (Pharmacopoea Europaea e Pharmacopoea Helvetica): una raccolta di prescrizioni sulla qualità dei medicamenti, delle sostanze ausiliarie farmaceutiche e di singoli dispositivi medici; |
h | nuovo principio attivo: principio attivo omologato in Svizzera per la prima volta nel quadro di una procedura ordinaria secondo l'articolo 11; un principio attivo già omologato come componente di medicamenti per uso umano è considerato nuovo principio attivo quando impiegato in medicamenti per uso veterinario, e viceversa; |
i | farmacia pubblica: farmacia titolare di un'autorizzazione cantonale e diretta da un farmacista, che garantisce orari di apertura regolari e offre un accesso diretto al pubblico; |
j | farmacia ospedaliera: servizio integrato a un ospedale e diretto da un farmacista, che offre segnatamente servizi farmaceutici alla clientela dell'ospedale; per la fabbricazione di radiofarmaci secondo l'articolo 9 capoversi 2 lettera a e 2bis, è considerata farmacia ospedaliera anche un'azienda di radiofarmacia interna all'ospedale; |
k | dispensazione diretta: dispensazione di medicamenti autorizzata dal Cantone in uno studio medico oppure in un'istituzione ambulatoriale del sistema sanitario la cui farmacia è posta sotto la responsabilità professionale di un medico titolare di un'autorizzazione d'esercizio. |
2 | Il Consiglio federale può, mediante ordinanza, distinguere tra loro le altre definizioni utilizzate nella presente legge e le definizioni di cui al capoverso 1, precisandole; ha inoltre facoltà di prevedere eccezioni per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell'evoluzione sul piano internazionale. |
3 | Può, mediante ordinanza, prevedere definizioni diverse rispetto al capoverso 1 per il settore dei dispositivi medici, purché ciò sia utile ai fini dell'armonizzazione internazionale.26 |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 9 Omologazione - 1 I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
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1 | I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
2 | Non sono soggetti all'obbligo d'omologazione: |
a | medicamenti fabbricati per una determinata persona o per un determinato gruppo di persone oppure per un determinato animale o per un determinato effettivo di animali da una farmacia pubblica o da una farmacia ospedaliera su prescrizione medica (formula magistralis). Sulla base di tale prescrizione, il medicamento può essere fabbricato dalla farmacia pubblica o dalla farmacia ospedaliera ad hoc o per costituire scorte; la dispensazione, tuttavia, può avvenire solo su prescrizione medica; |
b | i medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, secondo una monografia speciale dei preparati della Farmacopea oppure di un'altra farmacopea o di un altro Formularium riconosciuti dall'Istituto (formula officinalis); |
c | medicamenti non sottoposti a ricetta medica alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte, secondo una formula propria o pubblicata nella letteratura specializzata, in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, a condizione che la persona responsabile della fabbricazione disponga della competenza in materia di dispensazione di cui all'articolo 25; |
dbis | i medicamenti per sperimentazioni cliniche; |
e | i medicamenti non standardizzabili; |
f | i medicamenti che il 1° gennaio 2002 disponevano di un'omologazione cantonale e che all'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 sono ancora in commercio; essi devono essere caratterizzati come tali e possono essere immessi in commercio soltanto nel Cantone interessato e dispensati soltanto da persone autorizzate a dispensare medicamenti in virtù della presente legge. |
2bis | Un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione può essere incaricata di fabbricare i medicamenti di cui al capoverso 2 lettere a-cbis (fabbricazione per conto terzi).38 |
2ter | Se è provato che per un medicamento complementare non è disponibile od omologato alcun medicamento alternativo equivalente, un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione dell'Istituto può, anche senza esserne stata incaricata secondo il capoverso 2bis, fabbricare tale medicamento e smerciarlo alle aziende autorizzate a fabbricare medicamenti secondo il capoverso 2 lettere a, b e c. Per ogni principio attivo o, nel caso di medicamenti omeopatici o antroposofici, per ogni potenza l'azienda può fabbricare al massimo 100 confezioni all'anno di un siffatto medicamento, per un totale non superiore a 3000 dosi giornaliere.39 |
2quater | Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo i capoversi 2 lettere a-cbis e 2bis, nonché i criteri qualitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo il capoverso 2ter.40 |
3 | Il Consiglio federale può prescrivere un'omologazione per il procedimento di produzione o di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili. |
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SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 9 Omologazione - 1 I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
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1 | I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
2 | Non sono soggetti all'obbligo d'omologazione: |
a | medicamenti fabbricati per una determinata persona o per un determinato gruppo di persone oppure per un determinato animale o per un determinato effettivo di animali da una farmacia pubblica o da una farmacia ospedaliera su prescrizione medica (formula magistralis). Sulla base di tale prescrizione, il medicamento può essere fabbricato dalla farmacia pubblica o dalla farmacia ospedaliera ad hoc o per costituire scorte; la dispensazione, tuttavia, può avvenire solo su prescrizione medica; |
b | i medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, secondo una monografia speciale dei preparati della Farmacopea oppure di un'altra farmacopea o di un altro Formularium riconosciuti dall'Istituto (formula officinalis); |
c | medicamenti non sottoposti a ricetta medica alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte, secondo una formula propria o pubblicata nella letteratura specializzata, in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, a condizione che la persona responsabile della fabbricazione disponga della competenza in materia di dispensazione di cui all'articolo 25; |
dbis | i medicamenti per sperimentazioni cliniche; |
e | i medicamenti non standardizzabili; |
f | i medicamenti che il 1° gennaio 2002 disponevano di un'omologazione cantonale e che all'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 sono ancora in commercio; essi devono essere caratterizzati come tali e possono essere immessi in commercio soltanto nel Cantone interessato e dispensati soltanto da persone autorizzate a dispensare medicamenti in virtù della presente legge. |
2bis | Un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione può essere incaricata di fabbricare i medicamenti di cui al capoverso 2 lettere a-cbis (fabbricazione per conto terzi).38 |
2ter | Se è provato che per un medicamento complementare non è disponibile od omologato alcun medicamento alternativo equivalente, un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione dell'Istituto può, anche senza esserne stata incaricata secondo il capoverso 2bis, fabbricare tale medicamento e smerciarlo alle aziende autorizzate a fabbricare medicamenti secondo il capoverso 2 lettere a, b e c. Per ogni principio attivo o, nel caso di medicamenti omeopatici o antroposofici, per ogni potenza l'azienda può fabbricare al massimo 100 confezioni all'anno di un siffatto medicamento, per un totale non superiore a 3000 dosi giornaliere.39 |
2quater | Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo i capoversi 2 lettere a-cbis e 2bis, nonché i criteri qualitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo il capoverso 2ter.40 |
3 | Il Consiglio federale può prescrivere un'omologazione per il procedimento di produzione o di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili. |
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SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 9 Omologazione - 1 I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
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1 | I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
2 | Non sono soggetti all'obbligo d'omologazione: |
a | medicamenti fabbricati per una determinata persona o per un determinato gruppo di persone oppure per un determinato animale o per un determinato effettivo di animali da una farmacia pubblica o da una farmacia ospedaliera su prescrizione medica (formula magistralis). Sulla base di tale prescrizione, il medicamento può essere fabbricato dalla farmacia pubblica o dalla farmacia ospedaliera ad hoc o per costituire scorte; la dispensazione, tuttavia, può avvenire solo su prescrizione medica; |
b | i medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, secondo una monografia speciale dei preparati della Farmacopea oppure di un'altra farmacopea o di un altro Formularium riconosciuti dall'Istituto (formula officinalis); |
c | medicamenti non sottoposti a ricetta medica alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte, secondo una formula propria o pubblicata nella letteratura specializzata, in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, a condizione che la persona responsabile della fabbricazione disponga della competenza in materia di dispensazione di cui all'articolo 25; |
dbis | i medicamenti per sperimentazioni cliniche; |
e | i medicamenti non standardizzabili; |
f | i medicamenti che il 1° gennaio 2002 disponevano di un'omologazione cantonale e che all'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 sono ancora in commercio; essi devono essere caratterizzati come tali e possono essere immessi in commercio soltanto nel Cantone interessato e dispensati soltanto da persone autorizzate a dispensare medicamenti in virtù della presente legge. |
2bis | Un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione può essere incaricata di fabbricare i medicamenti di cui al capoverso 2 lettere a-cbis (fabbricazione per conto terzi).38 |
2ter | Se è provato che per un medicamento complementare non è disponibile od omologato alcun medicamento alternativo equivalente, un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione dell'Istituto può, anche senza esserne stata incaricata secondo il capoverso 2bis, fabbricare tale medicamento e smerciarlo alle aziende autorizzate a fabbricare medicamenti secondo il capoverso 2 lettere a, b e c. Per ogni principio attivo o, nel caso di medicamenti omeopatici o antroposofici, per ogni potenza l'azienda può fabbricare al massimo 100 confezioni all'anno di un siffatto medicamento, per un totale non superiore a 3000 dosi giornaliere.39 |
2quater | Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo i capoversi 2 lettere a-cbis e 2bis, nonché i criteri qualitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo il capoverso 2ter.40 |
3 | Il Consiglio federale può prescrivere un'omologazione per il procedimento di produzione o di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili. |
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SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 9 Omologazione - 1 I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
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1 | I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
2 | Non sono soggetti all'obbligo d'omologazione: |
a | medicamenti fabbricati per una determinata persona o per un determinato gruppo di persone oppure per un determinato animale o per un determinato effettivo di animali da una farmacia pubblica o da una farmacia ospedaliera su prescrizione medica (formula magistralis). Sulla base di tale prescrizione, il medicamento può essere fabbricato dalla farmacia pubblica o dalla farmacia ospedaliera ad hoc o per costituire scorte; la dispensazione, tuttavia, può avvenire solo su prescrizione medica; |
b | i medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, secondo una monografia speciale dei preparati della Farmacopea oppure di un'altra farmacopea o di un altro Formularium riconosciuti dall'Istituto (formula officinalis); |
c | medicamenti non sottoposti a ricetta medica alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte, secondo una formula propria o pubblicata nella letteratura specializzata, in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, a condizione che la persona responsabile della fabbricazione disponga della competenza in materia di dispensazione di cui all'articolo 25; |
dbis | i medicamenti per sperimentazioni cliniche; |
e | i medicamenti non standardizzabili; |
f | i medicamenti che il 1° gennaio 2002 disponevano di un'omologazione cantonale e che all'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 sono ancora in commercio; essi devono essere caratterizzati come tali e possono essere immessi in commercio soltanto nel Cantone interessato e dispensati soltanto da persone autorizzate a dispensare medicamenti in virtù della presente legge. |
2bis | Un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione può essere incaricata di fabbricare i medicamenti di cui al capoverso 2 lettere a-cbis (fabbricazione per conto terzi).38 |
2ter | Se è provato che per un medicamento complementare non è disponibile od omologato alcun medicamento alternativo equivalente, un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione dell'Istituto può, anche senza esserne stata incaricata secondo il capoverso 2bis, fabbricare tale medicamento e smerciarlo alle aziende autorizzate a fabbricare medicamenti secondo il capoverso 2 lettere a, b e c. Per ogni principio attivo o, nel caso di medicamenti omeopatici o antroposofici, per ogni potenza l'azienda può fabbricare al massimo 100 confezioni all'anno di un siffatto medicamento, per un totale non superiore a 3000 dosi giornaliere.39 |
2quater | Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo i capoversi 2 lettere a-cbis e 2bis, nonché i criteri qualitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo il capoverso 2ter.40 |
3 | Il Consiglio federale può prescrivere un'omologazione per il procedimento di produzione o di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili. |
4 | ...41 |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 45 Requisiti - 1 Un dispositivo medico non deve, se usato secondo le indicazioni, mettere in pericolo la salute degli utilizzatori, dei consumatori, dei pazienti o di terzi. Le prestazioni previste devono essere provate.105 |
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1 | Un dispositivo medico non deve, se usato secondo le indicazioni, mettere in pericolo la salute degli utilizzatori, dei consumatori, dei pazienti o di terzi. Le prestazioni previste devono essere provate.105 |
2 | Chi immette in commercio un dispositivo medico deve poter provare che questo adempie i requisiti fondamentali. |
3 | Il Consiglio federale definisce i requisiti per i dispositivi medici. Determina in particolare: |
a | i requisiti fondamentali in materia di sicurezza e di prestazione; |
b | le norme per la loro classificazione; |
c | le lingue per l'informazione relativa al prodotto; |
d | la loro caratterizzazione. |
4 | D'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia l'Istituto indica le norme tecniche e le specifiche comuni atte a concretare i requisiti fondamentali. Per quanto possibile indica norme armonizzate sul piano internazionale. Pubblica nel Foglio federale le norme tecniche e le specifiche comuni indicate, con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.108 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i requisiti applicabili ai dispositivi medici destinati a sperimentazioni. |
6 | Può prevedere agevolazioni per i dispositivi medici fabbricati e utilizzati esclusivamente in istituzioni sanitarie.109 |
7 | Può prevedere che i dispositivi medici monouso possano essere ricondizionati e riutilizzati. Stabilisce le relative condizioni.110 |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
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1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | medicamenti: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati; |
abis | medicamenti con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all'uso secondo le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; |
ater | medicamenti della medicina complementare con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato fabbricati secondo le prescrizioni di fabbricazione di indirizzi terapeutici della medicina complementare quali l'omeopatia, la medicina antroposofica o la medicina asiatica tradizionale e impiegati secondo i principi del corrispondente indirizzo terapeutico; |
ater1 | il medicamento serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia che può avere esito letale o essere cronica e invalidante, dalla quale sono affette in Svizzera, al momento della presentazione della domanda, al massimo cinque persone su diecimila, o |
ater2 | lo statuto di medicamento importante per malattie rare è stato conferito al medicamento o al suo principio attivo da un altro Paese con controllo dei medicamenti equivalente ai sensi dell'articolo 13; |
bdecies | dispositivi medici: i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, apparecchiature, dispositivi medico-diagnostici in vitro, software, impianti, reagenti, materiali e altri oggetti o sostanze, destinati all'uso medico o dichiarati tali e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento; |
c | fabbricazione: l'insieme degli stadi della produzione di un agente terapeutico, dall'acquisto delle materie prime passando dalla preparazione fino all'imballaggio, al deposito e alla fornitura del prodotto finito, compresi i controlli di qualità e la liberazione di partite; |
d | immissione in commercio: lo smercio e la dispensazione19 di agenti terapeutici; |
e | smercio: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico, incluse le attività di mediatori e di agenti, ad eccezione della dispensazione; |
f | dispensazione: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico pronto per l'uso, destinato ad essere utilizzato dall'acquirente, nonché su terzi o animali; |
fbis | prescrizione: una decisione verbalizzata, emessa conformemente all'articolo 26 capoverso 2 da un operatore sanitario autorizzato e riferita a una persona determinata, che conferisce a tale persona il diritto a una prestazione medica quale una prestazione di cura, un medicamento, un'analisi o un dispositivo medico; |
g | farmacopea (Pharmacopoea Europaea e Pharmacopoea Helvetica): una raccolta di prescrizioni sulla qualità dei medicamenti, delle sostanze ausiliarie farmaceutiche e di singoli dispositivi medici; |
h | nuovo principio attivo: principio attivo omologato in Svizzera per la prima volta nel quadro di una procedura ordinaria secondo l'articolo 11; un principio attivo già omologato come componente di medicamenti per uso umano è considerato nuovo principio attivo quando impiegato in medicamenti per uso veterinario, e viceversa; |
i | farmacia pubblica: farmacia titolare di un'autorizzazione cantonale e diretta da un farmacista, che garantisce orari di apertura regolari e offre un accesso diretto al pubblico; |
j | farmacia ospedaliera: servizio integrato a un ospedale e diretto da un farmacista, che offre segnatamente servizi farmaceutici alla clientela dell'ospedale; per la fabbricazione di radiofarmaci secondo l'articolo 9 capoversi 2 lettera a e 2bis, è considerata farmacia ospedaliera anche un'azienda di radiofarmacia interna all'ospedale; |
k | dispensazione diretta: dispensazione di medicamenti autorizzata dal Cantone in uno studio medico oppure in un'istituzione ambulatoriale del sistema sanitario la cui farmacia è posta sotto la responsabilità professionale di un medico titolare di un'autorizzazione d'esercizio. |
2 | Il Consiglio federale può, mediante ordinanza, distinguere tra loro le altre definizioni utilizzate nella presente legge e le definizioni di cui al capoverso 1, precisandole; ha inoltre facoltà di prevedere eccezioni per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell'evoluzione sul piano internazionale. |
3 | Può, mediante ordinanza, prevedere definizioni diverse rispetto al capoverso 1 per il settore dei dispositivi medici, purché ciò sia utile ai fini dell'armonizzazione internazionale.26 |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
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1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | medicamenti: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati; |
abis | medicamenti con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all'uso secondo le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; |
ater | medicamenti della medicina complementare con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato fabbricati secondo le prescrizioni di fabbricazione di indirizzi terapeutici della medicina complementare quali l'omeopatia, la medicina antroposofica o la medicina asiatica tradizionale e impiegati secondo i principi del corrispondente indirizzo terapeutico; |
ater1 | il medicamento serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia che può avere esito letale o essere cronica e invalidante, dalla quale sono affette in Svizzera, al momento della presentazione della domanda, al massimo cinque persone su diecimila, o |
ater2 | lo statuto di medicamento importante per malattie rare è stato conferito al medicamento o al suo principio attivo da un altro Paese con controllo dei medicamenti equivalente ai sensi dell'articolo 13; |
bdecies | dispositivi medici: i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, apparecchiature, dispositivi medico-diagnostici in vitro, software, impianti, reagenti, materiali e altri oggetti o sostanze, destinati all'uso medico o dichiarati tali e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento; |
c | fabbricazione: l'insieme degli stadi della produzione di un agente terapeutico, dall'acquisto delle materie prime passando dalla preparazione fino all'imballaggio, al deposito e alla fornitura del prodotto finito, compresi i controlli di qualità e la liberazione di partite; |
d | immissione in commercio: lo smercio e la dispensazione19 di agenti terapeutici; |
e | smercio: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico, incluse le attività di mediatori e di agenti, ad eccezione della dispensazione; |
f | dispensazione: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico pronto per l'uso, destinato ad essere utilizzato dall'acquirente, nonché su terzi o animali; |
fbis | prescrizione: una decisione verbalizzata, emessa conformemente all'articolo 26 capoverso 2 da un operatore sanitario autorizzato e riferita a una persona determinata, che conferisce a tale persona il diritto a una prestazione medica quale una prestazione di cura, un medicamento, un'analisi o un dispositivo medico; |
g | farmacopea (Pharmacopoea Europaea e Pharmacopoea Helvetica): una raccolta di prescrizioni sulla qualità dei medicamenti, delle sostanze ausiliarie farmaceutiche e di singoli dispositivi medici; |
h | nuovo principio attivo: principio attivo omologato in Svizzera per la prima volta nel quadro di una procedura ordinaria secondo l'articolo 11; un principio attivo già omologato come componente di medicamenti per uso umano è considerato nuovo principio attivo quando impiegato in medicamenti per uso veterinario, e viceversa; |
i | farmacia pubblica: farmacia titolare di un'autorizzazione cantonale e diretta da un farmacista, che garantisce orari di apertura regolari e offre un accesso diretto al pubblico; |
j | farmacia ospedaliera: servizio integrato a un ospedale e diretto da un farmacista, che offre segnatamente servizi farmaceutici alla clientela dell'ospedale; per la fabbricazione di radiofarmaci secondo l'articolo 9 capoversi 2 lettera a e 2bis, è considerata farmacia ospedaliera anche un'azienda di radiofarmacia interna all'ospedale; |
k | dispensazione diretta: dispensazione di medicamenti autorizzata dal Cantone in uno studio medico oppure in un'istituzione ambulatoriale del sistema sanitario la cui farmacia è posta sotto la responsabilità professionale di un medico titolare di un'autorizzazione d'esercizio. |
2 | Il Consiglio federale può, mediante ordinanza, distinguere tra loro le altre definizioni utilizzate nella presente legge e le definizioni di cui al capoverso 1, precisandole; ha inoltre facoltà di prevedere eccezioni per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell'evoluzione sul piano internazionale. |
3 | Può, mediante ordinanza, prevedere definizioni diverse rispetto al capoverso 1 per il settore dei dispositivi medici, purché ciò sia utile ai fini dell'armonizzazione internazionale.26 |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 3 Obbligo di diligenza - 1 Chi tratta agenti terapeutici deve prendere tutte le misure necessarie secondo lo stato della scienza e della tecnica affinché la salute delle persone e degli animali non sia messa in pericolo. |
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1 | Chi tratta agenti terapeutici deve prendere tutte le misure necessarie secondo lo stato della scienza e della tecnica affinché la salute delle persone e degli animali non sia messa in pericolo. |
2 | Nel caso di medicamenti della medicina complementare senza menzione dell'indicazione occorre tener conto dello stato della scienza e della tecnica alla luce dei principi del corrispondente indirizzo terapeutico.8 |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 9 Omologazione - 1 I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
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1 | I medicamenti pronti per l'uso e i medicamenti a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscele per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni. |
2 | Non sono soggetti all'obbligo d'omologazione: |
a | medicamenti fabbricati per una determinata persona o per un determinato gruppo di persone oppure per un determinato animale o per un determinato effettivo di animali da una farmacia pubblica o da una farmacia ospedaliera su prescrizione medica (formula magistralis). Sulla base di tale prescrizione, il medicamento può essere fabbricato dalla farmacia pubblica o dalla farmacia ospedaliera ad hoc o per costituire scorte; la dispensazione, tuttavia, può avvenire solo su prescrizione medica; |
b | i medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, secondo una monografia speciale dei preparati della Farmacopea oppure di un'altra farmacopea o di un altro Formularium riconosciuti dall'Istituto (formula officinalis); |
c | medicamenti non sottoposti a ricetta medica alla propria clientela, fabbricati ad hoc o per costituire scorte, secondo una formula propria o pubblicata nella letteratura specializzata, in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione, a condizione che la persona responsabile della fabbricazione disponga della competenza in materia di dispensazione di cui all'articolo 25; |
dbis | i medicamenti per sperimentazioni cliniche; |
e | i medicamenti non standardizzabili; |
f | i medicamenti che il 1° gennaio 2002 disponevano di un'omologazione cantonale e che all'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2016 sono ancora in commercio; essi devono essere caratterizzati come tali e possono essere immessi in commercio soltanto nel Cantone interessato e dispensati soltanto da persone autorizzate a dispensare medicamenti in virtù della presente legge. |
2bis | Un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione può essere incaricata di fabbricare i medicamenti di cui al capoverso 2 lettere a-cbis (fabbricazione per conto terzi).38 |
2ter | Se è provato che per un medicamento complementare non è disponibile od omologato alcun medicamento alternativo equivalente, un'azienda titolare di un'autorizzazione di fabbricazione dell'Istituto può, anche senza esserne stata incaricata secondo il capoverso 2bis, fabbricare tale medicamento e smerciarlo alle aziende autorizzate a fabbricare medicamenti secondo il capoverso 2 lettere a, b e c. Per ogni principio attivo o, nel caso di medicamenti omeopatici o antroposofici, per ogni potenza l'azienda può fabbricare al massimo 100 confezioni all'anno di un siffatto medicamento, per un totale non superiore a 3000 dosi giornaliere.39 |
2quater | Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e quantitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo i capoversi 2 lettere a-cbis e 2bis, nonché i criteri qualitativi che devono soddisfare i medicamenti fabbricati secondo il capoverso 2ter.40 |
3 | Il Consiglio federale può prescrivere un'omologazione per il procedimento di produzione o di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili. |
4 | ...41 |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 1 Scopo - La presente legge si prefigge di: |
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a | proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate alimentari e dagli oggetti d'uso non sicuri; |
b | assicurare che, nell'impiego di derrate alimentari e oggetti d'uso, siano osservati i principi dell'igiene; |
c | proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso; |
d | mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l'acquisto di derrate alimentari od oggetti d'uso. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari - 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
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1 | Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. |
2 | Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che: |
a | siano dannose per la salute; o |
b | non siano adatte al consumo umano. |
3 | Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: |
a | le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione; |
b | le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e |
c | le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari. |
4 | Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. |
5 | Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: |
a | i nuovi tipi di derrate alimentari; |
b | le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale; |
c | le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici; |
d | le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati. |
6 | Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 10 Igiene - 1 Chiunque impiega derrate alimentari deve provvedere affinché queste non subiscano alterazioni nocive sotto il profilo igienico a causa di tale impiego. |
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1 | Chiunque impiega derrate alimentari deve provvedere affinché queste non subiscano alterazioni nocive sotto il profilo igienico a causa di tale impiego. |
2 | Le persone malate o ferite che impiegando derrate alimentari possono mettere in pericolo la salute dei consumatori devono adottare misure protettive particolari. |
3 | Il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di igiene concernenti: |
a | l'impiego di derrate alimentari; |
b | i locali nei quali si impiegano derrate alimentari e l'equipaggiamento di tali locali; |
c | i locali e le installazioni necessari nei macelli, a seconda del genere e del volume della macellazione. |
4 | Può stabilire i requisiti concernenti le conoscenze in materia di igiene che le persone che impiegano derrate alimentari devono soddisfare. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 18 Protezione dagli inganni - 1 Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. |
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1 | Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. |
2 | La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. |
3 | Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. |
4 | Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: |
a | descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; |
b | stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; |
c | emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio; |
d | definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capoverso 1. |
5 | Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo. |
SR 817.0 Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) - Legge sulle derrate alimentari LDerr Art. 18 Protezione dagli inganni - 1 Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. |
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1 | Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. |
2 | La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. |
3 | Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. |
4 | Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: |
a | descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; |
b | stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; |
c | emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio; |
d | definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capoverso 1. |
5 | Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 814.911 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA) - Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente OEDA Art. 26 Procedura di autorizzazione determinante - A seconda del prodotto, l'autorizzazione di cui all'articolo 25 è rilasciata da uno dei seguenti servizi federali nell'ambito della procedura di autorizzazione determinante nel caso specifico: |
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a | Medicamenti |
b | Derrate alimentari, additivi e materie ausiliarie per la lavorazione |
c | Materiale vegetale di moltiplicazione destinato a un impiego esclusivamente forestale |
d | Materiale vegetale di moltiplicazione destinato a tutti gli altri impieghi |
e | Prodotti fitosanitari |
f | Concimi |
g | Alimenti per animali |
h | ... |
i | ... |
j | Biocidi |
k | Tutti gli altri prodotti |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 21 - Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
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1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
1 | la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; |
2 | la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; |
3 | l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; |
4 | l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; |
5 | l'osservazione degli animali sospetti; |
6 | il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; |
7 | l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; |
8 | l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; |
9 | la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; |
2 | La Confederazione ha la facoltà di: |
a | limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; |
b | ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; |
c | dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29 |
3 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio - 1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. |
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1 | Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. |
2 | Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all'ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.34 |
3 | I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 12 Divieto del traffico di animali; derogazioni - È vietato il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che, secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio di una epizoozia. Le derogazioni compatibili con la polizia delle epizoozie sono regolate dal Consiglio federale. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 24 Importazione, esportazione e transito - 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici. |
|
1 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici. |
2 | Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)51.52 |
3 | Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, l'USAV può: |
a | limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; per la definizione delle zone e dei territori interessati dalle limitazioni o dai divieti può rinviare alle decisioni di esecuzione dell'Unione europea, anche se le zone e i territori in questione sono definiti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato; |
b | limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera; |
c | sottoporre l'autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla. |
4 | L'USAV, d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), designa i posti d'importazione, esportazione e transito.54 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 25 Visita veterinaria d'ufficio - 1 Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d'ufficio all'importazione, all'esportazione o al transito. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d'ufficio all'importazione, all'esportazione o al transito. |
2 | Se non adempiono le condizioni per l'importazione, l'esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti. |
3 | Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.56 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 27 Prodotti immunobiologici e altri preparati - 1 ...58 |
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1 | ...58 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.59 |
3 | Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le spese sono a carico del fabbricante o dell'importatore.60 |
4 | Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrganismi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impedire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono responsabili dei danni. |
5 | Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere disposizioni. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 47 Contravvenzioni e delitti - 1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
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1 | Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 10 - 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
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1 | Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Disciplina segnatamente:22 |
1 | la cura degli animali infetti o sospetti o in pericolo di essere infettati; |
2 | la macellazione o l'uccisione e l'eliminazione di questi animali; |
3 | l'eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicolo di contagio di un'epizoozia; |
4 | l'isolamento degli animali infetti o sospetti, il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci; |
5 | l'osservazione degli animali sospetti; |
6 | il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto; |
7 | l'esame periodico degli effettivi e gli altri provvedimenti destinati a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche; |
8 | l'aiuto gratuito del detentore degli animali all'applicazione dei provvedimenti di lotta; |
9 | la partecipazione delle aziende di trasporto ai provvedimenti di lotta; |
2 | La Confederazione ha la facoltà di: |
a | limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un'epizoozia le altri parti del Paese; |
b | ordinare che le misure intese ad estirpare un'epizoozia siano limitate a determinate regioni se non sia possibile né previsto a breve termine estirpare un'epizoozia nell'insieme del Paese; |
c | dichiarare indenni le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato.29 |
3 | Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l'igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito.30 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio - 1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. |
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1 | Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie. |
2 | Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all'ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, il personale delle aziende di eliminazione e i funzionari di polizia e di dogana.34 |
3 | I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 12 Divieto del traffico di animali; derogazioni - È vietato il traffico degli animali infetti o sospetti e degli animali che, secondo le circostanze, possono essere considerati veicolo di contagio di una epizoozia. Le derogazioni compatibili con la polizia delle epizoozie sono regolate dal Consiglio federale. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 24 Importazione, esportazione e transito - 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici. |
2 | Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)51.52 |
3 | Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, l'USAV può: |
a | limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici; per la definizione delle zone e dei territori interessati dalle limitazioni o dai divieti può rinviare alle decisioni di esecuzione dell'Unione europea, anche se le zone e i territori in questione sono definiti soltanto nella lingua nazionale del rispettivo Stato; |
b | limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera; |
c | sottoporre l'autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla. |
4 | L'USAV, d'intesa con l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), designa i posti d'importazione, esportazione e transito.54 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 25 Visita veterinaria d'ufficio - 1 Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d'ufficio all'importazione, all'esportazione o al transito. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d'ufficio all'importazione, all'esportazione o al transito. |
2 | Se non adempiono le condizioni per l'importazione, l'esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti. |
3 | Se un respingimento non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.56 |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 27 Prodotti immunobiologici e altri preparati - 1 ...58 |
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1 | ...58 |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti in vendita o venduti sostanze o miscele e preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizoozie che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.59 |
3 | Se è prescritto un controllo dei prodotti nel senso del capoverso 2, le spese sono a carico del fabbricante o dell'importatore.60 |
4 | Gli istituti pubblici o privati e le persone che detengono microrganismi patogeni o lavorano con essi prendono i provvedimenti per impedire qualsiasi pregiudizio agli uomini e agli animali. Essi sono responsabili dei danni. |
5 | Gli uffici cantonali competenti possono eseguire controlli e prendere disposizioni. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 17 - Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 17 - Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 47 Contravvenzioni e delitti - 1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
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1 | Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 47 Contravvenzioni e delitti - 1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
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1 | Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 916.40 Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) LFE Art. 47 Contravvenzioni e delitti - 1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
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1 | Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale96, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque viola intenzionalmente le disposizioni degli articoli 10-12, 20, 24, 25 e 27. |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 20 000 franchi. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |